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Legge

L.R. FVG 24/2014

Soppressione dell’Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

Normativa regionaleL.R. FVG 24/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge sopprime, dal 4 dicembre 2014, l’Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, imponendo solo la chiusura di specifiche relazioni entro il 31 dicembre 2014 e la rideterminazione del compenso 2014. Modifica inoltre la copertura finanziaria delle funzioni del Garante regionale dei diritti della persona e contiene abrogazioni. Alcune disposizioni sono poi state abrogate o hanno esaurito i loro effetti.

Soppressione dell’Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici e modifiche a Garante regionale e Commissione pari opportunità

Soppressione dell’Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene sull’assetto degli organi regionali, sopprimendo l’Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici prevista dalla normativa sul servizio idrico integrato. La soppressione opera dalla data di entrata in vigore della legge, quindi dal 4 dicembre 2014.

Resta tuttavia fermo un adempimento finale a carico dell’Autorità soppressa: devono essere presentate entro il 31 dicembre 2014 le relazioni previste dall’articolo 19, comma 2, lettere k) e l), della legge regionale 13/2005.

Trattamento economico dell’Autorità soppressa

Per l’anno 2014 il compenso annuo lordo attribuito all’Autorità è rideterminato in ragione della durata effettiva dell’incarico. La disposizione riguarda quindi solo il periodo di effettiva operatività nel 2014 e non ha più applicazione attuale.

Modifiche alla disciplina del Garante regionale dei diritti della persona

La legge modifica l’articolo 16 della legge regionale 9/2014, relativo all’Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona, eliminando il riferimento al bilancio pluriennale 2014-2016 in due commi e inserendo una norma di copertura più stabile per gli esercizi successivi al 2014.

In particolare, per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall’articolo 6 della legge regionale 9/2014 sono posti a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Abrogazioni disposte dalla legge

La legge contiene un elenco di abrogazioni di precedenti disposizioni regionali, tra cui:

  • l’articolo 128 della legge regionale 17/2010;
  • i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 della legge regionale 22/2010;
  • il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 11/2011;
  • l’articolo 40 della legge regionale 10/2013.

Disposizioni non più vigenti o prive di rilievo attuale

Due articoli della legge risultano successivamente abrogati:

  • l’articolo 2 è stato abrogato dalla legge regionale 5/2016, con decorrenza dall’1 gennaio 2017;
  • l’articolo 4 è stato abrogato dalla legge regionale 10/2024.

Per effetto della soppressione dell’Autorità e dell’esaurimento dei relativi adempimenti economici e rendicontativi, la legge ha oggi un rilievo pratico sostanzialmente storico e non operativo.

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