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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-402/21

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 febbraio 2023. — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e a. contro S e Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 – Articoli 6 e 7 – Cittadini turchi già integrati nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e beneficiari di un corrispondente diritto di soggiorno – Decisioni delle autorità nazionali che revocano il diritto di soggiorno di cittadini turchi che soggiornano legalmente nello Stato membro di cui trattasi da più di 20 anni, in quanto rappresentano una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società – Articolo 13 – Clausola di standstill – Articolo 14 – Giustificazione – Motivi di ordine pubblico. — Causa C-402/21

Giurisprudenza europea62021CJ0402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la clausola di standstill dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 tutela anche i cittadini turchi già integrati nel mercato del lavoro, non solo quelli che devono ancora accedervi. Ha inoltre affermato che una norma nazionale successiva che consenta la revoca del diritto di soggiorno dopo lunghi periodi di residenza integra una nuova restrizione, ma può essere giustificata da ordine pubblico solo entro limiti rigorosi di proporzionalità. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto se la misura sia necessaria e non ecceda quanto richiesto dalla tutela dell’ordine pubblico.

Cittadini turchi titolari di diritti ex articoli 6 o 7 della decisione n. 1/80 possono invocare la clausola di standstill dell’articolo 13 contro una nuova restrizione nazionale che consenta la revoca del soggiorno per ordine pubblico, purché la misura sia proporzionata ai sensi dell’articolo 14.

La questione giuridica

Se i cittadini turchi già titolari dei diritti di accesso all’occupazione e di soggiorno riconosciuti dagli articoli 6 o 7 della decisione n. 1/80 possano ancora invocare l’articolo 13; se, in presenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, l’articolo 14 impedisca loro di avvalersi dell’articolo 13; e se una nuova restrizione nazionale che consenta la revoca del diritto di soggiorno dopo vent’anni per motivi di ordine pubblico possa essere giustificata in base all’evoluzione delle concezioni sociali e, in particolare, a quali condizioni di idoneità e necessità.

Principio di diritto

L’articolo 13 della decisione n. 1/80 può essere invocato anche da cittadini turchi che abbiano già acquisito i diritti di cui agli articoli 6 o 7 della stessa decisione, se una normativa sopravvenuta rende più restrittive le condizioni di esercizio del loro diritto di soggiorno/lavoro. Una misura nazionale che comporti la revoca del soggiorno per motivi di ordine pubblico costituisce una "nuova restrizione" e può essere mantenuta solo se giustificata, ai sensi dell’articolo 14, da una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società e se rispetta il principio di proporzionalità, essendo idonea e necessaria al perseguimento dell’obiettivo di tutela dell’ordine pubblico.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Accordo di associazione CEE-Turchia (Accordo di Ankara)
  • Protocollo addizionale all’Accordo di associazione, articolo 59
  • Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, articoli 6, 7, 13, 14 e 16
  • Direttiva 2003/109/CE, articolo 12

Revoca del diritto di soggiorno di cittadini turchi per motivi di ordine pubblico

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) in tre controversie con cittadini turchi titolari di diritti di soggiorno collegati alla decisione n. 1/80. Il tema è la compatibilità con la clausola di standstill dell’articolo 13 di una normativa nazionale che consente, anche dopo più di vent’anni di soggiorno legale, la revoca del permesso e l’espulsione per motivi di ordine pubblico.

Fatti e procedimento principale

I cittadini S, C ed E soggiornavano legalmente nei Paesi Bassi da molti anni ed erano titolari di permessi di soggiorno ordinari a tempo indeterminato. Le autorità olandesi hanno revocato i loro permessi applicando la cosiddetta "scala progressiva rafforzata", introdotta con il decreto del 26 marzo 2012, ritenendo che i comportamenti individuali degli interessati costituissero una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società.

Per S, C ed E la revoca è stata fondata sul numero e sulla gravità delle condanne penali riportate, sulla durata complessiva delle pene inflitte e sulla valutazione del rischio di recidiva. Le decisioni amministrative sono state impugnate davanti ai giudici olandesi, con esiti non uniformi nei primi gradi di giudizio, fino all’appello dinanzi al Raad van State.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’Accordo di associazione CEE-Turchia e il protocollo addizionale;
  • la decisione n. 1/80, in particolare gli articoli 6, 7, 13, 14 e 16;
  • la direttiva 2003/109/CE, articolo 12, usata come quadro di riferimento per la valutazione delle misure di allontanamento di lungo soggiornanti.

