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Circolare

Circolare numero 04 del 18-02-2008 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica il completamento delle operazioni di rinnovo delle pensioni per il 2008 con applicazione della perequazione automatica previsionale al 1,6%, indicando criteri di ricalcolo, fasce di rivalutazione, cumulo dei trattamenti e conguagli. Illustra inoltre l’innalzamento delle pensioni a 580 euro per soggetti disagiati, le novità fiscali sulle detrazioni IRPEF, l’addizionale regionale e comunale, i limiti per integrazione al minimo e per assegni di invalidità, nonché il trattamento dei titolari di più pensioni e le certificazioni fiscali 2008.

Rinnovo pensioni 2008, perequazione automatica e disciplina fiscale collegata

Rinnovo pensioni 2008, perequazione automatica e disciplina fiscale

La circolare dà conto della conclusione delle operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2008, effettuate con l’applicazione della perequazione automatica previsionale e con il contestuale aggiornamento delle principali voci fiscali e reddituali connesse alle prestazioni pensionistiche. Il documento, oltre a descrivere i criteri di rivalutazione e di tassazione, riepiloga i limiti di reddito, le maggiorazioni sociali, le addizionali IRPEF e le certificazioni da inviare ai pensionati.

Perequazione automatica delle pensioni

Dal 1° gennaio 2008 è stato applicato l’aumento perequativo previsionale nella misura del 1,6%, stabilito dal decreto 19 novembre 2007 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato in G.U. n. 278 del 29 novembre 2007. Il medesimo decreto conferma anche per il 2007 l’aumento previsionale già attribuito nella misura del 2%.

Il calcolo è stato effettuato in applicazione:

  • dell’art. 34, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  • dell’art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • dell’art. 5, comma 6, del D.L. 2 febbraio 2007, n. 81, convertito dalla legge n. 127/2007;
  • dell’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

La rivalutazione interessa tutte le pensioni con decorrenza anteriore all’1/1/2008. Il meccanismo applicato prevede:

  • aumento nella misura del 100% per gli importi compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • aumento ridotto al 75% per gli importi compresi tra cinque e otto volte il trattamento minimo;
  • nessun aumento per i trattamenti superiori a otto volte il trattamento minimo, salvo l’attribuzione fino a concorrenza del limite maggiorato dalla rivalutazione.

Per il 2008 è stata inoltre applicata la disciplina del cumulo dei trattamenti prevista dall’art. 34 della legge n. 448/1998: il calcolo dell’aumento è effettuato sul complesso delle pensioni percepite dal medesimo soggetto, comprese quelle erogate dall’ENPALS e da altri enti presenti nel Casellario centrale dei pensionati. L’incremento provvisorio è stato determinato sulla base dei dati contabili già acquisiti e viene ripartito proporzionalmente tra i trattamenti; i conguagli saranno eseguiti una volta ricevuti i dati definitivi dal Casellario.

L’allegato A riporta gli importi definitivi del trattamento minimo 2007 e quelli previsionali per il 2008, nonché le fasce di perequazione applicate.

Innalzamento delle pensioni a 516,46 euro e maggiorazioni sociali

Il documento richiama l’art. 5, comma 5, del D.L. n. 81/2007, convertito dalla legge n. 127/2007, che dal 1° gennaio 2008 riconosce l’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati fino a garantire un reddito proprio pari a 580,00 euro mensili per tredici mensilità. Contestualmente, il limite di reddito annuo è rideterminato in 7.540,00 euro.

Per gli anni successivi al 2008, tale limite deve essere aumentato in misura pari all’incremento del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all’anno precedente; di conseguenza, vengono aggiornati anche i limiti reddituali e gli importi richiamati dall’art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Ai soli fini della valutazione dei redditi per la maggiorazione sociale ex art. 38 della legge n. 448/2001, il comma 4 dell’art. 5 del D.L. n. 81/2007 considera reddito anche la somma aggiuntiva prevista dal comma 1 del medesimo articolo, la cosiddetta quattordicesima, per un importo pari a 156,00 euro. Gli importi aggiornati sono riportati nell’allegato B.

