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Legge

L.R. Calabria 23/2024

Istituzione del Parco naturale regionale “Valle del Coriglianeto”.

Normativa regionaleL.R. Calabria 23/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nel Comune di Corigliano-Rossano il Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto, con perimetrazione e zonizzazione dell’area, organi di gestione, strumenti di pianificazione e regole finanziarie. Prevede contributi regionali fino a 100.000 euro annui per il 2024-2026 e una disciplina transitoria con commissario straordinario entro il 31 marzo 2026.

Istituzione del Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto in Calabria

Istituzione del Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto

La legge istituisce in Calabria il Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto, nel territorio del Comune di Corigliano-Rossano, con finalità di tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale. Il provvedimento si coordina con la legge quadro sulle aree protette e con la normativa regionale sulle aree protette e sulla biodiversità.

Finalità e obiettivi di tutela

L’area protetta è destinata alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico, con riferimento alle specie e agli habitat di interesse comunitario, nonché alle preesistenze edilizie, architettoniche e storiche presenti nell’area. La disciplina mira anche al recupero di aree degradate, alla promozione dell’educazione ambientale, allo sviluppo di attività economiche compatibili e alla valorizzazione delle identità locali.

Tra le finalità espressamente indicate rientrano:

  • tutela, riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente naturale e del paesaggio;
  • conservazione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche;
  • tutela del patrimonio storico, architettonico e dei manufatti;
  • promozione di studi, ricerca, educazione ambientale e percorsi didattici;
  • partecipazione delle comunità locali alla pianificazione e gestione;
  • promozione di agricoltura biologica e produzioni tipiche;
  • sostegno a modelli di gestione compatibili con le attività antropiche;
  • promozione dei contratti di fiume, lago e costa;
  • promozione delle comunità energetiche rinnovabili;
  • valorizzazione di cultura, storia, tradizioni e identità locali.

Ambito territoriale e zonizzazione

Il Parco comprende la Valle del Coriglianeto e l’area di Cozzo Giganti del Pesco, ricadendo nell’ambito territoriale dei Comuni di Acri e Corigliano-Rossano. La perimetrazione è definita dalla planimetria allegata alla legge.

La Valle del Coriglianeto è articolata in zone funzionali con diversi livelli di protezione:

  • zona A: protezione integrale, dall’origine del Coriglianeto fino al limite comunale di Acri;
  • zona B: protezione generale, nella quale sono vietate nuove opere edilizie, ampliamenti e trasformazioni del territorio;
  • zona C: sviluppo limitato e fascia cuscinetto di circa 100 metri per lato, nella quale non sono consentite nuove attività;
  • zona D: sviluppo, con attività compatibili e regolamentate dall’ente Parco, localizzata nel tratto vallivo e nella parte storica del borgo coriglianese strettamente connessa al torrente.

Per l’area del Cozzo dei Giganti del Pesco la legge prevede:

  • zona A: riserva naturale integrale;
  • zona B: riserva di protezione generale;
  • zona C: fascia di protezione.

Misure di incentivazione e priorità nei finanziamenti

Per gli interventi realizzati all’interno del Parco, la legge richiama la priorità nella concessione di finanziamenti dell’Unione europea, statali e regionali a favore dei Comuni e delle Province territorialmente interessati, nonché dei privati, singoli o associati, per iniziative compatibili con le finalità del Parco.

La priorità riguarda in particolare interventi di:

  • restauro di centri storici ed edifici di valore storico-culturale;
  • recupero di nuclei abitati rurali;
  • opere igieniche, idropotabili e di risanamento di acqua, aria e suolo;
  • conservazione e restauro ambientale del territorio;
  • attività culturali di interesse del Parco;
  • agriturismo;
  • attività sportive compatibili;
  • strutture per energie a basso impatto e interventi per fonti rinnovabili.

Organi dell’Ente Parco e durata degli incarichi

L’Ente Parco regionale ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede legale e amministrativa nel territorio del Parco, nel Comune di Corigliano-Rossano. Gli organi sono:

  • Presidente;
  • Consiglio direttivo;
  • Comunità del Parco;
  • Consulta del Parco;
  • Revisore unico dei conti e revisore supplente.

Gli organi, salvo la Comunità del Parco, durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell’Ente Parco e da sei membri. Due sono nominati dalla Giunta regionale, mentre quattro sono nominati dal Presidente del Parco tra soggetti particolarmente qualificati o rappresentanti della Comunità del Parco.

Il Consiglio è validamente insediato quando è nominata la maggioranza dei componenti. Ad esso spettano, tra le altre, le funzioni di:

  • proposta del piano integrato per il Parco;
  • adozione del regolamento del Parco;
  • approvazione del regolamento di contabilità;
  • adozione del bilancio di previsione e del rendiconto;
  • approvazione del regolamento di organizzazione;
  • esercizio delle funzioni non attribuite ad altri organi.

L’incarico dura cinque anni, salvo decadenza anticipata.

