Corte di giustizia, Sentenza C-482/21
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2023. — Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Base imponibile – Riduzione – Assicuratore che versa un indennizzo agli assicurati per crediti non pagati, comprendente l’IVA – Normativa nazionale che rifiuta a tale assicuratore, in quanto successore giuridico, la riduzione della base imponibile – Principio di neutralità fiscale – Principio di effettività. — Causa C-482/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la riduzione della base imponibile per mancato pagamento, prevista dall’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, presuppone che il soggetto passivo non abbia effettivamente percepito il corrispettivo dell’operazione imponibile. Quando un assicuratore crediti indennizza l’assicurato per una parte del credito comprensiva di IVA e riceve la cessione del credito, quella parte è considerata effettivamente ricevuta dall’assicurato e non configura un "mancato pagamento" ai fini IVA. Ne consegue che il diritto alla rettifica della base imponibile non spetta né all’assicurato né all’assicuratore cessionario. La normativa nazionale che nega la rettifica in tali circostanze non è contraria al diritto UE.
IVA – riduzione della base imponibile ex articolo 90, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE: l’assicuratore crediti che indennizza l’assicurato e riceve la cessione del credito può ottenere la rettifica per mancato pagamento?
La questione giuridica
Se l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, letto alla luce dei principi di proporzionalità, neutralità fiscale ed effettività, osti a una normativa/prassi nazionale che nega la riduzione della base imponibile per mancato pagamento a favore di un assicuratore dei crediti commerciali che, avendo indennizzato l’assicurato per una parte del credito comprensiva di IVA e avendo ricevuto la cessione del credito e dei diritti connessi, pretende il rimborso dell’IVA relativa a crediti divenuti definitivamente inesigibili.
Principio di diritto
L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA e il principio di neutralità fiscale non ostano a una normativa nazionale che esclude la riduzione della base imponibile per mancato pagamento in favore dell’assicuratore dei crediti commerciali che abbia indennizzato l’assicurato e ricevuto la cessione del credito: la parte del credito indennizzata dall’assicuratore non è, per il cedente, un importo "non percepito" ai sensi di tale disposizione, poiché è stata effettivamente ricevuta come corrispettivo dell’operazione imponibile; di conseguenza, non sussiste un diritto alla rettifica della base imponibile in capo né all’assicurato né all’assicuratore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2010/45/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 63 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 66 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 73 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 90 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 135, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 250, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
Riduzione della base imponibile IVA e assicurazione del credito
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) in materia di IVA e, in particolare, l’applicazione dell’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE ai crediti commerciali divenuti definitivamente inesigibili. La controversia opponeva un assicuratore del credito all’amministrazione fiscale ungherese, che aveva negato il rimborso richiesto.
Fatti e procedimento principale
La società ricorrente svolge attività di assicurazione del credito: in caso di mancato pagamento da parte dei debitori dei propri assicurati, versa a questi ultimi un indennizzo pari, di regola, al 90% del credito non pagato, IVA compresa. In base al contratto, alla ricorrente vengono ceduti la quota di credito coperta dall’assicurazione e i diritti connessi.
La società aveva chiesto il rimborso dell’IVA relativa ad alcuni crediti divenuti inesigibili, sostenendo che, fino al 1° gennaio 2020, il diritto ungherese non consentiva la riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento definitivo, in contrasto con l’articolo 90 della direttiva IVA. L’amministrazione tributaria ha respinto la domanda ritenendo che la ricorrente non fosse il soggetto passivo che aveva effettuato le operazioni imponibili.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se i principi di proporzionalità, neutralità fiscale ed effettività, nonché la disciplina dell’articolo 90 della direttiva IVA, ostino a una prassi nazionale che nega la riduzione della base imponibile all’assicuratore del credito che ha indennizzato l’assicurato e ha acquisito il credito, specie considerando che la normativa nazionale avrebbe escluso il rimborso al cedente originario.
Inquadramento normativo
La Corte richiama, tra le altre, le disposizioni della direttiva IVA sugli elementi essenziali del tributo: l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c) (operazioni imponibili), l’articolo 73 (base imponibile), l’articolo 90 (riduzione della base imponibile in caso di annullamento, recesso, risoluzione, mancato pagamento o riduzione di prezzo), nonché l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), invocato dal giudice del rinvio ma ritenuto irrilevante perché nel caso concreto le operazioni oggetto di rimborso erano imponibili e non esenti. Vengono inoltre richiamate le norme ungheresi sulla rettifica dei crediti inesigibili e sulla successione giuridica.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva preliminarmente che la questione non richiede l’esame della libertà di prestazione dei servizi o della libera circolazione dei capitali, poiché la controversia è interamente interna a uno Stato membro. Parimenti, l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA è irrilevante, poiché concerne operazioni di assicurazione esenti, mentre qui si discute dell’IVA relativa a operazioni imponibili.
Sul merito, la Corte ribadisce che l’articolo 90, paragrafo 1, esprime il principio di neutralità fiscale: la base imponibile deve corrispondere al corrispettivo effettivamente percepito e l’amministrazione non può trattenere un’IVA superiore a quella incassata dal soggetto passivo. Tuttavia, perché vi sia "mancato pagamento" ai sensi di tale disposizione, il corrispettivo deve non essere stato realmente percepito dal soggetto passivo.
Nel caso di specie, la parte del credito coperta dall’indennizzo assicurativo è stata effettivamente ricevuta dall’assicurato come corrispettivo dell’operazione imponibile, sebbene attraverso il meccanismo assicurativo e non direttamente dal debitore. Perciò non si tratta, ai fini dell’articolo 90, di un credito non pagato. Inoltre, non può riconoscersi all’assicuratore la qualità di soggetto legittimato alla riduzione della base imponibile: ciò porterebbe a un risultato incoerente con la neutralità dell’IVA, poiché l’imposta versata allo Stato non risulterebbe più proporzionata al prezzo effettivamente ricevuto dall’operatore economico che ha effettuato l’operazione.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA e il principio di neutralità fiscale non ostano a una normativa nazionale che esclude la riduzione della base imponibile per mancato pagamento nel caso dell’assicuratore dei crediti commerciali che abbia indennizzato l’assicurato e ricevuto la cessione del credito con tutti i diritti connessi.
Principio affermato
La rettifica della base imponibile per mancato pagamento spetta solo quando il corrispettivo dell’operazione imponibile non è stato effettivamente percepito dal soggetto passivo. Se l’assicurato ha ricevuto dall’assicuratore un indennizzo corrispondente al credito, la parte indennizzata non è un importo "non pagato" ai fini dell’articolo 90 della direttiva IVA e l’assicuratore cessionario non può invocare tale disposizione per ottenere il rimborso dell’IVA.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 9 feb 2023Corte di giustizia, Sentenza C-402/21
- Sentenza · 9 feb 2023Corte di giustizia, Sentenza C-453/21
- Sentenza · 9 feb 2023Corte di giustizia, Sentenza C-555/21
- Sentenza · 9 feb 2023Corte di giustizia, Sentenza C-635/21
- Sentenza · 9 feb 2023Corte di giustizia, Sentenza C-788/21
- Sentenza · 9 feb 2023Tribunale, Ordinanza T-778/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →