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Sentenza

Sentenza del 08/01/2016 n. 89 - Comm. Trib. Prov. Milano

Notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta - Adempimenti formali - Nullità - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il rispetto del termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento e l'idoneità della documentazione prodotta dall'Amministrazione a dimostrare la tempestività della spedizione. Per il principio di scissione degli effetti della notificazione, nei confronti dell'Amministrazione rileva la data di spedizione dell'atto, mentre nei confronti del contribuente rileva la data di ricezione. L'Ufficio deve quindi provare la data di spedizione tempestiva; tale prova non può essere fornita mediante un documento formato unilateralmente dall'Amministrazione, privo di adeguata efficacia probatoria.

La decisione

La contestazione è stata accolta sul piano probatorio: l'Amministrazione non ha assolto l'onere di dimostrare, con documentazione idonea, che l'avviso fosse stato spedito entro il termine di decadenza. Il documento interno denominato "Memorandum", contenente le date asserite di invio e ricezione, è stato ritenuto inidoneo perché formato unilateralmente e non dotato di autonoma efficacia probatoria. Ne consegue l'invalidità dell'accertamento per mancata prova della tempestività della notificazione.

Norme richiamate

  • Principio della scissione degli effetti della notificazione

    La notificazione produce effetti in momenti diversi per notificante e destinatario: per il notificante rileva la data di consegna dell'atto all'ufficiale postale o al soggetto incaricato della notificazione; per il destinatario rileva la data di ricezione. Il principio si applica anche agli atti impositivi tributari quando occorre verificare il rispetto di un termine a carico dell'Amministrazione.

  • Regole sull'onere della prova della tempestività della notificazione

    È l'Amministrazione finanziaria a dover dimostrare che l'avviso di accertamento sia stato spedito entro il termine decadenziale. La prova deve risultare da documentazione oggettiva e idonea, non da meri prospetti o annotazioni interne unilateralmente formati.

Massime di principio

  • Quando un termine decadenziale grava sull'Amministrazione notificante, per verificarne il rispetto occorre considerare la data di spedizione o consegna dell'atto al servizio postale, non la data in cui il contribuente lo riceve.
  • L'Amministrazione deve provare con documenti affidabili la data di spedizione tempestiva; una semplice stampa interna, un prospetto informatico o un memorandum unilateralmente formato, se non supportato da attestazioni postali o altra documentazione oggettiva, può essere insufficiente.
  • In caso di contestazione della tempestività, il contribuente può chiedere che l'Ufficio dimostri specificamente la data di consegna dell'atto per la spedizione e non soltanto la data indicata nei propri registri interni.
  • La mancanza di prova della spedizione entro il termine di decadenza può comportare l'invalidità dell'avviso di accertamento, anche se il contribuente lo ha ricevuto successivamente.

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