Cassazione Civile, Ordinanza n. 30348/2025 del 17/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ente religioso ha impugnato un avviso di accertamento IUC-TASI 2014 relativo ad alcuni immobili siti in Roma, chiedendo il riconoscimento dell'esenzione prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e previdenziali, qui riferita in concreto all'immobile di via Valtellina n. 97, sede di una scuola paritaria. In appello la corte tributaria regionale ha respinto le impugnazioni di entrambe le parti, ritenendo non provato il requisito oggettivo della non commercialità. Con il ricorso per cassazione la parte contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, dell'art. 4 d.m. n. 200/2012, dell'art. 91-bis d.l. n. 1/2012 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la prova della natura non commerciale dell'attività scolastica fosse stata fornita, anche alla luce del rapporto tra rette applicate e costi medi ministeriali per studente. Ha inoltre contestato la valutazione del giudice di merito sulla mancata dimostrazione del carattere paritario dell'istituto e dell'accesso non discriminatorio, ritenendo erroneo il mancato riconoscimento dell'esenzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e, in sostanza, inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., confermando la decisione impugnata. Ha ribadito che, per fruire dell'esenzione Ici/Imu/Tasi per immobili destinati ad attività scolastiche, occorrono sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo della non commercialità, che grava sul contribuente dimostrare mediante elementi concreti relativi alle modalità effettive di svolgimento dell'attività nel periodo d'imposta. Ha escluso che i parametri ministeriali e la mera inferiorità delle rette rispetto ai costi medi siano sufficienti a provare la non commercialità, poiché tali dati hanno valore solo indicativo e non decisivo e le rette non risultavano simboliche o irrisorie. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
L'esenzione per immobili destinati ad attività specifiche richiede anche che l'attività sia svolta con modalità non commerciali; il beneficio opera in deroga alla regola generale di contribuzione e va provato dal contribuente.
art. 4 d.m. n. 200/2012
I parametri ministeriali richiamati dalla norma hanno valore indicativo e non decisivo ai fini della prova della non commercialità; rileva soprattutto la simbolicità dei corrispettivi e la concreta modalità di svolgimento dell'attività.
art. 91-bis d.l. n. 1/2012
È richiamato quale base normativa della disciplina agevolativa in materia di esenzione per gli immobili degli enti non commerciali.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i presupposti dell'esenzione incombe sul contribuente che la invoca.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il vizio dedotto per violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 360-bis c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza in ragione del contrasto con orientamenti consolidati di legittimità.
art. 380-bis c.p.c.
Norma richiamata per la definizione anticipata e per la condanna alle conseguenze economiche previste in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 96 c.p.c.
È stata disposta la condanna per responsabilità aggravata a carico della parte soccombente.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Fondamento della condanna al pagamento di una somma in favore della controparte per responsabilità aggravata.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
Fondamento della condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione fiscale per immobili destinati ad attività scolastiche o analoghe non basta invocare la natura dell'ente o l'astratta destinazione statutaria: occorre provare, in concreto e per il periodo d'imposta rilevante, che l'attività sia svolta con modalità non commerciali.
- L'onere della prova dei presupposti di un'esenzione fiscale grava sul contribuente, trattandosi di deroga alla regola generale di imposizione.
- I parametri ministeriali sul rapporto tra costi medi e corrispettivi hanno funzione solo indiziaria e non sono, da soli, idonei a dimostrare la non commercialità dell'attività né a fondare automaticamente il beneficio.
- Il fatto che l'attività produca una perdita di esercizio non è di per sé decisivo ai fini della non commercialità; ciò che conta è la concreta struttura economica del servizio e la simbolicità o meno dei corrispettivi richiesti.
- Per escludere la natura commerciale dell'attività è necessario che i corrispettivi siano sostanzialmente simbolici o che l'attività sia resa a titolo gratuito; rette semplicemente inferiori ai parametri ministeriali, se non irrisorie, non bastano.
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