Trattenute IRPEF, detrazioni e richiesta annuale

Le ritenute IRPEF per il 2008 sono state determinate in base alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nonché secondo i criteri illustrati dalla circolare n. 15 del 16 marzo 2007 dell’Agenzia delle Entrate.

Detrazioni per carichi di famiglia

Per le detrazioni per carichi di famiglia non vi sono modifiche rispetto alla disciplina vigente come già aggiornata dalla legge finanziaria 2007. Tuttavia, per il 2008, vengono evidenziate due novità:

  • l’obbligo di presentare annualmente la richiesta delle detrazioni d’imposta;
  • il riconoscimento di una ulteriore detrazione per famiglie numerose.

La richiesta annuale discende dalla modifica dell’art. 23 del DPR n. 600/1973 operata dal comma 221 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il pensionato deve dichiarare il diritto alle detrazioni, indicare le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei soggetti per i quali chiede il beneficio, impegnandosi a comunicare le variazioni. A tal fine è stato inviato un nuovo modello che deve essere compilato, sottoscritto e restituito tempestivamente all’Ente; la mancata restituzione impedisce la prosecuzione del beneficio fiscale.

Ulteriore detrazione per famiglie numerose

L’art. 1, comma 15, lettera a), della legge finanziaria 2008 introduce nell’art. 12 del TUIR il comma 1-bis, che riconosce, in presenza di almeno quattro figli a carico, un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro. La circolare precisa che:

  • la detrazione non spetta per ogni figlio, ma è un bonus complessivo e unitario per il nucleo familiare;
  • non aumenta se i figli sono più di quattro;
  • si aggiunge alle detrazioni ordinarie per figli a carico;
  • spetta solo se sono fruite le detrazioni ordinarie previste dall’art. 12 del TUIR;
  • se la condizione dei quattro figli si verifica in corso d’anno, la detrazione spetta comunque per intero, senza ragguaglio al periodo;
  • è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati;
  • in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice;
  • se il coniuge è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per intero.

Se l’importo non trova capienza nell’imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni indicate, è riconosciuto un credito per la quota non utilizzata; le modalità di liquidazione saranno fissate con decreto ministeriale. La corresponsione avverrà in sede di conguaglio di fine anno, anche in ragione della necessità di acquisire il nuovo modello dichiarativo. Gli importi di riferimento sono riportati nell’allegato C e nel modello dell’allegato I.

Tassazione dei titolari di più trattamenti pensionistici

Per i titolari di più pensioni erogate da enti diversi è stata effettuata la tassazione congiunta, in applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che assoggetta a IRPEF i trattamenti sulla base del complesso dei redditi pensionistici percepiti.

Per il 2008 la tassazione è stata calcolata in via provvisoria applicando l’aliquota vigente, in attesa della comunicazione dei dati aggiornati da parte del Casellario centrale delle pensioni, necessari per l’aggiornamento dell’IRPEF mensile e per i conguagli. La ripartizione è effettuata in misura proporzionale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 22 dicembre 2003. Le ritenute continuano a essere determinate secondo i criteri della legge finanziaria 2007.

Limiti di reddito per integrazione al minimo e invalidità

Sono stati elevati i limiti di reddito rilevanti per la concessione dell’integrazione al trattamento minimo ai sensi dell’art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638. I nuovi valori per il 2008 sono riportati nell’allegato D.

Analogamente, l’allegato E contiene i limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione degli assegni di invalidità ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

La circolare richiama inoltre, in materia di integrazione degli assegni di invalidità, i limiti reddituali aggiornati per il 2008 e le relative soglie di esclusione.

Incumulabilità di pensioni ai superstiti e assegni di invalidità

L’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede l’incumulabilità di una quota parte della pensione ai superstiti in presenza di redditi del beneficiario, salvo il caso in cui il nucleo familiare comprenda figli minori, studenti o inabili. Le percentuali di riduzione sono quelle della tabella F allegata alla legge.

Il comma 42 del medesimo articolo dispone analogamente l’incumulabilità di una quota parte degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario, secondo la tabella G.

Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 resta salvo il trattamento più favorevole già in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, compresi gli aumenti per perequazione automatica. Gli allegati G e G/1 riportano le percentuali di riduzione e i limiti reddituali aggiornati.

Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro

La circolare afferma che non sono intervenute ulteriori innovazioni normative in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro. In sede di rinnovo sono state pertanto applicate le disposizioni già richiamate nelle precedenti circolari.

Tetto di retribuzione annua pensionabile per il 2008

Il tetto di retribuzione annua pensionabile per il 2008 è fissato in 40.725,00 euro, valutabile in pensione nella misura dell’80%, pari a 2.506,15 euro mensili in caso di 40 anni di contribuzione. La circolare ricorda che tale retribuzione costituisce la soglia di riferimento per la determinazione delle fasce di retribuzione da utilizzare in pensione secondo aliquote decrescenti, ai sensi dell’art. 21, comma 6, della legge n. 67/1988 e dell’art. 12 del D.Lgs. n. 503/1992, per le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992.

Addizionale regionale e comunale IRPEF

Per l’addizionale regionale all’IRPEF, l’importo dovuto per il 2007 è calcolato applicando le aliquote percentuali al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, secondo le leggi regionali vigenti. La trattenuta avviene in undici rate mensili uguali da gennaio 2008. L’allegato H riporta il prospetto delle modalità di calcolo per ciascuna Regione.

Per l’addizionale comunale all’IRPEF, nei Comuni che hanno deliberato ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stato calcolato il saldo dell’imposta nella misura stabilita dai singoli Comuni ed è stata effettuata la trattenuta con le stesse modalità dell’addizionale regionale.

L’acconto dell’addizionale comunale per il 2008 è trattenuto in nove rate mensili a decorrere da marzo 2008. La circolare ricorda anche le modifiche della legge finanziaria 2007, in particolare:

  • le modalità di variazione dell’aliquota da parte dei Comuni e la decorrenza delle delibere;
  • la determinazione della base imponibile;
  • le modalità di trattenuta.

L’addizionale è dovuta al Comune di domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno di riferimento; l’acconto è pari al 30% dell’addizionale calcolata sul reddito imponibile dell’anno precedente. Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l’acconto è determinato dai sostituti d’imposta e trattenuto in massimo nove rate mensili da marzo di ciascun anno.

Assegno per il nucleo familiare

Rimangono confermate le innovazioni introdotte dalla legge finanziaria 2007 in materia di assegno per il nucleo familiare. Dal 1° gennaio 2007 è stata rimodulata la maggior parte delle tabelle per rendere più graduale il passaggio tra i livelli di reddito e aumentare l’importo della prestazione.

In particolare:

  • per i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, senza componenti inabili, sono stati rideterminati livelli di reddito e importi annuali;
  • per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore, senza componenti inabili, sono stati rideterminati livelli reddituali e importi annuali ed è stato previsto un assegno aggiuntivo in presenza di tre, quattro o cinque componenti oltre il genitore;
  • per le altre tipologie di nuclei con figli gli importi sono stati rivalutati del 15%;
  • le restanti tipologie di nuclei non risultano modificate.

Certificati di pensione e certificazione fiscale

È stato spedito il certificato di pensione 2008, Mod. 20/b, accompagnato da lettera esplicativa con tutti gli elementi contabili che compongono l’importo della pensione erogata.

La certificazione fiscale relativa ai redditi 2007 e alle ritenute operate, predisposta secondo la normativa vigente e ai sensi dell’art. 7-bis del DPR n. 600/1973, sarà inviata agli interessati entro il 28 febbraio 2008 secondo lo schema approvato dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007 e del 10 gennaio 2008. Il modello CUD sarà spedito in duplice copia al domicilio dei pensionati tramite POSTEL.

Allegati richiamati dalla circolare

La circolare richiama diversi allegati tecnici e tabelle, utili per l’applicazione operativa delle disposizioni:

  • Allegato A: importi dei trattamenti pensionistici 2007 e 2008 e modalità di perequazione;
  • Allegato B: importi delle pensioni a 516,46 euro e delle maggiorazioni sociali;
  • Allegato C: disciplina IRPEF, scaglioni, detrazioni per carichi familiari, detrazioni per coniuge e per redditi di pensione;
  • Allegato D: limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo;
  • Allegato E: limiti di reddito per l’integrazione degli assegni di invalidità;
  • Allegato F: importo dell’assegno mensile per assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità;
  • Allegati G e G/1: cumulo delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario;
  • Allegato H: addizionale regionale IRPEF per Regione;
  • Allegato I: dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni d’imposta.

