L.R. Sardegna 9/2016
Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge organizza in Sardegna il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, istituisce l’ASPAL e definisce funzioni, livelli essenziali, collocamento mirato, strumenti di attivazione, formazione, autoimpiego e misure per disabilità e inclusione. Entrata in vigore: 19 maggio 2016. Alcune disposizioni transitorie e di riordino hanno avuto applicazione limitata nel tempo.
Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro in Sardegna
Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro in Sardegna
La legge, applicabile nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, riordina competenze, organizzazione e strumenti del sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. Definisce il ruolo della Regione, istituisce l’ASPAL e disciplina livelli essenziali, collocamento mirato, formazione, autoimpiego e misure di inclusione lavorativa.
Oggetto, finalità e principi generali
La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto della persona e orienta l’azione pubblica a promuovere occupazione, attivazione e occupabilità, garantendo servizi gratuiti, integrazione tra soggetti pubblici e privati, presa in carico degli utenti, condizionalità tra sostegni al reddito e disponibilità al lavoro, sostegno all’autoimpiego, pari opportunità di genere, contrasto al lavoro nero e al precariato, tutela delle persone con disabilità e delle altre categorie fragili, nonché semplificazione amministrativa e monitoraggio delle politiche.
Sistema regionale dei servizi per il lavoro
La Regione esercita indirizzo politico, programmazione e governo del sistema regionale dei servizi per il lavoro, in raccordo con la rete nazionale. Il sistema comprende soggetti istituzionali regionali e i soggetti privati accreditati o autorizzati secondo la normativa vigente. L’accesso ai servizi è gratuito e deve avvenire nel rispetto di trasparenza, non discriminazione e pari opportunità.
Accreditamento dei servizi e degli enti di formazione
La Regione può attuare le funzioni direttamente oppure tramite soggetti accreditati, nei limiti previsti dalla normativa statale. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve definire con deliberazione il regime regionale di accreditamento dei servizi per il lavoro e istituire l’albo regionale dei soggetti accreditati. Con le stesse modalità provvede anche all’accreditamento degli enti di formazione, nel quadro delle linee guida statali.
Competenze regionali, programmazione e livelli essenziali delle prestazioni
La Regione definisce la strategia regionale per il lavoro, gli obiettivi annuali e le priorità della politica regionale, assicura i livelli essenziali delle prestazioni, verifica gli standard di servizio e garantisce una rete diffusa di uffici aperti al pubblico. Può dettare criteri generali per omogeneizzare i servizi, semplificare le procedure e rafforzare monitoraggio e valutazione. Inoltre esercita funzioni di mediazione nei conflitti collettivi, gestisce gli esami congiunti nelle procedure di integrazione salariale straordinaria e di licenziamento collettivo su base regionale, interviene nella mobilità nella pubblica amministrazione e cura l’analisi tecnica per l’inserimento nelle liste di mobilità.
Programmazione degli interventi
La Giunta regionale definisce, con deliberazione adottata secondo il procedimento previsto dalla legge, le linee di intervento in coerenza con Programma regionale di sviluppo, programmazione europea e indirizzi nazionali. La deliberazione fissa obiettivi annuali, strumenti, destinatari, indicatori e criteri di valutazione delle risorse regionali, statali ed europee, potendo prevedere ulteriori livelli essenziali delle prestazioni. La programmazione tiene conto delle risultanze della Conferenza regionale e dei dati dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro.
Partecipazione istituzionale e sociale
È istituita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, che assicura il concorso delle parti sociali alla definizione degli indirizzi e delle scelte programmatiche. La commissione è presieduta dall’Assessore competente e composta da rappresentanti sindacali, datoriali, del terzo settore, della scuola, della formazione professionale, delle università, della parità di genere, dell’ANCI, delle associazioni delle persone con disabilità e dei soggetti accreditati. Le designazioni devono pervenire entro 30 giorni; la durata coincide con la legislatura; i componenti non percepiscono compensi salvo rimborso spese. È previsto un comitato ristretto interno e un regolamento di funzionamento. Inoltre la Regione promuove annualmente la Conferenza regionale per le politiche del lavoro, quale sede di confronto con istituzioni e parti economico-sociali.
Sistema informativo regionale e osservatorio del mercato del lavoro
La Regione realizza il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e della formazione professionale, nelle more dell’implementazione del sistema informativo unico statale. Il sistema serve per accesso ai servizi, fascicolo elettronico del lavoratore, statistiche e monitoraggio, e deve essere interoperabile con i sistemi regionali, statali ed enti locali. L’Assessorato competente, in coordinamento con ANPAL, definisce il sistema e si avvale dell’ASPAL per la gestione operativa. L’ASPAL svolge anche le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro, con analisi, monitoraggio, raccolta dei fabbisogni professionali e formativi, verifica dei livelli essenziali, pubblicazione di dati open data e rapporti trimestrali.
