Circolare numero 200 del 30-8-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i ricorsi in materia di assegni familiari spettanti ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni devono essere decisi dalla speciale Commissione del Comitato provinciale prevista dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, presieduta dal rappresentante della categoria. Il chiarimento deriva dalla deliberazione n. 744 del 19 luglio 1990 del Comitato esecutivo e modifica le precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 61/1989. Le sedi INPS devono adeguarsi e trasmettere a tale Commissione i ricorsi ancora non definiti.
Competenza della speciale Commissione del Comitato provinciale sui ricorsi per assegni familiari dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Competenza sui ricorsi per assegni familiari dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
La circolare interviene per chiarire quale organo debba decidere i ricorsi relativi agli assegni familiari spettanti ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 585, nell'ambito del sistema contenzioso introdotto dall'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il chiarimento nasce da un problema interpretativo emerso in fase applicativa, legato alla specificità delle Commissioni speciali istituite presso i Comitati provinciali.
Quadro normativo e questione interpretativa
L'art. 46 della legge n. 88/1989 disciplina la decisione dei ricorsi in materia di prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e affida tali controversie a speciali Commissioni del Comitato provinciale composte anche da rappresentanti della categoria interessata. La questione posta riguardava se gli assegni familiari per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, pur essendo posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, rientrassero o meno nella competenza di tali Commissioni.
Deliberazione n. 744 del 19 luglio 1990
Il Comitato esecutivo, con deliberazione n. 744 assunta il 19 luglio 1990, ha stabilito che la competenza a decidere i ricorsi in materia di assegni familiari spetta alla speciale Commissione del Comitato provinciale prevista dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
La deliberazione si fonda su due considerazioni principali:
- l'espressione contenuta nell'art. 46, comma 1, lett. b), può essere riferita a tutte le prestazioni dovute alla categoria, compresi gli assegni familiari;
- l'attribuzione della competenza a una Commissione presieduta dal rappresentante della categoria è coerente con l'impostazione dell'articolo sulla ripartizione delle competenze in materia di ricorsi.
Conseguenze operative per le sedi
La circolare dispone che le sedi si adeguino a tale indirizzo applicativo. In concreto, devono trasmettere alle Commissioni speciali individuate dalla deliberazione i ricorsi sulla materia che non siano stati nel frattempo già definiti dalle Commissioni di cui all'art. 46, comma 2.
Aggiornamento delle precedenti istruzioni
In virtù di questo chiarimento, deve considerarsi modificato il secondo periodo del paragrafo 3, lettera B, della circolare n. 61 del 29 marzo 1989, che aveva fornito le prime istruzioni sull'applicazione delle norme in materia di contenzioso.
Punti principali
Problema interpretativo sulla competenza
Nell'attuazione dell'art. 46 della legge n. 88/1989 è sorto il problema di individuare quale organo fosse competente a decidere i ricorsi relativi agli assegni familiari per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prestazione prevista dalla legge n. 585/1967.
Decisione del Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo, con deliberazione n. 744 del 19 luglio 1990, ha stabilito che la competenza appartiene alla speciale Commissione del Comitato provinciale di cui all'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Fondamento della competenza
La deliberazione ritiene che l'espressione contenuta nell'art. 46, comma 1, lett. b), comprenda tutte le prestazioni dovute alla categoria, inclusi gli assegni familiari, anche se questi sono a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
Modifica delle istruzioni precedenti
La circolare precisa che, in conseguenza della deliberazione, deve intendersi modificato il secondo periodo del paragrafo 3, lettera B, della circolare n. 61 del 29 marzo 1989, che conteneva le prime istruzioni operative sul contenzioso.
Adempimenti delle sedi
Le sedi devono adeguarsi al nuovo indirizzo e inoltrare alle Commissioni speciali indicate nella deliberazione i ricorsi in materia che non siano già stati decisi dalle Commissioni previste dall'art. 46, comma 2.
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