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Legge

L.R. FVG 26/2014

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

Normativa regionaleL.R. FVG 26/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina il sistema Regione-autonomie locali in Friuli Venezia Giulia, istituendo e poi disciplinando la Centrale unica di committenza regionale, le funzioni associate e alcuni interventi finanziari e di riassetto territoriale. Gran parte della disciplina originaria sulle Unioni territoriali intercomunali è stata poi abrogata o superata; il testo vigente conserva soprattutto le norme sulla CUC regionale e pochi interventi transitori/finanziari puntuali.

Riordino del sistema Regione-autonomie locali e disciplina della CUC regionale nel Friuli Venezia Giulia

Riordino del sistema Regione-autonomie locali e Centrale unica di committenza regionale

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 26/2014 ha impostato il riordino del sistema delle autonomie locali, con una forte riforma dell’assetto associativo dei Comuni e un successivo spostamento del baricentro verso la centralizzazione della committenza regionale. Nel testo vigente restano soprattutto le disposizioni sulla Centrale unica di committenza regionale (CUC), oltre a poche norme puntuali di carattere finanziario e transitorio.

Disciplina vigente sulla Centrale unica di committenza regionale

La Regione istituisce la Centrale unica di committenza regionale per l’acquisizione di contratti pubblici a favore dell’Amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti locali. La CUC può operare anche a favore di società in house regionali, enti pubblici o altri soggetti autorizzati dalla Giunta, purché tramite apposita convenzione e per finalità di interesse regionale.

La CUC è qualificata come soggetto aggregatore e svolge una funzione di razionalizzazione della spesa, aggregazione della domanda, standardizzazione degli acquisti, monitoraggio dei consumi, trasparenza del mercato, semplificazione dei processi e miglioramento dell’efficienza amministrativa. Nei casi previsti dalla normativa statale sulla centralizzazione, essa svolge anche funzioni di stazione appaltante.

Ambito operativo e modalità di affidamento

La CUC opera mediante:

  • aggiudicazione di appalti pubblici;
  • stipula di contratti quadro;
  • consulenza e supporto nelle fasi di programmazione, gara ed esecuzione del contratto.

Le amministrazioni interessate possono aderire ai contratti quadro nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell’importo massimo. In alternativa, gli enti locali possono procedere autonomamente all’acquisizione di beni e servizi inclusi nel piano, anche per categorie merceologiche rilevanti ai fini della centralizzazione statale, ma rispettando i parametri prezzo/qualità dei contratti quadro e con corrispettivi inferiori a quelli aggiudicati dalla CUC.

È prevista la collaborazione dei soggetti utilizzatori nella progettazione delle iniziative, affinché la CUC raccolga i dati tecnici ed economici necessari; la Regione disciplina tale collaborazione con linee guida. Per i servizi che prevedono l’inserimento al lavoro di persone svantaggiate si applica la disciplina speciale richiamata dalla legge regionale 22/2019.

Pianificazione triennale e raccolta dei fabbisogni

La Regione adotta un Piano triennale delle attività di centralizzazione della committenza, approvato di norma entro il 31 gennaio di ogni anno e pubblicato sul sito istituzionale regionale e sul portale della CUC. Il Piano individua le iniziative di competenza della CUC, anche come soggetto aggregatore, e può essere revisionato.

Per alimentare la pianificazione:

  • i soggetti regionali trasmettono entro il 30 settembre dell’anno precedente il proprio piano triennale dei fabbisogni;
  • gli enti locali trasmettono entro il 31 ottobre dell’anno precedente i dati sui fabbisogni del triennio successivo.

La CUC analizza i fabbisogni ricevuti e propone le attività da inserire nel Piano, tenendo conto delle effettive capacità operative e dell’organico disponibile.

Rapporti con gli enti locali e oneri

La Regione promuove la concertazione con gli enti locali e garantisce la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali e dell’ANCI negli organismi previsti. I rapporti tra CUC ed enti locali sono disciplinati con linee guida.

Per le attività di centralizzazione della committenza non sono previsti oneri a carico degli enti locali, salvo le spese dirette della procedura di gara. La Regione favorisce inoltre forme di mobilità del personale del comparto unico e distacchi temporanei presso la CUC.

Incentivi per funzioni tecniche

Dal testo vigente emerge una disciplina specifica sugli incentivi per funzioni tecniche:

  • l’Amministrazione regionale può riconoscere gli incentivi ex art. 45 del d.lgs. 36/2023 per i contratti quadro e gli appalti su delega di competenza della CUC, nei limiti massimi previsti dalla norma statale;
  • i soggetti che si avvalgono della CUC versano alla Regione la quota di propria spettanza a titolo di compartecipazione agli incentivi;
  • i criteri e le modalità del versamento sono definiti con regolamento regionale.

Contratti quadro e appalti su delega

La CUC stipula contratti quadro con gli operatori economici selezionati. I soggetti destinatari possono aderirvi entro la durata di validità e nei limiti di importo del contratto.

Per i beni e servizi non ricompresi nei contratti quadro, la CUC può aggiudicare appalti su delega dei soggetti interessati. L’aggiudicazione avviene sulla base della pianificazione triennale, salvo la possibilità di attivare procedure urgenti per eventi imprevisti o imprevedibili.

Esclusioni dall’operatività della CUC

Sono escluse dall’ambito oggettivo della CUC:

  • la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali opera la società in house Insiel S.p.A.;
  • la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale, secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge regionale 27/2018.

Strumenti finanziari e supporto regionale

Le risorse statali attribuite alla Regione dal fondo di cui al decreto-legge 66/2014 sono destinate e ripartite dalla Giunta regionale per sostenere gli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi.

La Regione assicura inoltre le risorse umane e strumentali necessarie alla piena operatività della CUC e promuove la collaborazione con le altre centrali di committenza territoriali e con Consip.

Disposizioni transitorie e cronologia di efficacia ancora rilevante

La disciplina originaria della legge in materia di Unioni territoriali intercomunali, esercizio associato di funzioni comunali, trasferimento di funzioni provinciali e superamento delle comunità montane è stata in larga parte abrogata o superata.

Restano tuttavia rilevanti alcuni effetti temporali espressamente richiamati nel testo vigente:

  • la CUC opera a favore degli enti locali dall’1 gennaio 2016;
  • le strade provinciali sono trasferite alla Regione con effetto dall’1 luglio 2016, insieme alle funzioni del proprietario e di classificazione/declassificazione;
  • il testo vigente contiene anche alcune norme finanziarie limitate all’esercizio 2014-2016 e a specifici contributi comunali, oggi prive di utilità pratica generale.

Norme finanziarie e contributi puntuali ormai esauriti

La legge reca alcune previsioni puntuali su contributi e finanziamenti già riferiti a singoli interventi o esercizi finanziari, tra cui:

  • contributi straordinari per il Comune di San Quirino, destinati a una diversa finalità rispetto all’originaria assegnazione;
  • finanziamento straordinario al Comune di Arta Terme per interventi di sviluppo turistico;
  • accantonamenti per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione.

Si tratta di previsioni legate a procedimenti ed esercizi ormai conclusi, prive di rilevanza applicativa attuale.

Valutazione dell’attualità della legge

La parte originaria della riforma territoriale è oggi in larga misura superata da interventi successivi e da abrogazioni espresshe. Per l’uso professionale attuale, la legge conserva soprattutto interesse per la disciplina della Centrale unica di committenza regionale e per alcune regole di organizzazione e finanziamento ad essa collegate.

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