L.R. Calabria 17/2024
Modifiche e integrazione della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria 22 aprile 2024, n. 17 aggiorna la l.r. 48/2019 su definizioni, certificazioni, requisiti per imprese e strutture funebri, trasporto salma e distanze minime per case funerarie e sale del commiato. Alcune nuove regole si applicano con riferimento al 30 giugno 2024; abrogate disposizioni precedenti sull’esercizio delle case funerarie e sui requisiti delle imprese/strutture.
Modifiche alla disciplina regionale calabrese in materia funeraria e di polizia mortuaria
Modifiche alla disciplina funeraria e di polizia mortuaria della Calabria
La legge regionale Calabria 22 aprile 2024, n. 17 interviene sulla l.r. 29 novembre 2019, n. 48, aggiornando la disciplina delle attività funebri, delle case funerarie, delle sale del commiato e degli adempimenti connessi al trasporto e alla documentazione della salma. L’obiettivo è chiarire definizioni, rafforzare alcuni requisiti organizzativi e rimodulare le distanze minime per le strutture private.
Definizioni e nozioni rilevanti
La norma riformula alcune definizioni dell’articolo 1-bis della legge regionale del 2019. In particolare:
- la “sala del commiato” è definita come sala destinata all’esposizione cerimoniale del defunto in feretro chiuso, collocata all’interno della casa funeraria oppure, eventualmente, anche nel cimitero, nel crematorio o all’esterno di tali strutture;
- viene introdotta la nozione di “centro servizi” e di “società consortile e consorzio” come impresa funebre in possesso diretto di tutti i requisiti previsti dalla legge, finalizzata a mettere a disposizione di altri operatori funebri la propria struttura aziendale.
Certificazione annuale e operatività transitoria
Per le imprese funebri, i centri servizi, i consorzi e le società consortili, il termine rilevante non è più quello del rilascio di una nuova certificazione annuale, ma della validazione della certificazione esistente entro sessanta giorni dalla presentazione. Nel periodo intercorrente tra la presentazione e il rilascio della validazione, gli operatori possono continuare ad operare autocertificando di avere presentato la documentazione necessaria e di essere in attesa del rilascio della validazione.
Registrazione di atti e adempimenti camerali
La legge modifica gli adempimenti relativi alla registrazione di determinati atti, stabilendo che essi devono essere prima registrati presso l’Agenzia delle Entrate e successivamente trascritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La medesima impostazione viene richiamata anche per gli ulteriori aggiornamenti riferiti alle case funerarie.
Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività
Vengono aggiornati i requisiti soggettivi ostativi per gli operatori del settore funebre. Non possono esercitare coloro che abbiano riportato sentenza definitiva di condanna, anche a seguito di patteggiamento, per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, il commercio, oppure per qualsiasi altro reato non colposo per cui la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni, salvo intervenuta riabilitazione definitiva.
Trasporto della salma e comunicazioni obbligatorie
La disciplina del trasporto della salma viene precisata con riferimento alla presa in carico presso la struttura ricevente e agli obblighi di comunicazione. Il responsabile della struttura ricevente, o un delegato, registra l’accettazione della salma. Se l’accertamento di morte non è stato effettuato nel luogo del decesso, il Comune di destinazione della salma o l’impresa funebre delegata avvisano il medico necroscopo per l’accertamento. La documentazione può essere trasmessa anche via posta certificata al Comune in cui è avvenuto il decesso. Nel caso di trasporto presso l’abitazione del defunto o di un familiare, l’impresa incaricata cura le comunicazioni e gli atti obbligatori previsti.
Case funerarie: distanze minime e regime transitorio
Per le case funerarie è stabilito un nuovo criterio di localizzazione: esse non possono trovarsi a meno di 250 metri in linea d’aria dal perimetro di ospedali pubblici e hospice, né a meno di 250 metri in linea d’aria dalla fascia di rispetto dei cimiteri. Resta però salva la facoltà dei comuni di imporre distanze maggiori in relazione alle specificità territoriali. Sono espressamente fatti salvi:
- i terreni già edificabili e le strutture edilizie già acquistate alla data del 30 giugno 2024 per realizzare case funerarie;
- le case funerarie già esistenti o in corso d’opera e autorizzate alla stessa data;
- le case funerarie per le quali sia stata depositata istanza di realizzazione entro il 30 giugno 2024.
Sale del commiato esterne a cimiteri e crematori
La legge introduce una disciplina specifica per le sale del commiato esterne ai cimiteri e ai crematori. La realizzazione e l’esercizio sono consentiti ai soggetti esercenti l’attività funebre previa SCIA; tali sale sono destinate esclusivamente alla celebrazione dei riti e alla sosta di feretri chiusi. Le sale devono disporre di spazi idonei per la celebrazione dei riti, con un ampio parcheggio privato per i partecipanti, e rispettare requisiti strutturali minimi, tra cui:
- servizi igienici per il personale con annesso spogliatoio;
- servizi igienici per dolenti e partecipanti, con almeno un servizio attrezzato per persone con disabilità;
- sala per le celebrazioni con superficie minima di 40 metri quadrati;
- sala o spogliatoio per chi celebra la funzione;
- adeguati rapporti aeroilluminanti o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti conformi alla normativa vigente, con obbligo di ricircolo dell’aria negli impianti di condizionamento. Anche per le sale del commiato private si applica il vincolo di distanza minima di 250 metri da ospedali pubblici, hospice e fascia di rispetto dei cimiteri, salvo distanze maggiori stabilite dai comuni.
Aggiornamento dei modelli documentali
Viene infine aggiornato il riferimento documentale previsto per il trasporto salma: la denominazione del precedente “Certificato A.1: Certificazione medica per il trasporto salma” è sostituita con “Modello A1 Bis”.
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