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Sentenza

Sentenza n. 2029/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbali della commissione relativi alla correzione degli elaborati, all’ammissione alla prova orale e alla graduatoria finale del concorso per due posti di agente di polizia municipale

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato la valutazione del proprio elaborato e gli atti della procedura concorsuale, deducendo l’erroneità della correzione, l’insufficienza della motivazione della commissione e la mancanza di adeguati criteri di conversione dei punteggi per individuare la soglia minima di ammissione alla prova orale. Aveva chiesto l’annullamento degli atti e proposto domanda cautelare. La controversia riguardava un concorso per due posti a tempo indeterminato e parziale, per 18 ore settimanali, di cui uno riservato ai sensi del d.lgs. 66/2010.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i motivi di merito, poiché la ricorrente ha depositato il 22 settembre 2026 una rinuncia al ricorso, manifestando inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia era stata ritualmente e tempestivamente notificata e non risultavano opposizioni delle parti resistenti né un loro interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della definizione in rito e delle peculiarità della vicenda. La precedente domanda cautelare era stata respinta nel 2023, senza che ciò comportasse una decisione sul merito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 del codice del processo amministrativo, venendo meno la necessità di una pronuncia sul merito del ricorso.

    La rinuncia ritualmente depositata e notificata, in assenza di opposizione o di un interesse delle parti resistenti alla prosecuzione, consente di dichiarare estinto il giudizio senza decidere il merito.

  • art. 84 c.p.a.

    Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 del codice del processo amministrativo, venendo meno la necessità di una pronuncia sul merito del ricorso.

    La rinuncia al ricorso, ritualmente versata in atti e notificata, conduce all’estinzione del giudizio quando non vi sia opposizione né interesse delle parti resistenti alla sua prosecuzione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, ritualmente depositata e notificata, determina l’estinzione del giudizio quando le parti resistenti non vi si oppongano e non deducano un interesse alla prosecuzione; in tal caso non occorre una pronuncia sul merito.
  • La definizione del giudizio in rito per rinuncia non comporta l’esame delle censure rivolte contro gli atti impugnati; le spese possono essere compensate in ragione delle peculiarità della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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