ASPAL: istituzione, natura e funzioni
È istituita l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, come organismo tecnico regionale dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. L’ASPAL eroga i servizi per il lavoro, gestisce le misure di politica attiva, cura i compiti affidati dalla Giunta e funge da collegamento con l’ANPAL. Opera secondo la programmazione e gli indirizzi regionali, sotto controllo e vigilanza regionali, e l’Assessore assegna con decreto obiettivi, risorse e modalità di verifica.
Centri per l’impiego
L’ASPAL è articolata in centri per l’impiego aperti al pubblico, nei quali confluiscono CSL, CESIL e agenzie di sviluppo locale. I centri erogano servizi per il lavoro e misure di politica attiva e possono fungere da poli territoriali integrati anche con servizi socio-assistenziali e previdenziali. Svolgono, tra l’altro, presa in carico, profilazione, orientamento, patto di servizio, ricerca attiva, orientamento specialistico, autoimpiego, formazione, accompagnamento al lavoro, tirocini, apprendistato, mobilità territoriale, conciliazione vita-lavoro, misure per fasce deboli, servizi alle imprese e altri compiti affidati dall’ASPAL. Gestiscono inoltre collocamento mirato delle persone con disabilità e avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni per i profili con sola scuola dell’obbligo. I servizi devono rispettare gli standard ANPAL.
Organi, direzione, bilancio e risorse dell’ASPAL
Gli organi dell’ASPAL sono il direttore dell’Agenzia e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale è legale rappresentante, coordina, dirige e controlla, predispone programma annuale, bilancio e dotazione organica, assegna risorse e incarichi dirigenziali e presenta una relazione annuale. È scelto con procedura pubblica tra laureati con esperienza almeno quinquennale in posizioni dirigenziali e ha incarico di durata non superiore alla legislatura, con contratto di diritto privato. Il collegio dei revisori è composto da tre iscritti al Registro dei revisori legali, dura cinque anni ed esercita le funzioni di controllo contabile previste dalla legge regionale di riferimento. Le entrate dell’ASPAL derivano da contributo annuo, fondi europei/statali/regionali, proventi di attività e altri introiti. Bilancio di previsione e rendiconto sono approvati dalla Giunta.
Livelli essenziali delle prestazioni e servizi garantiti
La Regione garantisce nel proprio territorio i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro. In particolare assicura presenza e funzionalità degli uffici territoriali, percorsi di inserimento e reinserimento, attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali secondo il principio di condizionalità, collocamento mirato delle persone con disabilità, avviamento a selezione nella pubblica amministrazione, presa in carico e convocazione entro tempi certi, profilazione, patto di servizio personalizzato, assistenza alla ricollocazione tramite assegno individuale e funzionalità del nodo informativo regionale. Per tali finalità stipula una convenzione con il Ministero del lavoro che disciplina rapporti e obblighi con lo Stato, tenendo conto delle peculiarità territoriali sarde.
Presa in carico, patto di servizio e fascicolo elettronico
I centri per l’impiego convocano i lavoratori per la profilazione e stipulano un patto di servizio personalizzato. Il patto contiene gli elementi previsti dalla normativa statale, un piano di ricerca del lavoro e l’impegno a partecipare a iniziative di orientamento, formazione, riqualificazione, tirocini, accettazione di offerte congrue e attività di pubblica utilità. Le modalità e i tempi di convocazione seguono la disciplina statale, con possibilità di adeguamenti regionali. I centri rilasciano il fascicolo elettronico del lavoratore, accessibile gratuitamente in via telematica, contenente dati su percorsi educativi e formativi, periodi lavorativi, provvidenze e contributi.
Assegno di ricollocazione
La Regione adotta l’assegno individuale di ricollocazione come strumento di politica attiva per l’accompagnamento al lavoro, con importo variabile in funzione del profilo di occupabilità. È rilasciato ai disoccupati percettori di NASpI secondo la disciplina statale ed è spendibile presso centri per l’impiego o soggetti accreditati. I servizi devono essere programmati e strutturati secondo le migliori tecniche del settore; le informazioni sull’uso e sugli esiti del servizio sono trasmesse secondo le regole statali. La Regione può estendere lo strumento ad altre categorie di lavoratori con proprie risorse.
Tirocini extracurriculari, apprendistato e formazione professionale
La legge promuove il tirocinio extracurriculare come strumento di orientamento, formazione e acquisizione di competenze. La Giunta regionale ne disciplina la regolamentazione sulla base delle linee guida nazionali, con riferimento a tirocinio formativo e di orientamento, di inserimento o reinserimento, per persone svantaggiate e disabili, tirocinio atipico e tirocinio estivo. I centri per l’impiego e i soggetti accreditati lo inseriscono nel patto di servizio e possono essere previsti finanziamenti regionali.
