Sentenza n. 1563/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 423/2025 dell’11 aprile 2025, quanto alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite attribuite al procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 423/2025, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore della parte ricorrente, di € 49,00 per spese e € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Ha dedotto che il titolo, notificato all’Amministrazione l’11 aprile 2025 e passato in giudicato, era rimasto ineseguito. Ha chiesto di dichiarare l’obbligo di conformarsi al giudicato e pagare le somme dovute, oltre interessi, fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto: il titolo era stato correttamente notificato ed era passato in giudicato, mentre il Ministero non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a istanza di parte. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale indicata in sentenza, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla ricezione della richiesta di intervento, da presentare dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e comunicare al TAR. Ha disposto la restituzione della copia esecutiva del titolo o il rilascio di quietanza e condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, CPA e IVA.
Norme richiamate
artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a;
Il ricorso in ottemperanza è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;
L’azione esecutiva per il pagamento di somme dovute da un’amministrazione statale può essere proposta dopo il decorso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale di condanna al pagamento, una volta accertati la notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche, l’inadempimento giustifica la dichiarazione dell’obbligo di esecuzione e la fissazione di un termine per adempiere.
- Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme, spetta all’Amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento del titolo; in mancanza di tale prova, il giudicato deve essere eseguito.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e a una richiesta della parte creditrice.
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