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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/650

Regolamento (UE) 2019/650 della Commissione, del 24 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime UE applicabile allo yohimbe, sostanza già sottoposta a sorveglianza per possibili effetti nocivi e incertezza scientifica. Poiché entro i termini previsti non sono stati presentati dati scientifici idonei a dimostrarne la sicurezza, la Commissione dispone il passaggio della sostanza dall'allegato III, parte C, all'allegato III, parte A del regolamento (CE) n. 1925/2006. L'effetto pratico è il divieto di impiego della corteccia di yohimbe e delle sue preparazioni negli alimenti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 per spostare lo yohimbe e le sue preparazioni dalla sorveglianza UE al divieto di uso negli alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica a operatori del settore alimentare e ad altri soggetti che immettono sul mercato o utilizzano negli alimenti la corteccia di yohimbe e le preparazioni derivate da yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]. Riguarda l'intero territorio dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L'intervento modifica soltanto la classificazione della sostanza nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006, con l'effetto di vietarne l'uso negli alimenti; non disciplina altri ingredienti o altri settori.

Regolamento (UE) 2019/650: modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 per lo yohimbe

Il regolamento è adottato dalla Commissione nell'ambito della disciplina UE sull'aggiunta di vitamine, minerali e talune altre sostanze agli alimenti. La finalità è aggiornare l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 alla luce della mancata presentazione di dati scientifici idonei a dimostrare la sicurezza dello yohimbe, sostanza già oggetto di sorveglianza dell'Unione.

Contesto normativo e presupposti

Lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] e le sue preparazioni erano stati inseriti nel 2015 nell'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006, in considerazione della possibilità di effetti nocivi per la salute e della persistente incertezza scientifica. Il meccanismo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 prevede che, entro quattro anni dall'inserimento nella parte C, venga adottata una decisione che consenta l'utilizzazione generalizzata della sostanza oppure che la collochi nella parte A o B, tenendo conto del parere dell'EFSA sui fascicoli eventualmente presentati dagli operatori del settore alimentare o da altre parti interessate.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 precisa che l'EFSA considera solo i fascicoli pervenuti entro 18 mesi dall'entrata in vigore della decisione di inserimento nella parte C. Poiché non sono stati presentati dati scientifici nel termine utile, la Commissione conclude che lo yohimbe debba essere inserito nella parte A dell'allegato III.

Effetti della modifica dell'allegato III

Con l'articolo 1, l'allegato III viene modificato in due passaggi complementari:

  • nella parte A viene aggiunta la voce relativa alla "Corteccia di yohimbe e sue preparazioni derivanti dallo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]";
  • nella parte C la medesima voce viene soppressa.

L'effetto giuridico sostanziale, esplicitato nei considerando, è il divieto di utilizzare la corteccia di yohimbe e le sue preparazioni negli alimenti. Il regolamento non introduce importi, autorizzazioni, procedure ulteriori o deroghe specifiche; si limita a ricollocare la sostanza nel sistema dell'allegato III, con conseguente esclusione dall'impiego alimentare.

Ambito soggettivo e territoriale

La disciplina riguarda tutti gli operatori del settore alimentare che producano, commercializzino o utilizzino alimenti contenenti yohimbe o sue preparazioni. In quanto regolamento dell'Unione, è applicabile in modo uniforme in tutti gli Stati membri ed è direttamente vincolante senza necessità di recepimento nazionale.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Dalla stessa disposizione discende la piena obbligatorietà dell'atto in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.

Rilevanza pratica per i professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistano operatori del settore alimentare, il punto essenziale è che, dalla data di efficacia del regolamento, la presenza o l'impiego di yohimbe negli alimenti non è consentita. La verifica di conformità deve quindi concentrarsi su formulazioni, ingredienti, fornitori e etichettatura di prodotti eventualmente contenenti corteccia di yohimbe o preparazioni derivate, al fine di escluderne l'uso nel mercato UE.

Disposizioni principali

Passaggio dello yohimbe alla parte A dell'allegato III

L'articolo 1 modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 inserendo nella parte A la voce "Corteccia di yohimbe e sue preparazioni derivanti dallo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]".

Soppressione dalla parte C dell'allegato III

La medesima disposizione sopprime dalla parte C dell'allegato III la voce relativa alla "Corteccia di yohimbe e sue preparazioni derivanti dallo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]", ponendo fine al regime di sorveglianza e incertezza scientifica.

Effetto di divieto di utilizzo negli alimenti

Dai considerando emerge che l'inserimento nella parte A comporta il divieto di uso della sostanza e delle preparazioni di yohimbe negli alimenti, in assenza di dati scientifici presentati entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi e sostanze negli alimentitutela della salutemercato interno

Testo integrale

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