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Sentenza

Sentenza del 16/04/2018 n. 1708 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Indagini finanziarie. Onere probatorio in capo al contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato un accertamento fondato sulle indagini finanziarie relative alle movimentazioni del proprio conto corrente bancario, sostenendo l'irrilevanza fiscale delle somme individuate dall'Amministrazione. Secondo la decisione, spettava al contribuente dimostrare analiticamente, per ciascuna operazione, la provenienza e la destinazione non imponibile delle somme, mediante adeguata documentazione. Non è sufficiente una giustificazione generica o meramente verbale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha ribadito l'orientamento costante della Corte di Cassazione secondo cui, negli accertamenti basati su indagini finanziarie, le movimentazioni bancarie costituiscono presunzioni rilevanti ai fini fiscali. Il contribuente deve fornire una prova analitica e documentata dell'irrilevanza di ogni singola operazione. La contestazione è stata quindi respinta, con prevalenza della posizione dell'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati relativi ai rapporti e alle movimentazioni bancarie nell'accertamento tributario. Una volta rilevate le movimentazioni, spetta al contribuente dimostrare analiticamente che ciascuna somma non costituisce reddito imponibile, fornendo giustificazioni specifiche e adeguatamente documentate.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati su indagini finanziarie, il contribuente deve esaminare e giustificare ogni singola movimentazione bancaria contestata.
  • Le giustificazioni generiche, cumulative o meramente verbali normalmente non sono sufficienti: occorre documentare origine, natura e destinazione delle somme.
  • È opportuno conservare documentazione bancaria, contratti, fatture, ricevute e ogni altro elemento idoneo a dimostrare che le movimentazioni non hanno natura reddituale.
  • L'assenza di una spiegazione analitica e documentata può consentire all'Amministrazione di considerare le movimentazioni come componenti imponibili, salvo prova contraria fornita dal contribuente.

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