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Legge

L.R. Sardegna 7/2016

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 7/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale interviene sulla l.r. Sardegna n. 2/2016 sul riordino delle autonomie locali, aggiornando composizione e regole di funzionamento di unione di comuni, organi metropolitani e provinciali, voto ponderato, mobilità del personale, uffici stampa e Conferenza Regione-enti locali. Prevede inoltre un’eccezione per il Comune di Burcei e disposizioni applicative con decorrenze specifiche per alcune modifiche.

Modifiche al riordino delle autonomie locali della Sardegna

Modifiche al riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

La legge regionale interviene sulla disciplina già dettata dalla l.r. Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2, aggiornandone alcuni profili organizzativi e funzionali. Le modifiche riguardano in particolare unioni di comuni, organi metropolitani e provinciali, criteri di voto ponderato, mobilità del personale, uffici stampa e composizione della Conferenza permanente Regione-enti locali.

Unioni di comuni e deroga per Burcei

La norma introduce una deroga espressa per il Comune di Burcei, che, per le particolari condizioni geografiche di isolamento, non è obbligato ad associarsi in un’unione di comuni. L’adempimento degli obblighi di gestione associata previsti dall’articolo 15 della l.r. n. 2/2016 può essere assolto mediante convenzioni con altri comuni o con la Città metropolitana di Cagliari.

Dirigenti apicali e segretari comunali e provinciali

Viene precisato che, nei commi 5 e 6 dell’articolo 14 della l.r. n. 2/2016, il riferimento ai segretari comunali e provinciali riguarda quelli “in servizio”. La modifica chiarisce quindi l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina.

Consiglio metropolitano: composizione e decorrenza

Il consiglio metropolitano è rideterminato nella composizione formata dal sindaco metropolitano e da quattordici consiglieri. La nuova disciplina si applica solo dalle elezioni del consiglio metropolitano successive all’entrata in vigore della legge, con effetto quindi non immediato sul primo rinnovo eventualmente già in corso.

Consiglio provinciale: composizione

La legge sostituisce la regola sulla composizione del consiglio provinciale, prevedendo che esso sia formato:

  • dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti;
  • dal presidente della provincia e da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

Voto ponderato: criterio per il dato demografico

Ai fini del calcolo del voto ponderato, il numero degli abitanti è quello risultante dai dati ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di indizione delle elezioni. La disposizione individua quindi in modo espresso la base demografica da utilizzare.

Mobilità del personale delle province

In materia di mobilità del personale provinciale vengono abrogate le parole che richiamavano specifiche disposizioni della legge di stabilità 2015 e della legge di stabilità 2016. Il testo consolidato risulta così depurato da quel rinvio testuale.

Energia e funzioni agli enti locali

È abrogata la lettera c) del comma 1 dell’articolo 48 della l.r. n. 2/2016; in conseguenza è abrogata anche la lettera f-bis del comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 12 giugno 2006, n. 9, relativa al conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.

Uffici stampa: trattamento economico e missione

Per gli uffici stampa, la disciplina dell’articolo 71 della l.r. n. 2/2016 viene modificata eliminando la clausola “fatte salve condizioni più favorevoli”. È inoltre precisato che l’applicazione del contratto nazionale giornalistico deve avvenire nella sua interezza, ma tenendo comunque conto, nella determinazione dei trattamenti economici e di missione, delle disposizioni di contenimento della spesa sul personale del pubblico impiego.

Conferenza permanente Regione-enti locali

La rappresentanza degli enti locali nella Conferenza permanente Regione-enti locali viene rideterminata prevedendo:

  • quattro rappresentanti del coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna, designati tra sindaci in carica;
  • il presidente dell’ANCI;
  • il rappresentante dell’associazione degli enti di area vasta.

Entro dieci giorni dall’entrata in vigore della nuova disciplina, la composizione della Conferenza deve essere adeguata a quanto previsto dalla norma modificata.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS. Alcune modifiche, in particolare quella sul consiglio metropolitano, producono effetti solo dalle elezioni successive all’entrata in vigore.

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