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Legge

L.R. FVG 25/2014

Modifica alla legge regionale 6/2008 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e disposizioni in materia di finanza locale.

Normativa regionaleL.R. FVG 25/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina regionale sulla caccia fissando a un anno dal termine dell’annata venatoria il termine per accertare le violazioni sugli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio, applicandosi anche ai procedimenti sanzionatori già in corso. Interviene inoltre su una norma dell’assestamento di bilancio 2014, prevedendo l’impegno e la liquidazione nel 2014 o, in alternativa, dal 2015 secondo i fabbisogni di cassa comunicati.

Modifiche alla disciplina venatoria e alla finanza locale del Friuli Venezia Giulia

Modifiche in materia venatoria e di finanza locale

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 28 novembre 2014, n. 25 interviene su due ambiti distinti: da un lato aggiorna la disciplina sanzionatoria relativa all’attività venatoria; dall’altro modifica una disposizione dell’assestamento di bilancio 2014 in materia di risorse destinate a soggetti beneficiari della finanza locale.

Disciplina degli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio

Viene introdotto nella legge regionale 6/2008 un termine specifico per l’accertamento delle violazioni relative agli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio. In particolare, tali violazioni devono essere accertate entro un anno dal termine dell’annata venatoria cui il tesserino si riferisce. La previsione delimita temporalmente l’esercizio del potere sanzionatorio per questa fattispecie.

La nuova regola si applica anche ai procedimenti sanzionatori già in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Interventi sulla liquidazione di risorse di finanza locale

La legge sostituisce il comma 36 dell’articolo 10 della legge regionale 15/2014, stabilendo che le risorse richiamate da specifici commi della medesima norma devono essere:

  • impegnate entro l’anno 2014;
  • liquidate nello stesso anno, se compatibile con i vincoli del patto di stabilità e crescita e con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

Se ciò non è possibile, le risorse sono liquidate a favore dei soggetti beneficiari a decorrere dal 2015, in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dagli stessi all’Ufficio regionale competente.

Decorrenza ed efficacia

Le disposizioni del secondo articolo hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della Regione. La legge è entrata in vigore il 18 dicembre 2014.

Ambito territoriale

La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

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