Circolare numero 20 del 20-2-2008
La contribuzione Inail delle imprese cooperative e loro consorzi, che si dedicano alla trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli zootecnici, dal 1/1/2008 viene accerta e riscossa direttamente dall’Inail anche per i dipendenti a tempo determinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le imprese cooperative e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici restano inquadrati nel ramo previdenziale dell’agricoltura. Richiama però una modifica normativa del 2007 che estende ai dipendenti a tempo determinato, limitatamente all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il regime del settore industria già previsto per i lavoratori a tempo indeterminato. Dal 1° gennaio 2008 la contribuzione INAIL per tali dipendenti deve essere accertata e riscossa direttamente dall’INAIL. La circolare individua anche le due tipologie di aziende interessate, distinte secondo la classificazione già richiamata nella circ. n. 153/2002.
Inquadramento previdenziale e INAIL dei dipendenti a tempo determinato delle imprese cooperative agricole
Inquadramento previdenziale e assicurativo delle cooperative agricole
La circolare richiama la disciplina contenuta nella legge 15 giugno 1984, n. 240, relativa alle imprese cooperative e ai loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. Tali soggetti sono inquadrati nel ramo previdenziale dell’agricoltura, con una previsione speciale per alcuni profili assicurativi e contributivi.
Regola originaria per i lavoratori a tempo indeterminato
L’art. 3, comma 1, della legge n. 240/1984 stabilisce che per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese agricole in questione si applicano le disposizioni del settore industria, sia sul piano contributivo sia su quello delle prestazioni, per quanto riguarda:
- cassa integrazione guadagni ordinaria;
- cassa integrazione guadagni straordinaria;
- cassa unica assegni familiari;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Estensione normativa ai dipendenti a tempo determinato
La legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 61, ha modificato l’art. 3, comma 1, della legge n. 240/1984, aggiungendo che, limitatamente all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il regime del primo periodo si applica anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato. La circolare evidenzia quindi che l’estensione non riguarda l’intero complesso delle disposizioni industriali, ma solo il profilo assicurativo Inail.
Imprese interessate
La disciplina interessa due categorie di aziende, già richiamate nella circ. n. 153/2002:
- imprese collettive che, di consueto, trasformano, manipolano e commercializzano prevalentemente prodotti agricoli o zootecnici propri o forniti dai soci, identificate come tipo ditta "03";
- imprese collettive che svolgono le medesime attività con processi produttivi di tipo industriale, identificate come tipo ditta "18".
Decorrenza operativa per la contribuzione INAIL
La circolare precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la contribuzione INAIL relativa ai dipendenti a tempo determinato delle imprese sopra indicate viene accertata e riscossa direttamente dall’INAIL. Ne deriva che, per tale categoria di lavoratori, la gestione del relativo gettito assicurativo è trasferita all’Istituto assicuratore secondo la decorrenza indicata.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La legge 15 giugno 1984, n. 240 ha disciplinato l’inquadramento previdenziale e assistenziale delle imprese cooperative e dei loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, stabilendo la loro appartenenza al ramo previdenziale dell’agricoltura.
Regime applicabile ai lavoratori a tempo indeterminato
L’art. 3, comma 1, della legge n. 240/1984 prevede che per i dipendenti a tempo indeterminato di tali imprese si applichino le disposizioni del settore industria, sia ai fini contributivi sia ai fini delle prestazioni, con riferimento a cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, cassa unica assegni familiari e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Estensione ai lavoratori a tempo determinato
La legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 61, ha integrato l’art. 3, comma 1, della legge n. 240/1984 prevedendo che, limitatamente all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applichino anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato.
Imprese interessate
La disposizione riguarda: imprese collettive che trasformano, manipolano e commercializzano prevalentemente prodotti agricoli o zootecnici propri o forniti dai soci (tipo ditta 03); imprese collettive che svolgono le stesse attività con processi produttivi di tipo industriale (tipo ditta 18), secondo la classificazione richiamata dalla circ. n. 153/2002.
Decorrenza e gestione della contribuzione INAIL
In applicazione della modifica normativa, dal 1° gennaio 2008 la contribuzione INAIL riferita ai dipendenti a tempo determinato delle imprese indicate viene accertata e riscossa direttamente dall’INAIL.
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