Sul piano nazionale, sono rilevanti la legge olandese sugli stranieri, il decreto sugli stranieri del 2000, il decreto del 26 marzo 2012 e la circolare sugli stranieri del 2000.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto essenzialmente:

  • se i cittadini turchi già titolari dei diritti di cui agli articoli 6 o 7 della decisione n. 1/80 possano ancora invocare l’articolo 13;
  • se l’articolo 14 impedisca loro di far valere l’articolo 13 quando costituiscono una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave;
  • se una nuova restrizione adottata per ordine pubblico possa essere giustificata sulla base dell’evoluzione delle concezioni sociali e secondo quali criteri di idoneità e necessità.

Ragionamento della Corte: articolo 13 e ambito di applicazione

La Corte ricorda che l’articolo 13 contiene una clausola di standstill che vieta nuove restrizioni alle condizioni di accesso all’occupazione dei lavoratori turchi e dei loro familiari regolarmente soggiornanti e occupati. La clausola ha effetto diretto e non si limita ai soli cittadini turchi che devono ancora accedere per la prima volta al mercato del lavoro.

La Corte osserva che una misura nazionale successiva che renda più difficile l’esercizio del diritto di soggiorno e, di riflesso, della libera circolazione nel mercato del lavoro costituisce una nuova restrizione. Ne consegue che anche i turchi già titolari dei diritti derivanti dagli articoli 6 o 7 possono invocare l’articolo 13 per opporsi a norme sopravvenute più restrittive.

Ragionamento della Corte: rapporto tra articoli 13 e 14

La Corte chiarisce che l’articolo 14, paragrafo 1, consente una deroga per motivi di ordine pubblico, sicurezza e sanità pubblica. Pertanto, una misura che altrimenti integrerebbe una nuova restrizione può essere giustificata se rientra nella deroga dell’articolo 14.

Tuttavia, la deroga deve essere interpretata restrittivamente. Una misura di revoca del soggiorno per ordine pubblico è legittima solo se basata su una valutazione individuale, rispettosa del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali, e se il comportamento dell’interessato rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società.

La Corte richiama la propria giurisprudenza e utilizza come parametro orientativo l’articolo 12 della direttiva 2003/109/CE: la revoca/allontanamento di un soggiornante di lungo periodo richiede una valutazione concreta di elementi quali durata del soggiorno, età, situazione familiare e legami con il paese d’origine.

Ragionamento della Corte: criterio di proporzionalità e verifica del giudice nazionale

La Corte riconosce che gli Stati membri conservano un margine discrezionale nel definire l’ordine pubblico, anche tenendo conto dell’evoluzione delle concezioni sociali. Tuttavia, tale margine non è illimitato: la misura deve essere idonea a conseguire l’obiettivo di tutela dell’ordine pubblico e non deve eccedere quanto necessario.

Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se la normativa olandese:

  • non introduca un automatismo tra condanna penale e revoca del soggiorno;
  • imponga una valutazione individuale della situazione attuale del cittadino turco;
  • consideri la durata del soggiorno, l’età, lo stato di salute, la situazione familiare ed economica, l’integrazione sociale e i legami con il paese d’origine;
  • tenga conto anche di eventuali elementi di evoluzione positiva del comportamento dell’interessato dopo la condanna.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 13 della decisione n. 1/80 può essere invocato dai cittadini turchi titolari dei diritti di cui agli articoli 6 o 7;
  • l’articolo 14 non impedisce in astratto l’invocazione dell’articolo 13, ma consente di giustificare la nuova restrizione solo se conforme al principio di proporzionalità;
  • una misura di revoca del soggiorno per ordine pubblico può dunque essere ammessa solo se idonea e necessaria alla tutela dell’ordine pubblico.

Principi affermati

La sentenza conferma che la tutela offerta dalla clausola di standstill della decisione n. 1/80 si estende ai lavoratori turchi e ai loro familiari già inseriti nel mercato del lavoro, impedendo agli Stati membri di aggravare retroattivamente le condizioni del loro soggiorno. Al tempo stesso, ribadisce che l’ordine pubblico può giustificare una deroga, ma solo sulla base di una valutazione rigorosa, individuale e proporzionata.

Come è indicizzato

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