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Legge

L.R. FVG 23/2014

Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale.

Normativa regionaleL.R. FVG 23/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Friuli Venezia Giulia riconosce il commercio equo e solidale e ne promuove la diffusione tramite informazione ai consumatori, sostegno a iniziative e progetti, istituzione di un elenco regionale delle organizzazioni, interventi divulgativi e formativi, giornata/fiera dedicata e relazioni periodiche al Consiglio. Le agevolazioni sono in regime de minimis; la disciplina finanziaria è riferita al solo anno 2014 e una disposizione è stata abrogata nel 2025.

Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale

Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale

La legge disciplina, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, il riconoscimento e il sostegno del commercio equo e solidale come forma di cooperazione economica e sociale. Il provvedimento mira sia a favorire consumi consapevoli sia a sostenere iniziative, soggetti e reti connessi al commercio equo solidale.

Finalità e impostazione generale

La Regione riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale, inteso come scambio commerciale con produttori prevalentemente di Paesi in via di sviluppo che valorizza produzioni, tradizioni e culture autoctone. La finalità è incentivare l’accesso al mercato dei produttori marginali, promuovere uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo cooperativo, attento ai diritti dei lavoratori.

Per perseguire tali obiettivi la Regione interviene principalmente tramite:

  • informazione dei consumatori per favorire acquisti responsabili;
  • sostegno, anche economico, a iniziative e progetti coerenti con la normativa regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale.

La Regione individua inoltre i prodotti e i soggetti del commercio equo e solidale e definisce gli interventi per lo sviluppo del settore in Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Definizione di commercio equo e solidale

Il commercio equo e solidale è qualificato come attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate, prevalentemente di Paesi in via di sviluppo, organizzata in forma collettiva per agevolarne l’accesso al mercato.

L’attività deve essere realizzata mediante accordi di lunga durata tra produttore e acquirente, con contenuti essenziali quali:

  • pagamento di un prezzo equo;
  • misure a carico dell’acquirente per il miglioramento progressivo della qualità dei prodotti o servizi, dei processi produttivi e per lo sviluppo della comunità locale;
  • rispetto dell’ambiente, anche tramite produzioni biologiche, materiali riciclabili e processi a basso impatto;
  • trasparenza della filiera anche verso i terzi;
  • obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, remunerazione adeguata e rispetto dei diritti sindacali, in conformità agli standard OIL.

Le attività di distribuzione e promozione svolte da ONLUS, associazioni, fondazioni e comitati al di fuori della loro attività istituzionale restano soggette alla disciplina regionale sul commercio e sulla somministrazione di alimenti e bevande.

Prezzo equo

Il prezzo è considerato equo quando deriva da un processo fondato su dialogo, trasparenza e responsabilità reciproca ed è proposto dal produttore, con eventuali modifiche concordate con l’acquirente dopo una valutazione congiunta della sua adeguatezza.

Il prezzo deve inoltre essere tale da:

  • generare per l’impresa del produttore un reddito destinato agli investimenti;
  • consentire una remunerazione adeguata dei lavoratori;
  • coprire gli altri costi connessi agli obblighi contrattualmente assunti.

Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale

I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati tramite:

  • provenienza da un’organizzazione del commercio equo e solidale accreditata ai sensi della disciplina regionale;
  • certificazione rilasciata dagli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) mediante marchio di garanzia.

Elenco regionale delle organizzazioni

Presso la struttura regionale competente è istituito l’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale. L’iscrizione è riservata a soggetti senza scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, con statuto a base democratica e operanti stabilmente nel territorio regionale.

Possono iscriversi le categorie di soggetti che:

  • possiedono l’accreditamento rilasciato dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi, nel rispetto della Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale;
  • stipulano gli accordi con i produttori previsti dalla legge;
  • svolgono congiuntamente distribuzione e promozione di prodotti e/o servizi a prezzo equo e solidale, educazione e informazione sui temi del commercio equo, del divario Nord/Sud, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico, nonché formazione degli operatori e/o dei produttori in Italia o all’estero.

Le attività possono essere svolte da soggetti costituiti in qualsiasi forma, ma l’iscrizione nell’elenco è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla legge.

Interventi regionali di promozione e sostegno

La Regione promuove e sostiene una serie di interventi per la diffusione del commercio equo e solidale, tra cui:

  • iniziative divulgative e di sensibilizzazione verso consumi responsabili e attenti agli effetti sociali e ambientali della produzione e commercializzazione;
  • iniziative di informazione sui soggetti iscritti nell’elenco regionale e sui prodotti del settore;
  • azioni educative nelle scuole sul consumo consapevole e sulle implicazioni delle scelte di consumo;
  • formazione di operatori e volontari delle organizzazioni;
  • una sezione dedicata nel portale regionale;
  • utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nelle attività degli enti pubblici, nel rispetto della normativa sugli acquisti di beni e servizi;
  • iniziative di cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei produttori.

Giornata regionale e fiera

Per promuovere conoscenza e diffusione del settore, la Regione patrocina:

  • la giornata del commercio equo e solidale, promossa annualmente dai soggetti iscritti nell’elenco regionale come momento di incontro con la comunità regionale;
  • una fiera per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.

Attuazione, criteri di accesso e finanziamenti

La disciplina attuativa è demandata a un regolamento regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Il regolamento deve definire:

  • requisiti e modalità di iscrizione nell’elenco regionale, nonché ipotesi di sospensione e cancellazione;
  • tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
  • criteri di riparto delle risorse tra gli interventi relativi alla diffusione del commercio equo e solidale e alla giornata/fiera.

Controllo e monitoraggio

Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della legge e valuta i risultati degli interventi. A tal fine la Giunta regionale deve presentare con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell’anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa contenente almeno:

  • numero e tipologia delle organizzazioni iscritte nell’elenco regionale, con indicazione dei soggetti finanziati;
  • ordine di priorità seguito nel finanziamento e criteri di ripartizione delle risorse, con indicazione delle iniziative finanziate;
  • attività svolte, risultati conseguiti ed eventuali proposte delle organizzazioni.

Regime degli aiuti e disciplina transitoria

Tutte le agevolazioni previste sono concesse in conformità alla normativa de minimis.

In via transitoria, fino all’istituzione dell’elenco regionale, possono accedere ai finanziamenti:

  • i soggetti senza scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, con statuto a base democratica, operanti stabilmente in Regione, iscritti nel registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES) oppure con il commercio equo e solidale quale punto fondamentale dello statuto e operanti in Friuli Venezia Giulia da almeno tre anni;
  • i soggetti riconosciuti come Bottega del Mondo ai sensi della disciplina regionale sul commercio e sulla somministrazione.

Norme finanziarie e stato di vigenza

La copertura finanziaria originaria è riferita alle finalità degli articoli sulla diffusione del commercio equo e solidale e sulla giornata/fiera, con stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2014. Tale previsione ha quindi carattere storico e non introduce una disciplina finanziaria permanente.

Una disposizione della legge è stata espressamente abrogata nel 2025; pertanto il testo vigente deve essere letto tenendo conto di tale abrogazione.

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