Circolare numero 199 del 27-8-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, pur non essendo prevista espressamente dalla legge n. 88/1989 la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dei Comitati Regionali, tale sospensione puo' essere disposta in caso di profili di illegittimita' sulla base dei principi di autotutela e delle determinazioni dell'Istituto. Vengono disciplinati termini, competenze e modalita' operative: il Dirigente della Sede Regionale sospende entro cinque giorni, trasmette gli atti al Comitato Amministratore del FPLD, che decide entro novanta giorni se eseguire o annullare la decisione. Sono inoltre precisate le comunicazioni ai ricorrenti, al Comitato Regionale, alla SAP e agli uffici centrali.
Sospensione ed esecutivita' delle decisioni dei Comitati Regionali INPS
Sospensione delle decisioni dei Comitati Regionali INPS in caso di illegittimita'
La circolare interviene per disciplinare l'ipotesi in cui le decisioni dei Comitati Regionali dell'INPS presentino profili di illegittimita', colmando il vuoto derivante dalla mancanza di una previsione espressa nella legge 9 marzo 1989, n. 88. Il documento chiarisce i presupposti giuridici della sospensione, i soggetti competenti ad adottarla e l'iter procedurale da seguire fino alla decisione finale del Comitato Amministratore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD).
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 88/1989 prevede espressamente la sospensione dell'esecuzione delle decisioni del Comitato Esecutivo e dei Comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse quando emergano profili di illegittimita' (art. 48), nonche' la sospensione delle decisioni dei Comitati provinciali (art. 46, comma 9). Per i Comitati Regionali, invece, non e' prevista una disciplina analoga, pur trattandosi degli organi competenti a decidere i ricorsi sulla sussistenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei ricorsi relativi ai fondi speciali di previdenza.
La circolare precisa che tale mancanza normativa non equivale a un obbligo di immediata esecuzione delle decisioni regionali anche quando appaiano illegittime. A sostegno di questa interpretazione richiama i principi affermati dalla Corte dei Conti con la determinazione n. 1230 del 15 aprile 1975, che ha distinto la definitivit'a delle decisioni degli organi collegiali dalla loro esecutivita' e ha affermato il principio della ineseguibilita' dei provvedimenti illegittimi.
Principio di autotutela e ruolo degli uffici
In base ai principi richiamati, gli uffici chiamati a vagliare le decisioni prima dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali devono segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali gravi violazioni di legge. Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela riconosciutogli dalla legge, puo' autorizzare gli uffici a non emettere il provvedimento conseguente qualora accerti che la decisione del Comitato competente sia viziata da illegittimita'.
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 dell'8 giugno 1990
La circolare applica la deliberazione n. 28 dell'8 giugno 1990 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, che ha stabilito una procedura specifica per le decisioni dei Comitati Regionali ritenute illegittime.
In particolare:
- i provvedimenti di sospensione sono adottati dai Dirigenti delle Sedi Regionali;
- il termine per l'adozione e' di cinque giorni dalla data di assunzione della decisione regionale;
- il provvedimento di sospensione deve essere trasmesso al Comitato Amministratore del FPLD, al quale spetta la valutazione finale.
Competenze del Comitato Amministratore FPLD e termini
Il Comitato Amministratore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, cui l'art. 23, lettera d), della legge n. 88/1989 attribuisce la vigilanza sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni e sull'andamento della gestione, riceve gli atti sospensivi e decide entro novanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione.
Esso puo':
- disporre l'esecuzione della decisione del Comitato Regionale;
- annullare la decisione del Comitato Regionale.
Decorso il termine di novanta giorni senza pronuncia, la decisione del Comitato Regionale diviene comunque esecutiva.
Modalita' operative e comunicazioni
I Dirigenti delle Sedi Regionali, una volta rilevati profili di illegittimita', devono adottare entro cinque giorni un formale provvedimento di sospensione, motivandolo adeguatamente. Il provvedimento deve essere comunicato al Comitato Regionale e ai ricorrenti.
