Circolare numero 198 del 24-8-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce i principi della sentenza Cass. n. 849/1990 in materia di invalidità pensionabile. Stabilisce che, in caso di revoca o mancata conferma della pensione/assegno di invalidità e successiva reintegrazione dello stato invalidante, la prestazione va ripristinata dalla data di insorgenza del nuovo stato senza nuovo accertamento del requisito contributivo relativo. Per la nuova domanda di assegno presentata da ex titolare revocato o non confermato, invece, il requisito contributivo del quinquennio va verificato, considerando utili i periodi di godimento dell’assegno senza attività lavorativa. Le istruzioni si applicano ai casi futuri, a quelli pendenti e ai casi già definiti in difformità, che potranno essere riesaminati su domanda dell’interessato.
Adeguamento alle indicazioni della Cassazione su ripristino e nuova domanda di prestazioni di invalidità
Invalidità pensionabile: istruzioni applicative alla sentenza Cass. n. 849/1990
La circolare fornisce indicazioni operative per adeguare la prassi dell’Istituto ai principi espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 849/90 del 7 febbraio 1990 in materia di invalidità pensionabile. L’obiettivo è uniformare il trattamento dei casi di revoca o mancata conferma della prestazione e delle successive nuove domande, distinguendo chiaramente tra ripristino del trattamento e nuova concessione.
Ripristino della prestazione revocata o non confermata
Nel caso in cui una pensione di invalidità o un assegno di invalidità siano stati revocati o non confermati per cessazione dello stato invalidante, e successivamente venga accertata in sede di ricorso la sopravvenienza di un nuovo stato di invalidità, la prestazione deve essere ripristinata dal primo giorno del mese successivo all’insorgenza del nuovo stato invalidante. La circolare recepisce il principio della Suprema Corte secondo cui non è necessario procedere a un nuovo accertamento del requisito contributivo relativo.
Il requisito contributivo già verificato in occasione della domanda amministrativa originaria resta sufficiente. Questo vale anche quando la prestazione ripristinata risulti di misura superiore a quella richiesta al momento della prima concessione.
Domanda di assegno di invalidità da parte di ex titolare revocato o non confermato
Diversa è l’ipotesi in cui l’ex titolare di pensione o assegno di invalidità revocato o non confermato presenti una nuova domanda di assegno. In questo caso il riconoscimento del diritto è subordinato:
- alla sussistenza di un nuovo stato invalidante;
- al possesso del requisito contributivo relativo nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Per il calcolo del requisito contributivo, la Cassazione ha chiarito che devono essere considerati utili i periodi di godimento dell’assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa. La circolare richiama l’art. 1, comma 6, della legge n. 222/1984, interpretato come disposizione autonoma che consente tale computo.
Effetti del computo dei periodi di godimento dell’assegno
I periodi di percezione dell’assegno senza svolgimento di attività lavorativa valgono soltanto ai fini del raggiungimento del requisito contributivo del quinquennio. Resta invece esclusa la loro utilizzabilità per la determinazione della misura della prestazione.
Decorrenza, applicazione e riesame dei casi
Le istruzioni devono essere applicate:
- ai casi futuri;
- ai procedimenti già in corso di trattazione;
- ai casi già definiti in difformità, che devono essere riesaminati su domanda degli interessati.
La circolare conclude disponendo che tali casi vengano definiti in conformità ai principi illustrati, assicurando un trattamento uniforme delle fattispecie connesse alla revoca, mancata conferma o successiva nuova domanda di prestazioni di invalidità.
Punti principali
Principio generale: adeguamento alla sentenza Cassazione n. 849/1990
La circolare nasce per adeguare l’operato dell’Istituto ai principi affermati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 849/90 del 7 febbraio 1990, in una controversia relativa alla revoca di pensione di invalidità. La Direzione Generale ritiene ragionevolmente escluso un mutamento di indirizzo della Suprema Corte sulla materia e, quindi, impartisce istruzioni uniformi per l’applicazione dei criteri interpretativi enunciati dalla sentenza.
Ripristino della pensione o dell’assegno revocati o non confermati
Se, a seguito di ricorso amministrativo avverso revoca o mancata conferma per cessazione dello stato invalidante, viene accertata la sopravvenienza di un nuovo stato di invalidità, la prestazione deve essere concessa o ripristinata dal primo giorno del mese successivo all’insorgenza del nuovo stato invalidante. In tale ipotesi non occorre un nuovo accertamento del requisito contributivo relativo, poiché è sufficiente quello già verificato con riferimento alla domanda amministrativa originaria che aveva dato luogo al primo riconoscimento della prestazione. Questo principio vale anche se la prestazione eventualmente spettante risulti di misura superiore a quella originariamente richiesta.
Assenza di nuovo requisito contributivo nel ripristino
La Corte afferma che, nel caso di reintegrazione della soglia invalidante in epoca successiva alla revoca, il trattamento previdenziale di invalidità va ripristinato senza dover ricontrollare il requisito contributivo relativo. La circolare recepisce quindi l’orientamento secondo cui il requisito già accertato per la prima concessione resta valido anche per il ripristino conseguente al nuovo stato invalidante.
Nuova domanda di assegno di invalidità da ex titolare revocato o non confermato
Quando l’ex titolare di pensione o assegno di invalidità revocato o non confermato per cessazione dello stato invalidante presenti una nuova domanda di assegno, il diritto alla prestazione dipende sia dalla presenza di un nuovo stato invalidante sia dalla sussistenza del requisito contributivo relativo nel quinquennio precedente la data di presentazione della nuova domanda. In questo caso il requisito contributivo non si considera automaticamente soddisfatto come nell’ipotesi di ripristino della prestazione revocata.
Computo dei periodi di godimento dell’assegno ai fini del requisito contributivo
Per la nuova domanda di assegno di invalidità presentata da ex titolare della medesima prestazione revocata o non confermata, la Cassazione considera utili, ai fini del conseguimento del requisito contributivo nel quinquennio, i periodi di godimento dell’assegno durante i quali non sia stata prestata attività lavorativa. La circolare richiama l’art. 1, comma 6, della legge n. 222/1984, interpretato come norma autonoma, che consente di computare tali periodi ai fini della contribuzione richiesta dall’art. 4, comma 2, della stessa legge.
Limiti alla valutazione dei periodi di godimento dell’assegno
I periodi di godimento dell’assegno senza attività lavorativa sono utili solo per il conseguimento del requisito contributivo, ma non per la misura della prestazione. La circolare precisa quindi che tali periodi non possono essere valorizzati per incrementare l’importo dell’assegno.
Ambito temporale di applicazione e riesame dei casi pregressi
Le istruzioni devono essere applicate ai casi futuri e a quelli già in corso di trattazione. I casi già definiti in modo difforme devono essere riesaminati su domanda degli interessati e poi definiti conformemente ai principi indicati dalla circolare.
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