Cassazione Penale, Ordinanza n. 28045/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il ricorrente deduceva censure sul giudizio di responsabilità, sulla valutazione delle prove, sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sulla prova del dolo, sulla sussistenza delle lesioni personali, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sulla ritenuta recidiva e sulla quantificazione della pena. La Corte rileva che i motivi riproducevano doglianze già esaminate dai giudici di merito, tendevano a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, e risultavano inoltre generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice richiamata quale base del titolo di condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
art. 582 c.p.
Norma incriminatrice richiamata quale base del titolo di condanna per lesioni personali.
Cassa delle ammende
Indicata quale destinataria della somma dovuta dall'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non sono ammissibili doglianze dirette esclusivamente a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, poiché tale attività è estranea al giudizio di legittimità.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e puntualmente correlato alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la generica riproposizione di questioni già decise comporta l'inammissibilità.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, secondo la previsione applicata dalla Corte.
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