Sentenza n. 2029/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbali della commissione relativi alla correzione degli elaborati, all’ammissione alla prova orale e alla graduatoria finale del concorso per due posti di agente di polizia municipale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la valutazione del proprio elaborato e gli atti della procedura concorsuale, deducendo l’erroneità della correzione, l’insufficienza della motivazione della commissione e la mancanza di adeguati criteri di conversione dei punteggi per individuare la soglia minima di ammissione alla prova orale. Aveva chiesto l’annullamento degli atti e proposto domanda cautelare. La controversia riguardava un concorso per due posti a tempo indeterminato e parziale, per 18 ore settimanali, di cui uno riservato ai sensi del d.lgs. 66/2010.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi di merito, poiché la ricorrente ha depositato il 22 settembre 2026 una rinuncia al ricorso, manifestando inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia era stata ritualmente e tempestivamente notificata e non risultavano opposizioni delle parti resistenti né un loro interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della definizione in rito e delle peculiarità della vicenda. La precedente domanda cautelare era stata respinta nel 2023, senza che ciò comportasse una decisione sul merito.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 del codice del processo amministrativo, venendo meno la necessità di una pronuncia sul merito del ricorso.
La rinuncia ritualmente depositata e notificata, in assenza di opposizione o di un interesse delle parti resistenti alla prosecuzione, consente di dichiarare estinto il giudizio senza decidere il merito.
art. 84 c.p.a.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 del codice del processo amministrativo, venendo meno la necessità di una pronuncia sul merito del ricorso.
La rinuncia al ricorso, ritualmente versata in atti e notificata, conduce all’estinzione del giudizio quando non vi sia opposizione né interesse delle parti resistenti alla sua prosecuzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, ritualmente depositata e notificata, determina l’estinzione del giudizio quando le parti resistenti non vi si oppongano e non deducano un interesse alla prosecuzione; in tal caso non occorre una pronuncia sul merito.
- La definizione del giudizio in rito per rinuncia non comporta l’esame delle censure rivolte contro gli atti impugnati; le spese possono essere compensate in ragione delle peculiarità della vicenda processuale.
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