Sentenza del 21/02/2017 n. 301 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
TRIBUTI LOCALI - ICI - esenzione - D.Lgs. n. 504/1992, art. 7., c. 1, lett. i) - ente religioso svolgente attività assistenziale - condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Congregazione ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2008, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992. L'ente, qualificandosi come ente religioso non commerciale, affermava che l'immobile censito in categoria catastale D/4 fosse destinato ad attività assistenziale per anziani, svolta senza scopo di lucro. A sostegno della tesi richiamava l'importo contenuto delle rette versate dagli ospiti e la perdita di esercizio. Il Comune contestava il diritto all'esenzione, rilevando che l'attività era svolta con modalità commerciali e che la contribuente non aveva fornito la prova concreta dei requisiti richiesti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la legittimità dell'accertamento ICI per euro 10.389,00. Ha stabilito che l'esenzione richiede sia un requisito soggettivo, relativo alla natura dell'ente, sia un requisito oggettivo, consistente nello svolgimento esclusivo nell'immobile di attività assistenziali non esercitate con modalità commerciali. La prova del requisito oggettivo spettava alla Congregazione, ma non è stata fornita. La categoria catastale D/4, coerente con l'attività svolta, non era da sola decisiva, ma costituiva un elemento compatibile con la commercialità dell'attività. Né le rette modeste né la perdita di bilancio dimostravano l'assenza di un'attività commerciale. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti indicati dalla norma per lo svolgimento di attività assistenziali e di altre attività meritevoli.
L'esenzione richiede la compresenza di un requisito soggettivo, relativo alla natura non commerciale dell'ente, e di un requisito oggettivo, relativo all'uso concreto dell'immobile esclusivamente per attività esenti svolte senza modalità commerciali.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), oggi art. 73
Enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
La natura non commerciale dell'ente soddisfa soltanto il requisito soggettivo e non dimostra automaticamente che ogni attività svolta e ogni immobile utilizzato siano esenti da ICI.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
Richiamato in relazione alla richiesta di liquidazione delle spese di giudizio; nel caso concreto le spese sono state compensate.
Cassazione civile, sentenze n. 14226/2015 e n. 5485/2008
L'esenzione ICI presuppone la compresenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo, da accertare in concreto verificando l'assenza di modalità commerciali.
Il giudice deve valutare effettivamente come l'attività viene esercitata nell'immobile; l'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca.
Massime di principio
- La qualificazione dell'ente come religioso o non commerciale non comporta automaticamente l'esenzione ICI: occorre dimostrare anche il requisito oggettivo riferito allo specifico immobile.
- Per ottenere l'esenzione è necessario provare concretamente che l'attività assistenziale sia svolta senza modalità commerciali, considerando organizzazione, corrispettivi, finanziamenti pubblici, modalità di accesso e gestione economica.
- L'onere della prova grava sul contribuente che richiede l'agevolazione; dichiarazioni generiche o documenti meramente formali non sono sufficienti.
- Rette contenute, assenza di lucro o risultato economico negativo non escludono necessariamente la natura commerciale dell'attività, soprattutto quando vi siano integrazioni o finanziamenti pubblici.
- La categoria catastale non è da sola decisiva, ma può costituire un elemento indiziario da valutare insieme all'attività concretamente svolta nell'immobile.
- L'immobile deve essere destinato esclusivamente all'attività agevolata; eventuali usi diversi o attività commerciali possono compromettere il diritto all'esenzione, almeno per la parte interessata.
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