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Circolare

Circolare numero 23 del 22-2-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il funzionamento del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS per tutelare la posizione previdenziale complementare dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Definisce i soggetti legittimati, le prestazioni coperte, le procedure che consentono l’intervento, i presupposti richiesti nei casi di procedura concorsuale o esecuzione individuale, la competenza territoriale, i documenti da allegare e la decorrenza della garanzia. Vengono inoltre fornite istruzioni operative provvisorie per le domande già presentate e per i casi di chiusura della procedura concorsuale.

Intervento del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare ex art. 5 d.lgs. 80/92

Intervento del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare ex art. 5 d.lgs. 80/92

La circolare disciplina l’intervento del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS per tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, limitatamente alla posizione di previdenza complementare. Il documento chiarisce chi può accedere alla tutela, quali contribuzioni sono coperte, quali procedure e presupposti sono richiesti e quali documenti devono essere prodotti a corredo della domanda.

Quadro normativo e finalità

La disciplina trae origine dalla direttiva 80/987/CEE del 20 ottobre 1980, che impone agli Stati membri di garantire una tutela minima ai lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non solo per i crediti di lavoro ma anche per i diritti connessi ai regimi complementari di previdenza. L’Italia ha recepito tali principi con il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, entrato in vigore il 28 febbraio 1992.

L’art. 5 del d.lgs. 80/92 ha istituito presso l’INPS un Fondo di garanzia contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento dei contributi alla previdenza complementare da parte del datore di lavoro insolvente. Il Fondo è finanziato mediante una quota del contributo di solidarietà previsto dall’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 166.

Soggetti assicurati e legittimazione alla domanda

Possono richiedere l’intervento del Fondo i lavoratori subordinati che, al momento della domanda, risultino iscritti a una forma pensionistica complementare collettiva o individuale iscritta all’albo COVIP, oppure a una forma individuale realizzata tramite contratto di assicurazione sulla vita con imprese autorizzate dall’ISVAP, come previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. 252/05.

In caso di morte dell’assicurato prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la domanda può essere presentata soltanto dai soggetti che abbiano titolo nell’AGO alla pensione indiretta, a condizione che siano stati indicati come beneficiari nel contratto di adesione al fondo complementare. Se invece muore il titolare di una prestazione pensionistica, la domanda spetta ai soggetti aventi diritto alla pensione di reversibilità nell’AGO, ma solo se lo schema di adesione prevede la restituzione del montante residuo o l’erogazione di una rendita ai superstiti e tali soggetti risultino effettivi beneficiari.

La circolare precisa inoltre che le forme pensionistiche complementari non possono in alcun caso richiedere direttamente al Fondo l’integrazione dei contributi.

Prestazioni garantite e limiti della tutela

Il Fondo garantisce le contribuzioni dovute alle forme di previdenza complementare, e in particolare:

  • il contributo a carico del datore di lavoro;
  • il contributo del lavoratore trattenuto dal datore di lavoro e non versato;
  • la quota di TFR conferita al fondo e trattenuta ma non versata dal datore di lavoro.

Tale quota di TFR, una volta confluita nella previdenza complementare, non può più essere richiesta al Fondo di garanzia per il TFR previsto dall’art. 2 della legge 297/1982. Il Fondo rivaluta i contributi versati applicando, per ciascun anno, l’indice di rendimento del TFR.

Sono esclusi:

  • gli interessi di mora eventualmente previsti dai regolamenti dei fondi;
  • ogni altro onere accessorio;
  • il pagamento diretto al lavoratore delle somme erogate dal Fondo.

La tutela riguarda esclusivamente le prestazioni di vecchiaia e superstiti; restano invece esclusi i contributi destinati a prestazioni per anzianità, invalidità, inabilità o altre forme di assistenza integrativa.

Procedure che consentono l’intervento

L’intervento del Fondo è ammesso in presenza delle procedure concorsuali individuate dall’art. 1 del d.lgs. 80/92, e cioè:

  • fallimento;
  • concordato preventivo;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • amministrazione straordinaria.

Se il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale ai sensi dell’art. 1 della legge fallimentare, il Fondo può intervenire solo dopo l’esperimento di una procedura esecutiva individuale rimasta, in tutto o in parte, infruttuosa.

Per il concordato preventivo, la circolare precisa che sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura; di conseguenza il Fondo può coprire esclusivamente contributi riferiti a periodi antecedenti tale data.

Presupposti per l’intervento del Fondo

Per i datori di lavoro assoggettabili a procedura concorsuale, i presupposti sono:

  • iscrizione del lavoratore a un fondo di previdenza complementare al momento della domanda;
  • cessazione del rapporto di lavoro;
  • insolvenza del datore di lavoro, accertata tramite apertura di una delle procedure concorsuali previste dal decreto o di una procedura aperta in un altro Stato membro dell’Unione europea;
  • accertamento dell’esistenza di uno specifico credito per omissioni contributive.

L’iscrizione a un fondo complementare è necessaria sia per individuare il destinatario del versamento delle somme omesse, sia per dimostrare il rischio di perdita, anche parziale, della prestazione complementare. Il lavoratore deve essere iscritto a una forma pensionistica regolata dal d.lgs. 252/05; la circolare ammette anche forme istituite prima della legge 421/1992, purché iscritte all’albo COVIP. Il fondo presso cui il credito deve essere integrato può essere diverso da quello originariamente interessato dall’omissione, se la posizione è stata trasferita.

La cessazione del rapporto di lavoro è condizione per la presentazione della domanda. Quanto all’insolvenza, l’apertura della procedura concorsuale costituisce l’accertamento richiesto. Per l’accertamento del credito, in via generale, è necessaria l’ammissione al passivo; se la procedura è chiusa prima dell’ammissione tardiva o sono spirati i termini dell’art. 101 L.F., l’intervento non è ammesso. È invece consentito anche quando il tribunale non procede all’accertamento del passivo per insufficiente realizzo ai sensi dell’art. 102 L.F., purché il credito sia stato comunque accertato giudizialmente e sia prodotto il decreto di chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo.

Se lo stato passivo non evidenzia separatamente i contributi omessi, il lavoratore deve produrre l’istanza di ammissione al passivo completa dei conteggi.

Per i datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale, i presupposti sono invece:

  • iscrizione del lavoratore a un fondo di previdenza complementare;
  • cessazione del rapporto di lavoro;
  • accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi;
  • prova dell’inapplicabilità delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 1 L.F.;
  • insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro dopo l’esecuzione forzata.

Domanda: sede competente, forma e termini

La domanda va presentata alla sede INPS territorialmente competente in base alla residenza dell’assicurato. Se presentata a una sede diversa, viene trasferita d’ufficio. Per i residenti all’estero è competente l’ultima residenza in Italia oppure la sede corrispondente al domicilio eletto.

La domanda può essere redatta sul modello PPC/D o in carta semplice, purché contenga tutte le informazioni previste dal modello. Se non è firmata in presenza del funzionario addetto alla ricezione, va allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

I momenti da cui la domanda può essere presentata variano a seconda della procedura:

  • fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria: dal 31° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo;
  • impugnazioni o opposizioni sul credito: dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che le decide;
  • concordato preventivo: dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa, oggi decreto di omologazione, o del provvedimento che decide eventuali opposizioni o impugnazioni;
  • insinuazione tardiva del credito nel fallimento: dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o alla sentenza che decide sulla contestazione;
  • esecuzione individuale: dal giorno successivo al verbale di pignoramento negativo oppure, se il pignoramento è in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo al provvedimento di assegnazione del ricavato.

In assenza di un termine speciale, il diritto a chiedere l’intervento del Fondo si prescrive in dieci anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2946 c.c.

Documentazione da allegare

La circolare distingue la documentazione in base al tipo di procedura.

Per fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria sono richiesti:

  • copia di un documento di identità, se la domanda non è firmata davanti al funzionario;
  • modello PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura;
  • modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo complementare destinatario dei versamenti;
  • copia autentica dello stato passivo, anche per estratto, oppure, in caso di ammissione tardiva, copia autentica del decreto di ammissione tardiva;
  • attestazione della cancelleria del tribunale che il credito non è stato oggetto di opposizione o impugnazione, sostituibile da analoga dichiarazione del responsabile della procedura;
  • copia della domanda di ammissione al passivo e dei relativi conteggi, se l’importo dei contributi omessi non è indicato separatamente.

Per il concordato preventivo servono:

  • copia di un documento di identità, se necessaria;
  • modello PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal commissario giudiziale e dal liquidatore nominato dal tribunale in caso di concordato con cessione di beni;
  • modello PPC/FOND sottoscritto dal legale rappresentante del fondo complementare;
  • copia autentica della sentenza, oggi decreto, di omologazione.

Per la procedura concorsuale aperta in un altro Stato membro dell’Unione europea occorrono:

  • copia di un documento di identità, se necessaria;
  • copia autentica dello stato passivo con traduzione legale, dalla quale risulti in modo inequivoco che le somme sono dovute a titolo di contribuzione alla previdenza complementare;
  • dichiarazione del tribunale o del responsabile della procedura, con traduzione legale, attestante che lo stato passivo è definitivo o non soggetto a modifiche per il credito del lavoratore;
  • modello PPC/CUR SOST compilato dal lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo complementare.

Per l’esecuzione individuale sono richiesti:

  • copia di un documento di identità, se necessaria;
  • modello PPC/CUR SOST compilato dal lavoratore;
  • modello PPC/FOND sottoscritto dal legale rappresentante del fondo complementare;
  • decreto del tribunale di reiezione dell’istanza di fallimento per mancanza delle condizioni dell’art. 1 L.F.;
  • originale del titolo esecutivo utilizzato per l’esecuzione forzata;
  • copia del ricorso da cui è stato ottenuto il titolo esecutivo, con allegati e conteggi;
  • copia autentica del verbale di pignoramento negativo;
  • visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro;
  • certificato di residenza del datore di lavoro.

Decorrenza della garanzia

La garanzia del Fondo opera solo per le contribuzioni maturate successivamente al 28 febbraio 1992, data di entrata in vigore del d.lgs. 80/92. Per i datori di lavoro assoggettati a procedura concorsuale in un altro Stato membro dell’Unione europea, la decorrenza della garanzia è fissata al 6 ottobre 2005, data di entrata in vigore del d.lgs. 186/05.

Resta fermo che le domande possono essere accolte solo nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Istruzioni operative provvisorie

Le domande presentate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 252/05 e ancora giacenti presso la Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito devono essere trasferite alle sedi territorialmente competenti per l’istruttoria e la liquidazione.

Se durante l’istruttoria emerge che la procedura concorsuale è stata chiusa, valgono le seguenti indicazioni:

  • se il fallimento è stato chiuso dopo la ripartizione dell’attivo, il lavoratore deve produrre copia autentica del piano di riparto finale e attestazione della cancelleria che non vi sono stati riparti parziali; in caso contrario, occorrono anche le copie autentiche dei riparti parziali;
  • se il fallimento è stato chiuso per totale insufficienza di attivo, va prodotto il decreto di chiusura, solo per le procedure aperte prima del 16 luglio 2006;
  • per i fallimenti aperti dopo la riforma del diritto fallimentare, quando la chiusura interviene senza verifica dello stato passivo per insufficiente realizzo ex art. 102 L.F., oltre al decreto di chiusura il lavoratore deve dimostrare che il credito per contributi omessi è stato accertato giudizialmente.

Punti principali

Finalità e base normativa

Il Fondo nasce per dare attuazione alla direttiva 80/987/CEE, che impone agli Stati membri una tutela minima dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, includendo anche i diritti maturati nelle forme di previdenza complementare. L’Italia ha recepito tali previsioni con il d.lgs. 80/1992, che all’art. 5 istituisce presso l’INPS un Fondo di garanzia specifico per i contributi omessi o insufficientemente versati dal datore insolvente.

Soggetti legittimati e beneficiari

Possono chiedere l’intervento del Fondo i lavoratori subordinati iscritti, al momento della domanda, a forme pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte all’albo COVIP, oppure a forme individuali realizzate tramite assicurazione sulla vita con imprese autorizzate ISVAP. In caso di morte dell’assicurato prima della prestazione pensionistica, la domanda spetta ai soggetti aventi diritto alla pensione indiretta nell’AGO, purché indicati come beneficiari nel contratto. In caso di morte del titolare di prestazione pensionistica, la domanda spetta ai soggetti aventi diritto alla reversibilità, se previsti come effettivi beneficiari dello schema di adesione. Le forme pensionistiche non possono richiedere direttamente l’integrazione al Fondo.

Prestazioni coperte dal Fondo

Il Fondo copre il contributo datoriale, il contributo del lavoratore trattenuto e non versato e la quota di TFR conferita al fondo e trattenuta dal datore ma non versata. Su tali importi il Fondo opera la rivalutazione annuale secondo l’indice di rendimento del TFR. Sono esclusi interessi di mora, oneri accessori e qualunque pagamento diretto al lavoratore. La garanzia riguarda solo contributi destinati a prestazioni di vecchiaia e superstiti, non quelli relativi ad anzianità, invalidità, inabilità o altre forme di assistenza integrativa.

Procedure che danno titolo all’intervento

L’intervento è ammesso nelle procedure concorsuali di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Se il datore non è soggetto a procedure concorsuali per mancanza dei requisiti dell’art. 1 L.F., il Fondo può intervenire solo dopo infruttuosa esecuzione forzata individuale, con credito rimasto in tutto o in parte insoddisfatto. Per il concordato preventivo sono considerati solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura.

Presupposti per l’intervento e accertamento del credito

Nei casi di datore assoggettabile a procedura concorsuale servono: iscrizione a un fondo complementare, cessazione del rapporto di lavoro, insolvenza accertata tramite apertura della procedura e accertamento di uno specifico credito per omissioni contributive. L’accertamento avviene normalmente con l’ammissione al passivo; è escluso l’intervento se la tardiva ammissione è impedita dalla chiusura della procedura o dalla decorrenza dei termini dell’art. 101 L.F. È invece possibile intervenire anche in caso di mancato accertamento del passivo per insufficiente realizzo ex art. 102 L.F., purché il credito sia stato comunque accertato giudizialmente e sia prodotto il decreto di chiusura. Se i contributi non risultano distintamente nello stato passivo, occorre allegare l’istanza di ammissione con i conteggi. Nei casi di datore non assoggettabile a procedura concorsuale occorrono, oltre a iscrizione e cessazione del rapporto, l’accertamento giudiziale del mancato versamento, la prova dell’inapplicabilità delle procedure concorsuali e l’insufficienza delle garanzie patrimoniali dopo esecuzione forzata.

Domanda: competenza, modalità e termini

La domanda va presentata alla sede INPS competente per la residenza dell’assicurato; se inviata a sede diversa, è trasferita d’ufficio. Per i residenti all’estero è competente l’ultima residenza italiana o il domicilio eletto. La domanda può essere presentata su modello PPC/D o in carta semplice purché contenga tutte le informazioni richieste; se non firmata in presenza del funzionario, va allegato il documento di identità. I termini di presentazione decorrono, a seconda dei casi, dal 31° giorno successivo al deposito dello stato passivo esecutivo, dal giorno successivo alla sentenza che decide impugnazioni/opposizioni, dal giorno successivo alla sentenza/decreto di omologa nel concordato, dal giorno successivo al decreto di ammissione tardiva o dalla definizione della contestazione, ovvero dal giorno successivo al verbale di pignoramento negativo o al provvedimento di assegnazione del ricavato nell’esecuzione individuale. Il diritto si prescrive in dieci anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Documentazione richiesta

La circolare dettaglia gli allegati necessari in funzione della procedura: per fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria servono, tra l’altro, modelli PPC/CUR e PPC/FOND, stato passivo o decreto di ammissione tardiva, attestazione sulla mancata opposizione/impugnazione e, se necessario, la domanda di ammissione con conteggi. Per il concordato preventivo serve la sentenza/decreto di omologazione con i modelli PPC/CUR e PPC/FOND. Per procedure aperte in altro Stato UE occorrono stato passivo tradotto, dichiarazione sulla definitività, modello PPC/CUR SOST e PPC/FOND. Per l’esecuzione individuale servono documenti sull’esito negativo o parziale dell’esecuzione, il titolo esecutivo, il ricorso, il verbale di pignoramento negativo, il decreto di reiezione dell’istanza di fallimento e alcuni certificati relativi al datore di lavoro.

Decorrenza della garanzia e istruzioni operative

La garanzia opera solo per contribuzioni maturate dopo il 28 febbraio 1992; per procedure concorsuali aperte in un altro Stato membro UE la decorrenza è dal 6 ottobre 2005. Le domande presentate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 252/2005 e ancora giacenti presso la struttura centrale devono essere trasferite alle sedi territoriali competenti. Se in istruttoria la procedura concorsuale risulta chiusa, la circolare indica la documentazione ulteriore da produrre: piano di riparto finale e attestazioni sui riparti, oppure decreto di chiusura nei fallimenti chiusi per insufficienza di attivo; per i fallimenti aperti dopo la riforma fallimentare, se chiusi per insufficiente realizzo senza verifica del passivo, occorre anche dimostrare l’accertamento giudiziale del credito.

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