Cassazione Civile, Ordinanza n. 09705/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La lite nasce da un contratto stipulato nel 2007 per la realizzazione di un prototipo e di ulteriori mezzi destinati alla bonifica di strade interessate da incidenti. Una società convenne l'altra davanti al Tribunale di Roma chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte, con condanna alla restituzione del doppio dell'anticipo versato e al risarcimento dei danni. Dopo una questione di competenza, la causa fu riassunta davanti al Tribunale di Bari, ove la convenuta chiese il rigetto delle domande avversarie e formulò domanda riconvenzionale per l'inadempimento dell'altra società, deducendo violazione dei doveri di buona fede e correttezza. Il Tribunale accolse parzialmente la riconvenzionale e condannò la controparte al pagamento di euro 374.000. In appello la soccombente eccepì la tardività dell'impugnazione, ma la Corte d'appello rigettò l'eccezione e ridusse la condanna. Contro tale sentenza la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava l'inammissibilità dell'appello per decadenza dall'impugnazione, per violazione degli artt. 285, 325, 326 e 170 c.p.c. e della l. n. 53/1994; il secondo lamentava violazione di legge, motivazione illogica e omesso esame di fatti decisivi. La questione decisiva era se la notificazione della sentenza corretta, eseguita via PEC al difensore costituito, fosse idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione nonostante la presenza di un domicilio eletto presso altro difensore e l'indicazione della PEC ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto che la notificazione della sentenza eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito fosse valida e idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per l'appello, anche se nell'atto di costituzione era stato eletto domicilio presso altro difensore e la PEC era stata indicata per le sole comunicazioni di cancelleria. Poiché l'appello era stato notificato oltre il termine breve, esso doveva considerarsi tardivo e non più proponibile; per questo la sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. La società controricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 285 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla notificazione della sentenza e sulla decorrenza del termine breve
art. 325 c.p.c.
indicato come norma che disciplina il termine breve per impugnare, decorrente dalla notificazione valida della sentenza
art. 326 c.p.c.
richiamato nel motivo per dedurre la decadenza dall'impugnazione
art. 170 comma 1 c.p.c.
richiamato nel motivo, ma superato dalla disciplina del domicilio digitale e della notificazione via PEC
legge 21.01.1994 n. 53
richiamata in relazione alle notificazioni eseguite dal difensore
l. 12.11.2011 n. 183
richiamata quale legge modificativa della disciplina delle notifiche
art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012
considerato dalla Corte come norma che attribuisce rilievo generale al domicilio digitale del difensore per notificazioni e comunicazioni
art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012
richiamato insieme all'art. 16-sexies per affermare che le notificazioni civili possono essere eseguite mediante PEC estratta dai registri pubblici
art. 382, comma 3, c.p.c.
base della cassazione senza rinvio, poiché l'appello non poteva più essere proposto
Massime di principio
- La notificazione della sentenza eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito, se estratto dai registri pubblici e riferibile al domicilio digitale, è valida e fa decorrere il termine breve per l'impugnazione anche quando nell'atto di costituzione sia stato eletto domicilio presso altro difensore.
- L'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore nell'atto di costituzione per le sole comunicazioni di cancelleria non esclude l'efficacia della notificazione della sentenza a quell'indirizzo ai fini della decorrenza del termine breve.
- Con l'introduzione del domicilio digitale del difensore, la disciplina delle notificazioni civili va letta nel senso che la PEC del difensore, risultante dai registri pubblici, assume rilievo generale per notificazioni e comunicazioni, salvo impossibilità non imputabile al destinatario.
- Se l'appello è proposto dopo la scadenza del termine breve decorrente da una notificazione valida della sentenza, il gravame è tardivo e la sentenza d'appello va cassata senza rinvio per improponibilità dell'impugnazione.
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