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Circolare

Circolare numero 197 del 21-8-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce le agevolazioni previste dalla Legge n. 222/1990 per le imprese che esercitano servizi di trasporto a fune a finalità turistiche in territori montani colpiti da eccezionale carenza di precipitazioni nevose. Viene chiarito che la sospensione riguarda i termini degli adempimenti contributivi e dei versamenti dovuti all’INPS, inclusi i contributi a carico dei lavoratori e quelli per il Servizio Sanitario Nazionale, con riferimento alle scadenze dal 23 agosto 1990 al 30 novembre 1990. La sospensione si applica solo alle imprese con impianti situati almeno in parte in zone montane ai fini fiscali e che attestino, mediante certificazione comunale, la sospensione o contrazione dell’attività per il mancato innevamento. È inoltre chiarito che, durante il periodo di sospensione, non deve essere operata la trattenuta della quota a carico dei dipendenti, che il mancato invio dei modelli DM/10 non è sanzionato se regolarizzato successivamente, e che il recupero dei contributi sospesi avverrà in forma rateale dal 31 dicembre 1990.

Sospensione degli adempimenti contributivi per imprese di trasporto a fune in aree montane con carenza di neve

Sospensione degli adempimenti contributivi per imprese di trasporto a fune in territori montani con carenza di neve

La circolare coordina l’applicazione, in ambito contributivo, della Legge 30 luglio 1990, n. 222, che concede agevolazioni alle imprese esercenti servizi di trasporto a fune a finalità turistiche operanti in territori montani colpiti da eccezionale carenza di precipitazioni nevose. L’intervento riguarda la sospensione dei termini per gli adempimenti previdenziali e assistenziali connessi ai versamenti dovuti all’Istituto.

Normativa di riferimento e periodo interessato

La disposizione richiamata è l’art. 1, commi 1 e 3, della legge citata, pubblicata sulla G.U. n. 184 dell’8 agosto 1990. La sospensione opera sui termini in scadenza dal 23 agosto 1990, data di entrata in vigore della legge, fino al 30 novembre 1990. Il riferimento operativo è alle denunce contributive relative ai mesi da agosto 1990 a ottobre 1990 inclusi.

Soggetti beneficiari e requisiti di accesso

Il beneficio è riconosciuto alle imprese i cui impianti, secondo quanto richiamato dalla circolare n. 70 del 17 aprile 1989, si trovino almeno in parte in zone montane definite tali ai fini fiscali ai sensi dell’art. 9 del DPR 29 settembre 1973, n. 601. Per fruire della sospensione è necessario che l’impresa produca una certificazione dell’autorità comunale competente, attestante che, nel periodo interessato dai fenomeni climatici, l’attività è stata sospesa o ridotta a causa della mancanza di precipitazioni nevose.

Contenuto della sospensione contributiva

La sospensione riguarda l’intero ammontare dei contributi dovuti all’Istituto. La circolare precisa espressamente che essa comprende:

  • la quota contributiva a carico del datore di lavoro;
  • la quota a carico dei lavoratori;
  • i contributi dovuti per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

Ne consegue che, nel periodo di sospensione, le aziende non devono operare la trattenuta della quota a carico del lavoratore.

Adempimenti mensili e modelli DM/10

Poiché la sospensione si estende a tutti gli adempimenti collegati ai versamenti contributivi, essa comprende anche la presentazione dei rendiconti mensili DM/10 relativi ai mesi di agosto, settembre e ottobre 1990. Il mancato invio di tali modelli non determina l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, a condizione che le imprese provvedano alla loro presentazione al termine del periodo di sospensione, nei termini e con le modalità che saranno successivamente indicate dall’Istituto.

Recupero dei contributi sospesi

La circolare stabilisce che i contributi sospesi saranno recuperati mediante pagamento rateale a decorrere dal 31 dicembre 1990. Le modalità applicative saranno definite con successive istruzioni indirizzate alle Sedi.

Adempimenti delle Sedi

Le Sedi devono informare tempestivamente le imprese interessate delle disposizioni contenute nella circolare, così da consentire l’applicazione uniforme del regime di sospensione e del successivo recupero rateale dei contributi.

Punti principali

Norma richiamata e finalità dell'intervento

La circolare dà attuazione alla Legge 30 luglio 1990, n. 222, pubblicata sulla G.U. n. 184 dell’8 agosto 1990. La legge prevede agevolazioni per le imprese esercenti servizi di trasporto a fune con finalità turistiche in territori montani interessati da eccezionali fenomeni climatici e meteorologici di carenza di precipitazioni nevose.

Ambito della sospensione contributiva

Per quanto di competenza dell’Istituto, l’art. 1, commi 1 e 3, dispone la sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti e i contributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. La sospensione opera sui termini scadenti nel periodo compreso tra il 23 agosto 1990 e il 30 novembre 1990, quindi in relazione alle denunce contributive dei mesi da agosto 1990 a ottobre 1990 inclusi.

Soggetti beneficiari e requisiti

La sospensione riguarda le imprese di cui alla premessa, cioè quelle i cui impianti, come precisato al punto 1.1 della circolare n. 70 del 17 aprile 1989, si trovino almeno in parte nelle zone definite montane ai fini fiscali ai sensi dell’art. 9 del DPR 29 settembre 1973, n. 601. È inoltre richiesta un’apposita certificazione dell’autorità comunale competente che attesti la sospensione o contrazione dell’attività nel periodo interessato, causata dalla mancata precipitazione nevosa.

Effetti sui contributi e sulle trattenute

La sospensione si riferisce all’intero ammontare dei contributi dovuti all’Istituto e comprende espressamente sia la quota a carico dei datori di lavoro sia quella a carico dei lavoratori. Le aziende, durante il periodo di sospensione, devono quindi astenersi dall’operare la trattenuta della quota contributiva a carico del dipendente.

Adempimenti DM/10 e regime sanzionatorio

Poiché la sospensione riguarda tutti gli adempimenti connessi ai versamenti contributivi, essa si estende anche alla presentazione dei rendiconti mensili DM/10 relativi ai mesi indicati. Il mancato invio di tali rendiconti non comporterà l’addebito delle previste sanzioni amministrative, purché le ditte interessate provvedano, alla fine del periodo di sospensione, alla loro presentazione entro i termini e con le modalità che saranno successivamente precisati dall’Istituto.

Recupero dei contributi sospesi

Il recupero dei contributi oggetto di sospensione sarà effettuato mediante pagamento rateale a partire dal 31 dicembre 1990, secondo istruzioni che verranno successivamente comunicate alle Sedi.

Comunicazioni alle imprese

Le Sedi dell’Istituto devono comunicare quanto prima possibile alle imprese interessate le disposizioni contenute nella circolare.

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