Comunità del Parco

La Comunità del Parco è composta dai sindaci dei Comuni, dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana i cui territori sono compresi, anche solo in parte, nel Parco. Lo statuto disciplina le quote di rappresentatività in rapporto all’estensione territoriale e alla popolazione residente.

La Comunità:

  • adotta lo statuto dell’Ente Parco;
  • indica i nominativi per il presidente e per i membri del Consiglio direttivo di propria competenza;
  • esprime parere obbligatorio sul piano integrato, sul regolamento, sul bilancio di previsione e sul rendiconto, nonché sugli altri atti previsti dallo statuto;
  • svolge funzioni propositive, di indirizzo e promozione;
  • promuove l’equilibrio tra tutela naturalistica e attività socio-economiche;
  • vigila sull’attuazione del piano integrato.

La Comunità elegge Presidente e Vicepresidente; si riunisce almeno due volte l’anno e quando richiesta dal Presidente del Parco o da un numero di componenti previsto dallo statuto. I componenti non percepiscono indennità né rimborsi spese.

Consulta del Parco e partecipazione

L’attività dell’Ente Parco deve garantire ampia informazione e partecipazione dei cittadini. A tal fine opera la Consulta del Parco, organismo propositivo e consultivo formato da rappresentanti delle associazioni più rappresentative a livello locale.

Ne fanno parte rappresentanti di:

  • associazioni del settore primario;
  • associazioni di promozione turistica;
  • associazioni ambientaliste;
  • associazioni venatorie e ittiche;
  • associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità;
  • Consulta degli studenti di ciascuna provincia interessata;
  • Consiglio degli studenti di ciascuna università calabrese.

La Consulta esprime proposte e pareri su regolamenti, piano integrato e programmi di gestione e valorizzazione. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si può prescindere. È nominata dal Presidente della Comunità del Parco, è presieduta dal Presidente dell’Ente Parco, si riunisce almeno ogni sei mesi ed ha durata triennale. Anche ai suoi componenti non spettano indennità o rimborsi spese.

Statuto dell’Ente Parco

La Comunità del Parco adotta lo statuto, che viene poi approvato dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente, la quale si pronuncia entro trenta giorni; in mancanza, il parere si intende favorevole.

Lo statuto deve disciplinare, in particolare:

  • sede dell’ente;
  • compiti e funzionamento degli organi;
  • rappresentatività degli enti locali nella Comunità;
  • eventuali quote di partecipazione al finanziamento dell’ente;
  • compiti e nomina del direttore;
  • composizione e funzionamento della Consulta;
  • forme di partecipazione dei cittadini;
  • pubblicità degli atti.

Le modifiche statutarie seguono la stessa procedura. Lo statuto entra in efficacia con la pubblicazione sul BURC ed è consultabile sui siti istituzionali della Regione e dell’Ente Parco.

Piano integrato per il Parco e regolamento

La tutela del Parco è perseguita mediante il Piano integrato per il Parco, che costituisce lo strumento di pianificazione e programmazione. Esso deve contenere i contenuti previsti dalla normativa statale sulle aree protette e dalla legge regionale sulla biodiversità e deve tenere conto degli studi esistenti e della pianificazione territoriale regionale vigente.

L’Ente Parco adotta inoltre un regolamento che integra la disciplina dell’area protetta in funzione del diverso grado di protezione e valorizzazione del territorio e regola le fattispecie previste dalla legge quadro sulle aree protette.

Sistema di bilancio e risorse finanziarie

La contabilità e gli schemi di bilancio dell’Ente Parco seguono i principi del d.lgs. 118/2011 e della disciplina regionale richiamata dalla legge.

Le entrate dell’Ente comprendono:

  • contributi ordinari e straordinari di Regione, altri enti e amministrazioni pubbliche;
  • contributi e finanziamenti per specifici progetti;
  • lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
  • redditi patrimoniali;
  • canoni, diritti, biglietti d’ingresso e tariffe dei servizi;
  • proventi da attività commerciali e promozionali;
  • proventi delle sanzioni;
  • altri proventi.

Tabellazione del Parco

I confini del Parco devono essere delimitati da apposite tabelle, ben visibili e mantenute in buono stato, recanti la dicitura “Regione Calabria – Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto”.

Norma transitoria e commissariamento

Entro il 31 marzo 2026 il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario, con decreto, incaricato per un periodo non superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabile e comunque fino alla costituzione degli organi dell’Ente Parco indicati dalla legge.

Al commissario spetta un compenso pari a quello previsto per i presidenti dei Parchi nazionali, con oneri a carico dell’Ente Parco regionale.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla legge sono posti a carico dell’Ente gestore. La Regione Calabria riconosce un contributo fino a 100.000 euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, a valere sulle risorse destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali. Il contributo è erogato previa rendicontazione della spesa e degli obiettivi raggiunti. Per gli anni successivi al 2026, si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.

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