Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25174/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle condanne per furto in abitazione pluriaggravato (capi a e b) e tentato furto in abitazione aggravato (capo c). Motivi principali: contestazione della qualificazione dell'immobile come "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p. per presunto stato di abbandono (La Vecchia e Di Fatta, e parte dei motivi di De Lisi); contestazione dell'applicazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose ai sensi dell'art. 625 c.p. rispetto al capo c) per mancata prova della riparazione degli infissi (De Lisi); dedizione di mancanza/insufficiente motivazione sul punto; censura sull'eccessività della pena e sul calcolo della diminuzione per il rito abbreviato ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p. (De Lisi). Alcuni ricorsi hanno inoltre lamentato travisamento probatorio in relazione alle annotazioni di polizia giudiziaria sullo stato dell'immobile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Sulla questione comune dell'appartenenza dell'immobile alla nozione di "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p. la Corte ha ritenuto infondato il motivo: le decisioni di merito hanno correttamente valutato le annotazioni di polizia giudiziaria e altri elementi concreti (residenza mantenuta, presenza di beni di valore, reazione del proprietario) tali da escludere l'abbandono, e la giurisprudenza di legittimità ammette che un immobile anche in cattivo stato di manutenzione sia comunque privata dimora se non abbandonato. Il motivo relativo alla aggravante della violenza sulle cose (De Lisi) è stato dichiarato inammissibile perché reiterativo e non confrontato con la motivazione della Corte territoriale. La censura sul calcolo della diminuzione per il rito abbreviato è stata ritenuta manifestamente infondata: la riduzione è stata applicata correttamente dopo avere determinato la pena tenendo conto dell'aumento per continuazione, delle circostanze e della recidiva. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma che configura il reato autonomo di furto in abitazione; la Corte ha confermato che si applica anche quando l'immobile non è attualmente abitato, purché non abbandonato, includendo luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata.

  • art. 625 cod. pen.

    Richiamata in rapporto alle circostanze aggravanti storicamente sostituite dall'art. 624-bis; specificamente la nozione di "violenza sulle cose" (art. 625, secondo comma, n. 2) richiede prova specifica e non può essere automaticamente estesa senza elementi di fatto comprovanti l'effrazione rilevante per il singolo evento.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme processuali invocate dai ricorrenti per dedurre vizio di motivazione/travisamento probatorio; la Corte ha ritenuto i motivi infondati o reiterativi rispetto alla motivazione già fornita dai giudici di merito.

  • art. 132 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso per questioni di valutazione della pena/parametri; dalla decisione emerge che la contestazione non ha trovato fondamento concreto rispetto alla motivazione adottata in sede di merito.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina la diminuzione della pena per il rito abbreviato; la Corte ha confermato che la riduzione è stata correttamente applicata retrospettivamente dopo avere quantificato la pena comprensiva degli aumenti per continuazione, delle circostanze e della recidiva.

  • art. 14 Cost.

    Richiamato in motivazione dalla giurisprudenza come fondamento dell'intangibilità della dimora; la tutela rafforzata della sfera privata giustifica la specifica protezione penale dell'abitazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 117/2021

    Conferma la legittimità costituzionale dell'art. 624-bis c.p. e l'adeguatezza della tutela rafforzata dell'abitazione rispetto ai principi costituzionali richiamati.

  • Sez. U., sent. "Zucconi" n. 46625/2015

    Ha chiarito che con l'introduzione dell'art. 624-bis si è creata una fattispecie autonoma sostituendo precedenti aggravanti.

  • Sez. U., sent. "D'Amico" n. 31345/2017

    Ha delimitato la nozione di privata dimora: vi rientrano i luoghi dove si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico o accessibili senza consenso.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 4 n. 27678/2022 Russo; Sez. 4 n. 1782/2018 Meloni; Sez. 5 n. 17954/2020 Pennelli)

    Precisa che immobile in cattivo stato di manutenzione o non attualmente abitato può comunque essere "privata dimora" se non abbandonato; elementi come la conservazione della residenza, la presenza di beni di valore e la reazione del proprietario dopo il furto sono indici contrari all'abbandono.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 624-bis c.p. un immobile può essere considerato "privata dimora" anche se non abitato stabilmente, purché non sia abbandonato: la manutenzione carente non è di per sé indice di abbandono.
  • La semplice assenza di impianto di allarme o di videosorveglianza non prova l'abbandono dell'immobile.
  • Per escludere lo stato di abbandono rilevano elementi concreti quali: mantenimento della residenza, presenza in loco di beni di valore, e la tempestiva reazione/denuncia del proprietario dopo il furto.
  • L'aggravante della violenza sulle cose richiede prova specifica collegata all'evento contestato; non può essere automaticamente estesa a fatti successivi senza dimostrazione dell'effrazione pertinente.
  • Le censure di cassazione che reiterano argomenti già sviluppati in grado d'appello senza affrontare le motivazioni della corte territoriale rischiano di essere inammissibili o respinte.
  • La diminuzione per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) va calcolata dopo la determinazione della pena complessiva, tenendo conto degli aumenti per continuazione, delle circostanze e della recidiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.