La circolare invita infine a dare ampia diffusione al contenuto, anche mediante avvisi nei locali aperti al pubblico.

Punti principali

Perequazione automatica 2008

Dal 1° gennaio 2008 è applicato l’aumento previsionale del 1,6% alle pensioni, con conferma anche del 2% relativo al 2007. La rivalutazione riguarda le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008 ed è articolata per fasce: 100% fino a tre volte il minimo, 75% tra cinque e otto volte il minimo, nessun aumento oltre otto volte il minimo, salvo attribuzione fino a concorrenza del limite maggiorato. Per i trattamenti cumulati, l’aumento viene calcolato sul complesso delle pensioni e ripartito proporzionalmente, con conguagli successivi sulla base dei dati definitivi del Casellario centrale dei pensionati.

Incremento delle pensioni a 516,46 euro e maggiorazioni sociali

Per i soggetti disagiati, dal 1° gennaio 2008 l’incremento è riconosciuto fino a garantire un reddito proprio di 580,00 euro mensili per 13 mensilità; il limite di reddito annuo è fissato a 7.540,00 euro. La norma prevede l’adeguamento negli anni successivi in base al trattamento minimo. La cosiddetta quattordicesima rileva, ai soli fini reddituali della maggiorazione sociale, per 156,00 euro. Gli importi aggiornati sono riportati nell’allegato B.

Trattenute IRPEF, detrazioni e famiglie numerose

Le ritenute IRPEF sono determinate secondo la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007 e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per il 2008 è resa obbligatoria la richiesta annuale delle detrazioni d’imposta mediante nuovo modello da restituire all’Ente. È introdotta un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro per famiglie con almeno quattro figli a carico, da considerarsi bonus unitario e non per singolo figlio; la detrazione spetta in misura piena, è ripartita tra i genitori secondo le regole indicate e, se non trova capienza, dà luogo a un credito liquidabile con decreto attuativo. Il beneficio sarà corrisposto in sede di conguaglio di fine anno.

Tassazione dei titolari di più pensioni e conguagli

Per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi è applicata la tassazione congiunta sul complesso dei trattamenti, in via provvisoria per il 2008, in attesa dei dati aggiornati del Casellario centrale delle pensioni. La tassazione è effettuata pro quota secondo le modalità della circolare dell’Agenzia delle Entrate richiamata, con successivo aggiornamento dell’IRPEF mensile e dei relativi conguagli.

Limiti di reddito, incumulabilità e cumulo con redditi da lavoro

Sono aggiornati i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per l’integrazione degli assegni di invalidità, nonché i limiti e le percentuali di riduzione per le pensioni ai superstiti e gli assegni di invalidità in presenza di redditi del beneficiario. La circolare ricorda che per i trattamenti ante 1° settembre 1995 resta salvo il più favorevole trattamento in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti. Per il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro non vi sono novità normative e si applicano le regole già richiamate in precedenza.

Addizionali regionali e comunali

L’addizionale regionale IRPEF 2007 è calcolata con le aliquote deliberate dalle Regioni e trattenuta in 11 rate mensili da gennaio 2008, con prospetto riepilogativo per Regione. L’addizionale comunale è calcolata secondo le delibere dei Comuni e trattenuta con le medesime modalità dell’addizionale regionale; l’acconto 2008 è trattenuto in 9 rate mensili da marzo 2008. Vengono richiamate le modifiche della legge finanziaria 2007 su aliquote, decorrenza delle delibere, base imponibile e modalità di trattenuta.

Certificazioni fiscali e documentazione per i pensionati

È stato inviato il certificato di pensione 2008 (mod. 20/b) con lettera esplicativa dei dati contabili. La certificazione fiscale dei redditi 2007 e delle ritenute operate sarà inviata entro il 28 febbraio 2008 secondo il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate; il CUD sarà spedito in duplice copia al domicilio dei pensionati tramite POSTEL.

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