Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 68/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi in ordine all'istanza di accesso agli atti ex art. 22 della L. 241/1990 ed ex art. 5 del d.lgs 33/2013 del 19 settembre 2025, con la quale si chiedeva di accedere, mediante visione ed estrazione di copie, “- dei titoli concessori intestati alla società Tropical srl; - delle eventuali istanze di autorizzazione al sub-ingresso presentate ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 16 del citato regolamento comunale, unitamente al numero e data di protocollo; - e soprattutto delle comunicazioni relative a variazioni della compagine sociale e/o dell'organo gestorio (comma 8), unitamente al numero e data di protocollo”; nonché per la condanna dell'Amministrazione a consentire l'accesso mediante visione ed estrazione di copie degli atti richiesti.

Giustizia amministrativa202503225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso documentale e civico del 19 settembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un'area sita in Marina di Campo, confinante con un'area demaniale in concessione alla società controinteressata e già locata in parte alla medesima, ha presentato al Comune un'istanza di accesso, ai sensi degli artt. 22-24 della l. 241/1990 e dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, chiedendo visione ed estrazione di copia dei titoli concessori intestati alla società, delle eventuali istanze di autorizzazione al subingresso e delle comunicazioni relative a variazioni della compagine sociale o dell'organo gestorio. L'accesso documentale era giustificato da esigenze di tutela giurisdizionale e dall'intenzione di sollecitare l'Amministrazione a dichiarare la decadenza della concessione per presunte violazioni del regolamento comunale; l'accesso civico era fondato sulla legittimazione generalizzata prevista dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013. In mancanza di risposta del Comune, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., deducendo la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., degli artt. 3, 22 e 24 della l. 241/1990, dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, dei principi di trasparenza, correttezza e buon andamento, nonché il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria e la violazione dell'obbligo di provvedere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'istanza formulata cumulativamente secondo la disciplina dell'accesso documentale e dell'accesso civico generalizzato, richiamando il principio affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2020. Quanto all'accesso documentale, la ricorrente aveva individuato un interesse diretto e concreto, consistente nell'intenzione di presentare all'Amministrazione un esposto e istanze di tutela in relazione a presunte violazioni del regolamento sulle concessioni demaniali; anche l'intendimento di attivare forme di tutela amministrativa è idoneo a legittimare l'accesso. Il Comune non aveva individuato alcun interesse ostativo. Quanto all'accesso civico generalizzato, i documenti richiesti erano riconducibili all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e non risultava opposta alcuna delle limitazioni previste dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, né tali ragioni ostative apparivano sussistenti. Il Comune è stato quindi condannato a consentire l'accesso alla documentazione richiesta, mediante visione ed estrazione di copie, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata rinviata a un eventuale momento successivo. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre IVA e CAP, per spese di giudizio; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata.

Norme richiamate

  • artt. 22-24 l. 241/1990

    L'accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti; tale interesse può consistere anche nell'intenzione di presentare istanze di tutela in sede amministrativa.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    L'accesso civico generalizzato può essere richiesto da chiunque per documenti, dati e informazioni detenuti dalla pubblica amministrazione, anche quando non soggetti a pubblicazione obbligatoria.

  • art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013

    L'accesso civico generalizzato può essere negato solo in presenza delle specifiche ragioni ostative previste dalla norma; nel caso concreto non risultavano dedotte né sussistenti.

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito è utilizzabile per ottenere tutela contro il silenzio dell'amministrazione su un'istanza di accesso.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa costituisce il fondamento costituzionale delle esigenze di tutela giurisdizionale poste a sostegno dell'accesso documentale.

  • art. 113 Cost.

    La tutela giurisdizionale contro gli atti e i comportamenti della pubblica amministrazione sostiene la possibilità di richiedere l'accesso ai documenti necessari alla tutela delle proprie posizioni.

Massime di principio

  • È ammissibile che una medesima istanza di accesso sia proposta cumulativamente ai sensi della disciplina dell'accesso documentale ex l. 241/1990 e dell'accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013; le due forme di accesso restano autonome e devono essere valutate secondo i rispettivi presupposti e limiti.
  • L'interesse legittimante l'accesso documentale può consistere anche nell'intenzione del richiedente di presentare all'amministrazione un esposto o un'istanza di tutela amministrativa, purché sussista un collegamento concreto tra la documentazione richiesta e la posizione giuridica tutelata.
  • Nel giudizio sull'accesso documentale, la mancata individuazione da parte dell'amministrazione di specifici interessi ostativi all'esibizione impedisce di negare l'accesso sulla base di una generica contestazione della legittimazione del richiedente.
  • Per l'accesso civico generalizzato, una volta accertata la riconducibilità dei documenti richiesti all'ambito dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, il diniego deve essere fondato su una delle limitazioni tassative previste dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, dello stesso decreto.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzato
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.