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Circolare

Circolare numero 19 del 19-2-2008

Gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 20 gennaio 2008 per il rinnovo del C.c.n.l. per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti (euro 267,00 per il periodo 1.7.2007-31.12.2007) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il pagamento di un importo forfettario lordo di 267,00 euro previsto dall’accordo del 20 gennaio 2008 per il rinnovo del CCNL metalmeccanici e installazione di impianti. L’una tantum spetta ai lavoratori in forza tra il 20 gennaio e il 29 febbraio 2008 ed è rapportata ai mesi di lavoro maturati nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2007, con regole specifiche per frazioni di mese, sospensioni, assenze tutelate e lavoratori in integrazione salariale. La circolare chiarisce inoltre i riflessi dell’importo su malattia, maternità, congedo matrimoniale e integrazioni salariali, richiamando precedenti istruzioni INPS per il conguaglio.

Una tantum di 267 euro per il rinnovo del CCNL metalmeccanica e installazione impianti

Una tantum per il rinnovo del CCNL metalmeccanica e installazione impianti

La circolare illustra le modalità di corresponsione dell’importo forfettario lordo di 267,00 euro previsto dall’accordo del 20 gennaio 2008 per il rinnovo del CCNL dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti. L’intervento disciplina criteri di maturazione, tempi di pagamento ed effetti dell’erogazione su alcuni istituti previdenziali e retributivi.

Ambito soggettivo e periodo di riferimento

L’una tantum spetta ai lavoratori in forza a una data compresa tra il 20 gennaio e il 29 febbraio 2008. L’importo è correlato alla durata del rapporto di lavoro, anche non continuativa, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2007.

Ai fini della maturazione:

  • la somma è frazionata in quote mensili;
  • la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

Modalità di erogazione e natura dell’importo

L’importo deve essere corrisposto con la prima retribuzione utile erogata nel mese di marzo 2008. In caso di cessazione del rapporto, il pagamento avviene all’atto della liquidazione delle competenze.

La circolare precisa che l’una tantum:

  • comprende l’incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale;
  • è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Esclusioni e assenze considerate utili

Non compete per i periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come nei casi di:

  • servizio militare;
  • aspettativa;
  • assenza facoltativa post partum.

Sono invece considerate utili, ai fini della maturazione dell’una tantum, le giornate di assenza per:

  • malattia;
  • infortunio;
  • gravidanza e puerperio;
  • congedo matrimoniale.

Tali assenze devono essersi verificate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2007 e aver dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende.

Lavoratori in CIG, solidarietà e altre prestazioni previdenziali

Per i lavoratori che nel periodo considerato abbiano fruito di:

  • Cassa integrazione guadagni;
  • riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà;
  • altre prestazioni economiche previdenziali,

l’importo dell’una tantum va corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Riflessi su malattia, maternità e prestazioni INPS

La circolare ribadisce che, per gli effetti sulle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché su:

  • riposi orari post partum;
  • retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue;
  • altre prestazioni a carico dell’INPS conguagliabili con i contributi,

devono essere applicate le istruzioni già richiamate dalla circolare n. 127 del 17 maggio 1991 e dalle precedenti in essa citate. In particolare, gli emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, secondo le regole previste per mensilità aggiuntive o premi, con le relative modalità di conguaglio.

La particolare applicazione, nel sistema vigente di calcolo delle prestazioni di malattia e maternità, interessa i soli eventi iniziati tra agosto 2007 e gennaio 2008, salvo per la malattia il caso di ricaduta.

Effetti sulle integrazioni salariali e sul congedo matrimoniale

Per gli effetti riflessi sulle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie erogate nel periodo di riferimento 1° luglio-31 dicembre 2007, si applicano le istruzioni della circolare n. 58 del 5 marzo 1991 in materia di ricalcolo delle prestazioni.

Le quote di una tantum relative ai periodi integrati in tale arco temporale possono essere poste in pagamento entro la capienza del limite dei massimali mensili vigenti, che secondo la circolare n. 25 del 27 gennaio 1996 riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.

Per le integrazioni salariali straordinarie per solidarietà, il cui importo è richiamato come pari al 60 per cento della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati dal 14 giugno 1995, e per l’assegno per congedo matrimoniale, si rinvia alle disposizioni della circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.

Punti principali

Importo e platea dei destinatari

L’accordo del 20 gennaio 2008 prevede, per i lavoratori in forza a una data compresa tra il 20 gennaio e il 29 febbraio 2008, la corresponsione di un importo forfettario lordo pari a 267,00 euro a titolo di arretrati retributivi.

Criterio di maturazione dell’una tantum

L’importo è suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2007. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero ai fini del calcolo.

Modalità e tempi di pagamento

L’una tantum, comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti di origine legale o contrattuale, va corrisposta con la prima retribuzione utile del mese di marzo 2008 oppure, in caso di cessazione del rapporto, alla liquidazione delle competenze. È espressamente esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Esclusioni per sospensioni non retribuite e assenze utili

L’erogazione non spetta per i mesi in cui vi sia stata sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, ad esempio per servizio militare, aspettativa o assenza facoltativa post partum. Sono invece utili, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2007, le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale che abbiano dato luogo a trattamenti economici previdenziali e a integrazioni aziendali.

Cassa integrazione e altri trattamenti previdenziali

Per i lavoratori che nel periodo considerato abbiano fruito di Cassa integrazione guadagni, riduzione dell’orario per contratti di solidarietà o altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tantum deve essere corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Effetti su malattia, maternità e prestazioni INPS

Per i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e maternità, sui riposi orari post partum, sulle retribuzioni per donatori di sangue e sulle altre prestazioni INPS conguagliabili con i contributi, si ribadiscono le regole già richiamate dalla circolare 127 del 17 maggio 1991: gli emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, secondo le regole previste per mensilità aggiuntive o premi, con le modalità di conguaglio ivi indicate. Per il sistema di calcolo vigente, la particolare applicazione riguarda gli eventi iniziati tra agosto 2007 e gennaio 2008, salvo per la malattia il caso di ricaduta.

Effetti sulle integrazioni salariali e altri istituti

Per gli effetti sulle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie riferite al periodo 1° luglio-31 dicembre 2007 si applicano le istruzioni della circolare 58 del 5 marzo 1991 sul ricalcolo delle prestazioni. Le quote di una tantum relative ai periodi integrati possono essere pagate nei limiti dei massimali mensili vigenti, richiamati dalla circolare 25 del 27 gennaio 1996, che valgono anche per le integrazioni salariali ordinarie. Per le integrazioni salariali straordinarie per solidarietà e per l’assegno per congedo matrimoniale si richiamano infine le disposizioni della circolare 247 del 23 ottobre 1992.

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