Corte di giustizia, Sentenza C-555/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2023. — UniCredit Bank Austria AG contro Verein für Konsumenteninformation. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2014/17/UE – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Articolo 25, paragrafo 1 – Rimborso anticipato – Diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto – Articolo 4, punto 13 – Nozione di “costo totale del credito per il consumatore” – Costi che non dipendono dalla durata del contratto. — Causa C-555/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 sui mutui immobiliari. A differenza di quanto affermato per la direttiva 2008/48 nella sentenza Lexitor, nel settore dei crediti immobiliari la riduzione conseguente al rimborso anticipato può essere limitata agli interessi e ai costi correlati alla durata del contratto. La decisione valorizza le specificità dei mutui immobiliari, il sistema informativo precontrattuale e la necessità di distinguere i costi ricorrenti da quelli una tantum o comunque indipendenti dalla durata.
Rimborso anticipato nei mutui immobiliari: se la riduzione del costo totale del credito debba includere anche i costi indipendenti dalla durata del contratto
La questione giuridica
Se l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE osti a una normativa nazionale che, in caso di rimborso anticipato totale o parziale del credito immobiliare, riconosce al consumatore la riduzione del costo totale del credito solo per gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del contratto, escludendo i costi che non dipendono da tale durata.
Principio di diritto
L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE non osta a una disciplina nazionale che, in caso di rimborso anticipato del credito immobiliare, limiti la riduzione del costo totale del credito agli interessi e ai costi dipendenti dalla durata del contratto. La nozione di "costo totale del credito" è ampia, ma il diritto alla riduzione non comprende i costi che, indipendentemente dalla durata, remunerano prestazioni già integralmente eseguite o non collegabili temporalmente al contratto; spetta al giudice nazionale verificare la natura dei costi e impedire aggiramenti della tutela tramite la formulazione contrattuale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/17/UE
- Articolo 25, paragrafo 1, direttiva 2014/17/UE
- Articolo 4, punto 13, direttiva 2014/17/UE
- Articolo 14, paragrafi 1 e 2, direttiva 2014/17/UE
- Articolo 41, lettera b), direttiva 2014/17/UE
- Direttiva 2008/48/CE
- Articolo 3, lettera g), direttiva 2008/48/CE
- Articolo 16, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
- Regolamento (UE) n. 1093/2010
Rimborso anticipato e riduzione del costo totale del credito nei mutui immobiliari
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in una controversia tra UniCredit Bank Austria AG e Verein für Konsumenteninformation (VKI). La questione attiene alla portata del diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata di un credito immobiliare, a ottenere una riduzione del costo totale del credito ai sensi della direttiva 2014/17/UE.
Fatti e procedimento principale
Il VKI ha contestato una clausola standard utilizzata da UCBA nei contratti di credito immobiliare, secondo cui, in caso di rimborso anticipato, vengono ridotti proporzionalmente solo interessi e costi dipendenti dalla durata del credito, mentre le spese di gestione indipendenti dalla durata non vengono rimborsate neppure pro quota.
I giudici austriaci di merito avevano dato soluzioni divergenti: il primo giudice aveva respinto la domanda ritenendo che la direttiva 2014/17 seguisse un sistema diverso da quello della direttiva 2008/48; il giudice d’appello, invece, aveva ritenuto applicabile il ragionamento della sentenza Lexitor (C‑383/18), che aveva interpretato l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 nel senso di includere tutti i costi del credito. Investito del ricorso per cassazione, il giudice del rinvio ha chiesto chiarimenti alla Corte.
Quadro normativo dell’Unione
La Corte richiama anzitutto:
- la direttiva 2008/48/CE, in particolare l’articolo 3, lettera g), sulla nozione di costo totale del credito, e l’articolo 16, paragrafo 1, sul rimborso anticipato;
- la direttiva 2014/17/UE, in particolare:
- l’articolo 1, sull’oggetto della direttiva,
- l’articolo 4, punto 13, sulla nozione di costo totale del credito per il consumatore,
- l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, sulle informazioni precontrattuali e sul PIES,
- l’articolo 25, paragrafo 1, sull’estinzione anticipata,
- l’articolo 41, lettera b), che vieta forme di elusione della tutela conferita dalla direttiva.
Vengono richiamati anche i considerando 15, 19, 20, 22 e 50 della direttiva 2014/17, che sottolineano sia l’obiettivo di elevata protezione dei consumatori, sia le specificità dei crediti immobiliari rispetto ai crediti al consumo ordinari.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che la nozione di "costo totale del credito per il consumatore" nella direttiva 2014/17 è ampia: comprende tutti i costi che il consumatore deve pagare e di cui il creditore è a conoscenza, con esclusione espressa di alcune voci, come le spese notarili, i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà e le eventuali penali per inadempimento.
Tuttavia, la Corte distingue tra la nozione di costo totale del credito e la portata del diritto alla riduzione in caso di rimborso anticipato. Quest’ultimo non mira a rimettere il consumatore nella situazione in cui si troverebbe se il contratto fosse stato originariamente concluso per un termine più breve; serve invece ad adattare il rapporto alle conseguenze del rimborso anticipato.
Di conseguenza, la riduzione non si estende ai costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono posti a carico del consumatore per prestazioni già interamente eseguite al momento dell’estinzione anticipata. La Corte richiama la propria sentenza Lexitor, ma rileva che nel settore dei mutui immobiliari la presenza del PIES e la ripartizione regolamentata dei costi riducono sensibilmente il rischio che il creditore manipoli la qualificazione dei costi o renda difficile la verifica della loro correlazione temporale.
La Corte aggiunge che l’articolo 41, lettera b), della direttiva 2014/17 impone agli Stati membri di evitare che la tutela sia aggirata con particolari formulazioni contrattuali. Spetta quindi ai giudici nazionali controllare che i costi non dipendenti dalla durata non siano, in realtà, una remunerazione del capitale o di prestazioni ancora da fornire; il creditore deve dimostrare il carattere ricorrente o meno dei costi contestati.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE non osta a una normativa nazionale che, in caso di rimborso anticipato del credito, limiti il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito agli interessi e ai costi dipendenti dalla durata del contratto.
Portata pratica per il professionista
Per gli operatori italiani la pronuncia conferma che, nei mutui e nei crediti immobiliari disciplinati dalla direttiva 2014/17, non opera automaticamente il criterio estensivo elaborato in Lexitor per la direttiva 2008/48. La distinzione decisiva è tra costi legati temporalmente al finanziamento e costi una tantum o già consumati, con un onere probatorio rilevante in capo al creditore e un controllo sostanziale demandato al giudice nazionale.
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