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Circolare

Circolare numero 22 del 22-2-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’attuazione del D.M. 6 agosto 2007 in materia di rimborso alle aziende del trasporto pubblico dei maggiori oneri sostenuti per le integrazioni delle indennità di malattia relative al 2005. Vengono richiamati il quadro normativo di riferimento, l’importo complessivo quantificato dal decreto interministeriale e il ruolo dell’INPS nell’erogazione delle somme trasferite dal Ministero dei trasporti. La circolare indica inoltre le modalità operative per il recupero tramite DM10, l’attribuzione del codice di autorizzazione e le istruzioni contabili con il nuovo conto GAZ 32/106.

Rimborso dei maggiori oneri per trattamenti aggiuntivi di malattia nel trasporto pubblico locale; modalità operative e istruzioni contabili

Rimborso dei maggiori oneri per il trasporto pubblico locale

La circolare fornisce le modalità operative, contabili e amministrative per dare attuazione al D.M. 6 agosto 2007 in materia di rimborso alle aziende del settore del trasporto pubblico dei maggiori oneri sostenuti per i trattamenti aggiuntivi di malattia relativi all’anno 2005. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo delineato dalla legge n. 311/2004, dalla legge n. 266/2005 e dal successivo decreto interministeriale n. 14666/2007.

Quadro normativo di riferimento

L’origine della disciplina è ricondotta all’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, che ha disposto, dal 1° gennaio 2005, l’abrogazione dell’allegato B del R.D. n. 148/1931, con conseguente cessazione di una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a carico dell’INPS per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto. Per tali lavoratori, dal 1° gennaio 2005, trova applicazione il trattamento previdenziale di malattia previsto per la generalità dei lavoratori del settore industria. La stessa normativa, come parzialmente sostituita dall’art. 3-ter della legge n. 58/2005, consente tuttavia che ulteriori trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall’INPS possano essere definiti tramite contrattazione collettiva di categoria.

L’art. 1, comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati in attuazione della citata disciplina siano finanziati mediante utilizzo delle somme residue già destinate al rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale, in particolare delle risorse autorizzate dall’art. 23 del decreto-legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004, e dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 16/2005, convertito dalla legge n. 58/2005. Il secondo periodo del medesimo comma demanda a un decreto interministeriale la quantificazione dei maggiori oneri e la definizione dei criteri di riparto.

Quantificazione dell’onere e ruolo dell’INPS

In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.I. n. 14666 del 6 agosto 2007, pubblicato nella G.U. n. 281 del 3 dicembre 2007, che quantifica in euro 58.669.505,97 l’ammontare del maggior onere per l’anno 2005 derivante dagli accordi nazionali di categoria.

Il decreto affida all’INPS l’erogazione alle aziende delle somme trasferite dal Ministero dei trasporti, prevedendo una specifica evidenza contabile nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. La ripartizione delle risorse avviene secondo i criteri indicati nel prospetto allegato al decreto stesso.

Modalità di recupero per le aziende interessate

Le aziende di trasporto interessate sono quelle elencate nell’allegato al D.I. n. 14666/2007, che costituisce parte integrante del decreto. Tali aziende possono recuperare le somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2005 utilizzando il modello DM10, quadro D, con il nuovo codice importo "L215", avente il significato di "rec trattamento speciale aggiuntivo di malattia lav. Pubblici servizi di trasporto".

Adempimenti delle sedi INPS

Le sedi competenti devono verificare preventivamente il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Solo a seguito di tale verifica possono attribuire alle aziende il codice di autorizzazione "4H", che assume il significato di "azienda di trasporto autorizzata al recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia".

Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti

Le somme esposte dalle aziende nei modelli DM10 con il codice "L215" devono essere imputate al conto GAZ 32/106, istituito nell’ambito della contabilità separata "GAZ - Gestione oneri vari" della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

La circolare precisa che tali oneri sono coperti da appositi trasferimenti statali. Per assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalla ripartizione delle denunce contributive DM10, il conto GAZ 32/106 deve essere movimentato, con il codice documento "95", esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM10.

Variazione al piano dei conti

In allegato è riportata la variazione al piano dei conti con l’istituzione del conto GAZ 32/106, denominato "Contributo alle aziende a copertura dei trattamenti aggiuntivi di malattia previsti dagli accordi nazionali di categoria per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto – Art. 3 del D.I. n. 14666/2007", con denominazione abbreviata "CTR.AZ.TRAT.MAL.LAV.PUBBL.TRASP. ART.3 D.I.14666/07".

Punti principali

Quadro normativo e finalità del rimborso

La disciplina nasce dall’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, che ha abrogato dal 1° gennaio 2005 l’allegato B del R.D. n. 148/1931, eliminando a carico dell’INPS alcuni trattamenti economici speciali e aggiuntivi di malattia per i lavoratori dei pubblici servizi di trasporto. L’art. 1, comma 273, della legge n. 266/2005 prevede che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali di categoria siano finanziati con somme residue già destinate al rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale. Il decreto interministeriale attua tale previsione e definisce criteri, modalità di ripartizione e quantificazione delle risorse.

Quantificazione delle risorse e ruolo dell’INPS

Il D.I. n. 14666 del 6 agosto 2007, pubblicato in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2007, quantifica in euro 58.669.505,97 l’ammontare del maggior onere per l’anno 2005. Il decreto affida all’INPS l’erogazione alle aziende delle somme trasferite dal Ministero dei trasporti, con apposita evidenza contabile nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali e secondo i criteri di ripartizione contenuti nel prospetto allegato al decreto stesso.

Modalità operative per il recupero tramite DM10

Le aziende di trasporto interessate, individuate nell’allegato al D.I. n. 14666/2007, possono recuperare le somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia per l’anno 2005 utilizzando nel quadro D del modello DM10 il codice importo di nuova istituzione "L215", con significato di "rec trattamento speciale aggiuntivo di malattia lav. Pubblici servizi di trasporto". Il recupero riguarda dunque le anticipazioni sostenute dalle aziende per i trattamenti aggiuntivi di malattia previsti dagli accordi nazionali di categoria.

Verifica DURC e codice di autorizzazione

Le sedi competenti, prima di attribuire l’autorizzazione, devono verificare il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC). A seguito della verifica, viene attribuito alle aziende il codice di autorizzazione "4H", con il nuovo significato di "azienda di trasporto autorizzata al recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia".

Istruzioni contabili e nuovo conto

Le somme esposte dalle aziende nei modelli DM10 con il codice "L215" devono essere imputate al conto GAZ 32/106, istituito nella contabilità separata "GAZ - Gestione oneri vari" della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Gli oneri risultano coperti da appositi trasferimenti dello Stato. Per garantire la concordanza tra contabilità e ripartizione delle denunce contributive, il conto deve essere movimentato con il codice documento "95" esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM10.

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