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Legge

L.R. Calabria 25/2024

Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento

Normativa regionaleL.R. Calabria 25/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Calabria favorisce il trasferimento e l’acquisto dei crediti d’imposta edilizi collegati agli interventi di efficientamento energetico ex art. 119 e 121 del d.l. 34/2020, coinvolgendo Regione, enti economici e società partecipate non rientranti nel perimetro della finanza pubblica consolidata. Prevede monitoraggio tramite piattaforma, criteri regionali e attuazione entro 30 giorni. Norme finanziarie limitate al 2024.

Trasferimento dei crediti fiscali per interventi di efficientamento energetico in Calabria

Trasferimento dei crediti fiscali per l’efficientamento energetico in Calabria

La legge regionale disciplina, nel territorio della Calabria, misure per favorire la circolazione dei crediti d’imposta derivanti da interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio. Il provvedimento si collega alla disciplina nazionale sul Superbonus e sulle altre agevolazioni edilizie ed è rivolto soprattutto a Regione, enti economici regionali e società partecipate non ricomprese nel perimetro della finanza pubblica consolidata.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione Calabria riconosce il rilievo strategico della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, in coerenza con gli obiettivi del PNIEC 2030 e con la normativa europea sul clima. In tale quadro, promuove la massima diffusione degli strumenti di sostegno previsti a livello nazionale o regionale.

La disciplina regionale riguarda i crediti fiscali derivanti dagli interventi agevolati dall’articolo 119 del d.l. 34/2020, come specificati dall’articolo 121, comma 2, lettere da a) a f), dello stesso decreto. L’intervento interessa anche opere effettuate da imprese con sede legale e operativa in Calabria e riferite a immobili ubicati nel territorio regionale.

Soggetti coinvolti e ruolo della Regione

La Regione, gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate da essa controllate, purché non inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche del conto economico consolidato ex legge n. 196/2009, sono chiamati ad assumere un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali.

La legge valorizza in particolare:

  • il monitoraggio degli interventi e dei crediti;
  • l’acquisto e il trasferimento dei crediti da parte di enti economici regionali e società partecipate;
  • il coordinamento con comuni, province e consorzi per ampliare il mercato dei crediti nel territorio regionale.

Strumenti di monitoraggio e piattaforma elettronica

La Regione può monitorare l’andamento degli interventi e dei crediti fiscali anche tramite l’istituzione di una piattaforma elettronica dedicata. Alla piattaforma possono registrarsi committenti, professionisti, imprese e persone fisiche, con possibilità di pubblicare e consultare domande e offerte di acquisto dei crediti.

Nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, la Regione può anche utilizzare piattaforme o elenchi elettronici già realizzati da associazioni o federazioni di committenti, professionisti o imprese.

Acquisto e trasferimento dei crediti da parte di enti regionali e partecipate

Gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate regionali non inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche possono favorire il trasferimento dei crediti fiscali per conseguirne il massimo realizzo. La legge consente inoltre che tali soggetti acquistino crediti d’imposta per il loro utilizzo diretto in compensazione, nei limiti della propria capienza fiscale e contributiva.

In particolare, la Regione deve fissare criteri per valutare la consistenza della capacità annua di compensazione tramite modello F24 di tali enti e società.

Le risorse impiegate per l’acquisto dei crediti devono provenire esclusivamente dai bilanci degli enti o delle società interessate; è escluso che tali operazioni siano finanziate indirettamente da soggetti pubblici inclusi nell’elenco ex legge n. 196/2009.

Tipologie di crediti acquistabili e condizioni economiche

I crediti acquisibili sono solo quelli rientranti nelle deroghe al divieto di cessione previste tassativamente dall’articolo 2 del d.l. 11/2023.

Gli acquisti devono avvenire a condizioni di mercato e, comunque, a un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

Operazioni con banche e intermediari finanziari

Gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate possono acquistare crediti anche da banche, società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo previsto dal TUB o dalla banca capogruppo, purché abbiano con esse un contratto di conto corrente. L’acquisto è finalizzato all’utilizzo diretto in compensazione, nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

La cessione da parte delle banche avviene con assunzione di garanzia ai sensi dell’articolo 1267 c.c., anche nell’ipotesi di sequestro preventivo del credito da parte dell’autorità giudiziaria.

Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inoltre garantire, mediante apposita clausola contrattuale, il reimpiego immediato della capienza fiscale liberata tramite acquisto di ulteriori crediti relativi a interventi su immobili ubicati in Calabria e realizzati da imprese con sede legale o operativa nella Regione.

Attuazione e criteri operativi

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Regione Calabria deve disciplinare con proprio atto le modalità di attuazione della disciplina.

La Giunta regionale, nello stesso termine, definisce i criteri e le modalità operative per la gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti d’imposta. La fase negoziale con istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a soggetti che dichiarino di utilizzare presidi e modello organizzativo previsti dal d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Regime finanziario

Per coprire gli oneri derivanti dall’articolo 2, la legge quantifica una spesa massima di 25.000 euro per l’anno 2024. La copertura è assicurata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte capitale del bilancio 2024-2026, con contestuale allocazione delle somme alla Missione 17, Programma 01.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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