Ai ricorrenti la sospensione viene notificata tramite la SAP competente insieme alla decisione del Comitato Regionale, con l'indicazione espressa che l'esecuzione resta sospesa fino alla pronuncia del Comitato Amministratore FPLD.
Il provvedimento di sospensione deve inoltre essere trasmesso immediatamente al Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza della Direzione Generale, corredato di tutti gli elementi utili alla valutazione della fattispecie, affinche' il Comitato Amministratore FPLD possa esaminare tempestivamente il caso.
Una volta adottata la decisione del Comitato Amministratore FPLD, gli uffici centrali la comunicano alla Sede Regionale, che a sua volta provvede alla notifica al Comitato Regionale e alla SAP, per le comunicazioni all'interessato e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Finalita' applicativa
La circolare dispone che tali indicazioni siano applicate immediatamente, nelle more della stampa e della composizione tipografica del documento, consentendone la pronta conoscenza e operativita' da parte degli uffici interessati.
Punti principali
Quadro normativo e problema interpretativo
La legge 9 marzo 1989, n. 88 prevede la sospensione dell'esecuzione delle decisioni del Comitato Esecutivo e dei Comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse quando emergano profili di illegittimita' (art. 48), nonche' delle decisioni dei Comitati provinciali (art. 46, comma 9). Non contiene, invece, una disposizione espressa analoga per le decisioni dei Comitati Regionali, competenti sui ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro, salvo quelli concernenti i fondi speciali di previdenza.
Principio di ineseguibilita' dei provvedimenti illegittimi
L'assenza di una previsione specifica non comporta che le decisioni dei Comitati Regionali debbano comunque essere eseguite anche se presentino vizi di legittimita'. La circolare richiama la determinazione della Corte dei Conti n. 1230 del 15 aprile 1975, che ha affermato il principio della ineseguibilita' dei provvedimenti illegittimi e ha distinto la definitivit'a delle decisioni collegiali dall'esecutivita' degli atti.
Poteri degli uffici e autotutela dell'Istituto
Secondo i principi richiamati, gli uffici devono segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali gravi violazioni di legge rilevate nel vaglio delle decisioni prima dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali. Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio del potere di autotutela, puo' autorizzare gli uffici a non emettere il provvedimento conseguente qualora accerti che la decisione del Comitato competente sia viziata da illegittimita'.
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 dell'8 giugno 1990
In applicazione di tali principi, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha stabilito che i provvedimenti di sospensione delle decisioni dei Comitati Regionali con profili di illegittimita' sono adottati dai Dirigenti delle Sedi Regionali entro cinque giorni dalla data di assunzione delle decisioni stesse. I provvedimenti di sospensione devono essere trasmessi immediatamente al Comitato Amministratore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD), competente a vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni e sull'andamento della gestione.
Ruolo del Comitato Amministratore FPLD e termine di 90 giorni
Il Comitato Amministratore del FPLD decide, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, se dare esecuzione alla decisione del Comitato Regionale oppure annullarla. Decorso inutilmente tale termine, la decisione del Comitato Regionale diviene comunque esecutiva.
Adempimenti operativi e comunicazioni
I Dirigenti delle Sedi Regionali devono adottare un formale provvedimento di sospensione entro cinque giorni dalla decisione ritenuta illegittima, motivandolo e dandone comunicazione al Comitato Regionale e ai ricorrenti. Ai ricorrenti la sospensione viene notificata tramite la SAP competente, insieme alla decisione del Comitato Regionale, precisando che l'esecuzione resta sospesa in attesa della pronuncia del Comitato Amministratore FPLD. Il provvedimento va inoltre trasmesso immediatamente al Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza della Direzione Generale, con tutti gli elementi utili per l'esame della fattispecie. Dopo la decisione del Comitato Amministratore FPLD, gli uffici centrali la comunicano alla Sede Regionale, che provvede a sua volta alla notifica al Comitato Regionale e alla SAP per le successive comunicazioni all'interessato e gli ulteriori adempimenti di competenza.
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