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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/649

Regolamento (UE) 2019/649 della Commissione, del 24 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli acidi grassi trans diversi dagli acidi grassi trans naturalmente presenti nei grassi di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un limite legale uniforme per gli acidi grassi trans diversi da quelli naturalmente presenti nei grassi di origine animale, fissando la soglia massima di 2 grammi per 100 grammi di grassi negli alimenti destinati al consumatore finale e al commercio al dettaglio. Prevede inoltre un obbligo di informazione tra operatori della filiera quando tale soglia è superata nei prodotti non destinati al consumatore finale o al dettaglio. La misura modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006, inserendo tali sostanze tra quelle soggette a restrizioni, e consente la commercializzazione dei prodotti non conformi fino al 1° aprile 2021.

Limita a un massimo di 2 g per 100 g di grassi gli acidi grassi trans di origine industriale negli alimenti e impone un obbligo informativo lungo la filiera alimentare, modificando il regolamento (CE) n. 1925/2006.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e agli alimenti immessi sul mercato dell’Unione, in particolare agli alimenti destinati al consumatore finale e a quelli destinati al commercio al dettaglio. Incide anche sugli alimenti non destinati al consumatore finale o non destinati al commercio al dettaglio quando sono forniti da un operatore alimentare ad un altro operatore della filiera. Restano esclusi dal limite gli acidi grassi trans naturalmente presenti nei grassi di origine animale. È previsto un regime transitorio per i prodotti non conformi già presenti sul mercato fino al 1° aprile 2021.

Regolamento (UE) 2019/649 della Commissione – acidi grassi trans negli alimenti

Il regolamento interviene in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica per limitare l’esposizione dei consumatori agli acidi grassi trans di produzione industriale. La scelta normativa si fonda sui pareri scientifici dell’EFSA, sulla relazione della Commissione del 2015 e sulle raccomandazioni internazionali che indicano di mantenere l’assunzione di acidi grassi trans quanto più contenuta possibile.

Contesto e finalità

La Commissione richiama l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006, che consente di includere nell’allegato III sostanze diverse da vitamine e minerali quando associate a un rischio potenziale per i consumatori. In tale quadro, gli acidi grassi trans di origine industriale vengono considerati sostanze con effetti nocivi sulla salute e, pertanto, assoggettate a restrizione anziché vietate in assoluto.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda gli alimenti destinati al consumatore finale e gli alimenti destinati al commercio al dettaglio, per i quali viene imposto il limite massimo del 2% in peso dei grassi sotto forma di acidi grassi trans. Si applica inoltre agli scambi tra operatori del settore alimentare nei casi in cui il prodotto non sia destinato al consumatore finale o al commercio al dettaglio. La disciplina non riguarda gli acidi grassi trans naturalmente presenti nei grassi di origine animale.

Limite quantitativo e condizioni d’uso

L’articolo 1 stabilisce che il contenuto di acidi grassi trans diversi da quelli naturalmente presenti nei grassi di origine animale non deve superare 2 grammi per 100 grammi di grassi negli alimenti rientranti nell’ambito principale di applicazione. L’allegato, che modifica la parte B dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006, qualifica tali sostanze come "sostanze soggette a restrizioni" e collega la loro utilizzazione al rispetto del medesimo limite.

Obbligo informativo lungo la filiera

Per i prodotti non destinati al consumatore finale o al commercio al dettaglio, l’articolo 2 prevede un obbligo specifico a carico degli operatori alimentari che li forniscono ad altri operatori: quando il contenuto di acidi grassi trans supera 2 grammi per 100 grammi di grassi, deve essere comunicata la relativa quantità al ricevente. La previsione mira a rendere effettivo il controllo del rispetto del limite nella fase successiva della trasformazione o distribuzione.

Modifica del regolamento (CE) n. 1925/2006

Il regolamento modifica l’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 1925/2006, inserendovi una voce dedicata agli acidi grassi trans diversi da quelli naturalmente presenti nei grassi di origine animale. La tabella allegata specifica che la condizione d’uso è il massimo di 2 grammi per 100 grammi di grassi negli alimenti destinati al consumatore finale e negli alimenti destinati al commercio al dettaglio, oltre all’obbligo di informazione tra operatori per i prodotti B2B.

Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È tuttavia previsto un periodo transitorio: gli alimenti non conformi possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 1° aprile 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Limite massimo per gli acidi grassi trans

Negli alimenti destinati al consumatore finale e negli alimenti destinati al commercio al dettaglio il contenuto di acidi grassi trans, diversi dagli acidi grassi trans naturalmente presenti nei grassi di origine animale, non può superare 2 grammi per 100 grammi di grassi (art. 1 e allegato).

Obbligo di informazione tra operatori

Gli operatori del settore alimentare che forniscono alimenti non destinati al consumatore finale o non destinati al commercio al dettaglio ad altri operatori devono fornire a questi ultimi informazioni sulla quantità di acidi grassi trans diversi da quelli naturalmente presenti nei grassi di origine animale quando tale quantità supera 2 grammi per 100 grammi di grassi (art. 2 e allegato).

Modifica del regolamento (CE) n. 1925/2006

L’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 1925/2006 è modificato inserendo gli acidi grassi trans diversi da quelli naturalmente presenti nei grassi di origine animale tra le sostanze soggette a restrizioni, con le condizioni d’uso e le prescrizioni aggiuntive previste dall’allegato del regolamento (art. 3).

Entrata in vigore e periodo transitorio

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli alimenti non conformi possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 1° aprile 2021 (art. 4).

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareetichettatura alimentaretutela dei consumatorilibera circolazione delle mercisanità pubblica

Testo integrale

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