Sentenza del 24/05/2019 n. 14200 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica - Rimborso nei confronti dell'Erario - Consumatore - Legittimazione - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica pagate negli anni 2010 e 2011, sostenendo che tali prelievi fossero contrari alla direttiva 2008/118/CE dell'Unione europea, in quanto privi di una specifica finalità. La CTR aveva riconosciuto la legittimazione della consumatrice, ritenendo rilevante il fatto che essa avesse sopportato economicamente il tributo. L'Agenzia delle Dogane ha contestato tale legittimazione, sostenendo che il soggetto passivo del rapporto tributario è esclusivamente il fornitore dell'energia e che il consumatore può eventualmente agire contro quest'ultimo con un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, stabilendo che il fornitore è l'unico soggetto obbligato verso l'Erario e, ordinariamente, l'unico legittimato a chiedere il rimborso delle accise e delle addizionali indebitamente versate. Il consumatore finale, anche se ha sostenuto economicamente il tributo tramite rivalsa, deve agire contro il fornitore con un'azione ordinaria di ripetizione dell'indebito. Solo eccezionalmente può agire direttamente contro l'Amministrazione finanziaria, qualora dimostri che l'azione contro il fornitore è impossibile o eccessivamente onerosa, in applicazione del principio unionale di effettività. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e la domanda della società è stata rigettata per difetto di azione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo unico accise), artt. 2, 14, 16, 53 e 56
"l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata"
Il rapporto tributario per le accise intercorre tra Erario e fornitore, che è il soggetto obbligato al pagamento e, ordinariamente, il legittimato a chiedere il rimborso. Il consumatore resta estraneo al rapporto tributario e può rivalersi civilmente sul fornitore.
D.L. n. 511/1988, art. 6, comma 3, convertito dalla L. n. 20/1989
"sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica"
Le addizionali sul consumo di energia elettrica seguono, quanto a soggetti obbligati e modalità di riscossione e rimborso, lo stesso schema delle accise; pertanto il debitore verso l'Erario è il fornitore.
Direttiva 2008/118/CE, artt. 1, par. 2, e 9, par. 2
La direttiva consente agli Stati membri di disciplinare le modalità di rimborso, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività. La questione della conformità delle addizionali alla direttiva non è stata esaminata nel merito, perché la domanda è stata respinta per carenza di legittimazione.
L. n. 428/1990, art. 29, comma 2
"i diritti ... riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti"
Il rimborso dei tributi incompatibili con il diritto dell'Unione è subordinato alla corretta individuazione del soggetto legittimato e non può determinare un indebito arricchimento di chi abbia già trasferito l'onere economico.
Codice civile, art. 2033
Il consumatore che abbia pagato al fornitore una quota di prezzo corrispondente a un tributo indebitamente addebitato può chiedere la restituzione al fornitore mediante l'ordinaria azione civilistica di ripetizione dell'indebito.
D.L. n. 688/1982, art. 19, comma 1, convertito dalla L. n. 873/1982
"ha diritto al rimborso ... quando prova ... che l'onere non è stato ... trasferito su altri soggetti"
La disciplina mira a evitare che il rimborso sia riconosciuto a chi abbia già trasferito l'onere economico del tributo, salvo le ipotesi previste dalla legge.
Massime di principio
- Nel sistema delle accise, occorre distinguere il rapporto tributario tra fornitore ed Erario dal rapporto privatistico di rivalsa tra fornitore e consumatore.
- Il fatto che il consumatore sopporti economicamente il tributo non lo rende automaticamente soggetto passivo né gli attribuisce il diritto di chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
- La via ordinaria per il consumatore è l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito contro il fornitore; quest'ultimo potrà poi chiedere il rimborso all'Erario nei termini e con le modalità previste dalla normativa.
- Un'azione diretta del consumatore contro l'Erario è ammissibile solo in via eccezionale, quando l'azione contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente onerosa, ad esempio per insolvenza o fallimento del fornitore, e tale circostanza deve essere allegata e provata tempestivamente.
- Quando una domanda di rimborso è proposta da un consumatore non legittimato, il giudice può rigettarla senza esaminare le questioni sostanziali relative all'eventuale incompatibilità del tributo con il diritto dell'Unione europea.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 mag 2019Sentenza del 24/05/2019 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 24 mag 2019Sentenza del 24/05/2019 n. 151 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 24 mag 2019Sentenza del 24/05/2019 n. 355 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 24 mag 2019Sentenza del 24/05/2019 n. 360 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 24 mag 2019Sentenza del 24/05/2019 n. 1637 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 24 mag 2019Sentenza del 24/05/2019 n. 3213 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →