L.R. Calabria 24/2024
Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria l’organizzazione, autorizzazione, accreditamento, vigilanza e programmazione dei servizi educativi per l’infanzia 0-6 anni, pubblici e privati. Le sue disposizioni si applicano solo dall’entrata in vigore del regolamento attuativo regionale; da tale data è anche abrogata la l.r. 15/2013. Prevede inoltre termini di 90 e 180 giorni per alcuni adempimenti e la validità quinquennale di autorizzazione e accreditamento.
Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni in Calabria
Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni
La legge della Regione Calabria definisce i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione, il controllo e la programmazione dei servizi educativi per l’infanzia e per il sistema integrato 0-6 anni, in coerenza con la normativa statale. Il testo disciplina sia i servizi pubblici sia quelli privati, con attenzione al pluralismo dell’offerta, alla partecipazione delle famiglie e al sostegno dei bisogni educativi nei territori più svantaggiati.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione persegue la tutela dei diritti dell’infanzia e favorisce lo sviluppo psicofisico e la crescita educativa di bambine e bambini, assicurando pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco senza discriminazioni. L’intervento regionale mira anche a colmare i fabbisogni di servizi educativi nelle aree interne, in particolare ultraperiferiche, e nelle zone montane.
La legge detta criteri generali per i servizi educativi pubblici e privati, nel rispetto dei principi fondamentali e dei fabbisogni standard stabiliti dalla legge statale.
Tipologie di servizi educativi per la prima infanzia
I servizi sono articolati in diverse tipologie.
- Nido: accoglie da 26 a 60 posti, con possibile incremento del 10% del numero autorizzato, purché sia adeguata la dotazione di personale.
- Micronido: accoglie da 6 a 25 posti.
- Fascia d’età: nidi e micronidi accolgono bambini da 3 a 36 mesi.
- Organizzazione: i servizi si fondano sul progetto pedagogico del gestore e sul progetto educativo annuale elaborato dal gruppo educativo e consegnato alle famiglie.
- Moduli organizzativi: possono essere articolati in più unità funzionali con moduli differenziati, purché siano mantenuti il rapporto numerico tra personale e bambini e la coerenza dei progetti pedagogici.
- Orario di frequenza: possono funzionare a tempo pieno o parziale, garantendo comunque mensa e riposo.
Servizi in luoghi di lavoro, sezione primavera e servizi integrativi
La legge favorisce la presenza di servizi educativi anche nei luoghi di lavoro pubblici o privati, o nelle immediate vicinanze, per agevolare la conciliazione tra lavoro e cura. I posti eventualmente disponibili possono essere destinati prioritariamente a bambini residenti o domiciliati nel comune in cui è ubicato il servizio.
La Regione promuove, nei limiti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili, l’istituzione delle sezioni primavera nelle scuole dell’infanzia e nei poli per l’infanzia, per ampliare l’offerta e ridurre l’ingresso anticipato alla scuola dell’infanzia.
Sono inoltre previsti servizi educativi integrativi al nido, anche nei luoghi di lavoro:
- spazio gioco;
- centro per bambini e famiglie;
- servizi educativi domiciliari, in ambienti con requisiti strutturali e igienico-sanitari idonei, fino a un massimo di 5 bambini tra 3 e 36 mesi.
La disciplina consente anche servizi educativi sperimentali per situazioni sociali e territoriali particolari o per bisogni peculiari delle famiglie.
Scuola dell’infanzia e poli per l’infanzia
La scuola dell’infanzia statale e paritaria è considerata parte strategica del sistema integrato, può rientrare nei poli per l’infanzia e partecipa ai coordinamenti pedagogici territoriali con propri rappresentanti.
I poli per l’infanzia sono programmati dalla Regione, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale e sulla base delle proposte degli enti locali, che ne definisce anche le modalità di gestione.
Coordinamento pedagogico territoriale e gruppo educativo
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale deve fissare gli indirizzi per la costituzione, presso i Comuni singoli o associati, dei coordinamenti pedagogici territoriali (CPT), organismi composti dai coordinatori dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia del territorio. Nell’ambito del CPT può essere designato un coordinatore pedagogico come componente della Commissione tecnico-multiprofessionale comunale.
Il gruppo educativo assicura la gestione collegiale del servizio e la collaborazione con le famiglie. È composto da educatori, collaboratori e coordinatore pedagogico, elabora e attua il progetto educativo sulla base del progetto pedagogico del gestore e definisce le modalità di collaborazione tra le figure professionali per garantire un clima familiare e cooperativo.
Titolarità, gestione e partecipazione delle famiglie
La legge prevede diverse forme di titolarità e gestione dei servizi:
- titolarità pubblica e gestione diretta da parte dei Comuni, anche associati, o di altri soggetti pubblici competenti;
- titolarità pubblica e gestione indiretta tramite affidamento a privati secondo la normativa vigente;
- titolarità e gestione privata convenzionata;
- titolarità e gestione privata non convenzionata.
La gestione sociale è intesa come l’insieme delle attività di partecipazione e raccordo tra gruppo educativo e famiglie per definire contenuti educativi, organizzativi e gestionali.
Utenza, accesso e partecipazione economica
I servizi educativi a titolarità pubblica e quelli privati convenzionati sono aperti a bambine e bambini residenti o domiciliati nel comune sede del servizio o nei comuni limitrofi, nonché ai figli di genitori che lavorano nel comune. In presenza di posti disponibili e di intese tra Comuni, possono essere accolti anche non residenti.
I criteri di accesso ai servizi pubblici sono definiti dal Comune. La partecipazione degli utenti è prevista con contribuzione differenziata in base alle condizioni socioeconomiche, nel rispetto di equità e tutela delle fasce meno abbienti. Le modalità di compartecipazione e le eventuali esenzioni sono determinate dal Comune sulla base dell’ISEE.
Requisiti, regolamento attuativo e Carta dei servizi
I requisiti soggettivi, organizzativi, strutturali, gestionali e qualitativi dei servizi, nonché le procedure di autorizzazione e accreditamento, sono demandati a un regolamento della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
I gestori devono adottare la Carta dei servizi, che costituisce strumento di trasparenza e relazione con le famiglie e deve indicare:
- principi fondamentali del servizio;
- modalità di accesso;
- punti di informazione;
- caratteristiche organizzative e funzionamento;
- standard di qualità;
- forme di partecipazione delle famiglie.
Prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini
I soggetti gestori devono adottare un Codice di condotta per prevenire abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti. Il codice deve essere diffuso tra tutto il personale e tra le famiglie utenti.
Funzioni della Regione
La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica del sistema integrato. In particolare, la Giunta regionale:
- programma gli interventi su base territoriale e ripartisce le risorse disponibili secondo il Piano di azione nazionale pluriennale e i fabbisogni degli Ambiti Territoriali Sociali;
- adotta atti di indirizzo per l’attuazione del sistema dei servizi per l’infanzia;
- approva il regolamento attuativo;
- può costituire tavoli di concertazione per progetti regionali, anche di ricerca e innovazione educativa.
Il dipartimento competente in materia di istruzione:
- definisce gli indirizzi per la formazione del personale dirigente, educativo e ausiliario;
- detta indirizzi per autovalutazione, monitoraggio e miglioramento dei servizi;
- gestisce il sistema informativo regionale di monitoraggio;
- entro 90 giorni dall’entrata in vigore definisce gli indirizzi per la tutela dei bambini dal rischio di maltrattamenti, abusi e condotte inappropriate;
- definisce e attua misure di sostegno all’accesso dei servizi per famiglie in disagio socioeconomico, compresi voucher per il pagamento delle rette;
- promuove la qualità dell’offerta tramite qualificazione universitaria, formazione in servizio e coordinamento pedagogico.
Funzioni dei Comuni e commissione tecnico-multiprofessionale
I Comuni concorrono alla realizzazione del sistema integrato e, in particolare:
- attuano la programmazione regionale a livello di Ambiti Territoriali Sociali;
- rilasciano autorizzazioni e accreditamenti;
- esercitano vigilanza e controllo;
- attivano il coordinamento pedagogico sul territorio;
- coordinano la programmazione dell’offerta formativa;
- attuano i piani formativi del coordinamento pedagogico territoriale;
- istituiscono i registri dei soggetti autorizzati e accreditati e trasmettono i dati alla Regione;
- gestiscono servizi propri;
- definiscono criteri di accesso, graduatorie, tariffe e livelli di partecipazione;
- stipulano convenzioni con servizi accreditati;
- promuovono momenti di confronto con le famiglie e la partecipazione attiva dei genitori.
Per autorizzazione e accreditamento il Comune istituisce una Commissione tecnico-multiprofessionale composta da quattro membri:
- un coordinatore pedagogico indicato dal coordinamento pedagogico territoriale;
- un referente dell’ASP competente per igiene, sanità pubblica e sicurezza alimentare;
- un dirigente o responsabile con competenze in servizi educativi e istruzione;
- un dirigente o responsabile del settore tecnico-edilizio.
Autorizzazione al funzionamento
L’apertura e la gestione dei servizi educativi sono soggette ad autorizzazione comunale, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione tecnico-multiprofessionale.
L’autorizzazione richiede il possesso dei requisiti previsti dal regolamento attuativo e, in particolare:
- personale in possesso dei titoli di studio richiesti;
- applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore;
- adeguato rapporto numerico tra educatori, addetti ai servizi generali e posti autorizzati;
- tabella dietetica approvata dall’ASP, se sono erogati pasti;
- Carta dei servizi;
- progetti pedagogici;
- copertura assicurativa per personale e bambini;
- partecipazione delle famiglie.
L’autorizzazione ha durata di cinque anni dalla data di rilascio.
Accreditamento dei servizi educativi
L’accreditamento costituisce:
- per i servizi privati già autorizzati, condizione per accedere al mercato pubblico dell’offerta e ai finanziamenti pubblici;
- per i servizi pubblici, condizione di funzionamento.
È rilasciato dal Comune, previo parere obbligatorio della Commissione tecnico-multiprofessionale, e richiede:
- disponibilità del coordinatore pedagogico;
- strumenti di autovalutazione e rilevazione del gradimento dell’utenza;
- programma annuale di formazione degli educatori per il numero minimo di ore fissato dal regolamento, con obbligo di partecipazione ai percorsi proposti dal coordinamento pedagogico territoriale.
Per i servizi pubblici l’accreditamento richiede anche i requisiti previsti per l’autorizzazione. La durata dell’accreditamento è di cinque anni.
Vigilanza e controlli
La vigilanza sui servizi educativi spetta al Comune secondo le modalità del regolamento attuativo. Le Aziende sanitarie provinciali esercitano la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per l’infanzia.
Se il titolare o gestore impedisce l’esercizio delle funzioni di vigilanza, il Comune, previa diffida, dispone la sospensione del servizio.
Sanzioni
Il Comune applica sanzioni amministrative e misure conseguenti nei casi di violazione previsti dalla legge:
- esercizio del servizio senza autorizzazione: cessazione immediata dell’attività e sanzione da 5.000 a 15.000 euro;
- sospensione del servizio per oltre 30 giorni senza preventiva comunicazione al Comune: sanzione da 1.000 a 5.000 euro;
- superamento della capacità ricettiva autorizzata: sospensione immediata limitatamente agli utenti eccedenti e sanzione da 2.500 a 7.000 euro; in caso di mancato adeguamento, revoca dell’autorizzazione;
- venir meno di requisiti dell’autorizzazione: sospensione, diffida al ripristino e sanzione da 1.000 a 5.000 euro; in caso di inosservanza, revoca dell’autorizzazione;
- venir meno di requisiti dell’accreditamento: sospensione, diffida al ripristino e sanzione da 1.000 a 5.000 euro; in caso di inosservanza, revoca dell’accreditamento.
Disposizioni finanziarie
La legge dichiara che dall’attuazione non derivano maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale.
Regime transitorio, decorrenza e abrogazione
La legge entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, ma le sue disposizioni si applicano solo dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 16.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, i Comuni devono integrare le convenzioni istitutive degli Ambiti Territoriali Sociali prevedendo l’esercizio associato delle funzioni di programmazione, gestione, autorizzazione, accreditamento, monitoraggio e vigilanza dei servizi educativi per l’infanzia.
I servizi già esistenti che non siano conformi alla legge e al regolamento devono adeguarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, pena revoca di autorizzazione e accreditamento.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo è abrogata la legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 sui servizi educativi per la prima infanzia.
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