L’apprendistato è valorizzato come canale privilegiato del sistema duale formazione-lavoro; la Giunta ne disciplina l’attuazione per le tre tipologie previste dalla normativa vigente. Anche l’apprendistato deve essere inserito in un percorso strutturato nel patto di servizio.
La Regione persegue l’integrazione tra politiche del lavoro e formazione professionale, garantendo una distribuzione equilibrata delle sedi formative. Nella definizione dell’offerta formativa la Giunta deve prevedere criteri per riservare una quota congrua alle persone in cerca di occupazione selezionate dai centri per l’impiego. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta avrebbe dovuto presentare un disegno di legge per una nuova disciplina della formazione professionale e per l’integrazione con le misure della legge e con il sistema dell’istruzione.
Misure di inserimento lavorativo e condizionalità
La Regione promuove programmi mirati per l’inserimento o reinserimento lavorativo delle categorie più svantaggiate, combinando tirocini, voucher formativi, assegno di ricollocazione o bonus occupazionali e misure di accompagnamento alla pensione. Tutte le misure sono inserite nel patto di servizio, hanno tempi definiti e sono soggette al principio di condizionalità. La Giunta disciplina l’applicazione a favore di soggetti svantaggiati, inclusi lavoratori stranieri, ex detenuti e persone con disabilità psichica.
Autoimpiego e nuova imprenditorialità
La Regione promuove e sostiene l’autoimpiego e l’avvio di attività imprenditoriali e di lavoro autonomo con prospettive di medio-lungo periodo, con particolare attenzione ai settori a maggior crescita, alle iniziative di donne, giovani, lavoratori espulsi dal mercato e altri soggetti svantaggiati. Il sostegno comprende orientamento e consulenza nelle fasi di progettazione e avvio. La Giunta disciplina modalità di attuazione e finanziamento, anche tramite accesso al credito e fondi di rotazione. Le misure devono rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato.
Politiche locali per l’occupazione e cantieri comunali
La legge disciplina i criteri e le procedure di assunzione nei cantieri comunali e in altri interventi finanziati da specifiche leggi regionali. I cantieri sono rivolti ai disoccupati e finalizzati a migliorare l’occupabilità. I criteri devono garantire pari opportunità e rotazione, tenere conto della durata della disoccupazione, del reddito ISEE, della residenza nei comuni interessati e di limiti alla durata e alla replicabilità. La disciplina vigente include anche interventi relativi a specifiche leggi finanziarie e all’assestamento di bilancio 2024-2026.
Utilizzo diretto di lavoratori beneficiari di sostegno al reddito
I lavoratori in costanza di rapporto di lavoro che fruiscono di ammortizzatori sociali possono essere chiamati a svolgere attività di pubblica utilità sotto direzione di amministrazioni pubbliche, secondo la disciplina statale. L’ASPAL stipula convenzioni con le amministrazioni interessate sulla base della convenzione quadro ANPAL. Le misure possono essere estese anche a disoccupati ultrassessantenni che non abbiano ancora maturato la pensione, e la Giunta può estenderle ad altri beneficiari di ammortizzatori sociali. L’utilizzazione non costituisce rapporto di lavoro. È prevista anche la certificazione delle competenze acquisite tramite servizio civile regionale e lavori di pubblica utilità.
Parità di genere, conciliazione e ruolo della consigliera di parità
La Regione promuove la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e servizi per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura. Sperimenta misure di welfare aziendale, lavoro flessibile e telelavoro, e incentiva progetti sperimentali di enti pubblici o imprese. Promuove campagne informative e azioni positive per superare le disparità nell’accesso, nella formazione, nella carriera e nella retribuzione. Presso l’Assessorato competente devono essere assicurati spazi e dotazioni per il consigliere o la consigliera di parità.
Sicurezza, regolarità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese
La Regione promuove un sistema integrato di sicurezza del lavoro e miglioramento della qualità lavorativa, con funzioni di indirizzo e coordinamento. Prevede azioni per standard di sicurezza più elevati, benessere psico-fisico, incentivi a favore delle imprese che migliorano igiene e sicurezza, e attenzione a genere, età, immigrati e organizzazione del lavoro. Sostiene inoltre campagne informative, formazione degli operatori, accordi con soggetti autorizzati alla somministrazione/intermediazione e con le parti sociali per condizioni di tutela più favorevoli. Sul piano della regolarità, la Regione promuove legalità, contrasto al lavoro sommerso, cooperazione tra istituzioni e accesso al credito per percorsi di emersione. Promuove anche la responsabilità sociale delle imprese come leva di qualità del lavoro e coesione sociale.
Potenziamento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione
L’ASPAL è autorizzata, nei limiti delle risorse e delle facoltà assunzionali, ad assumere personale con competenze specifiche per garantire un’effettiva fruizione dei servizi da parte di soggetti a rischio di esclusione, come lavoratori stranieri e beneficiari di redditi di inclusione. La Giunta determina numero e profili professionali, con conseguente rideterminazione della dotazione organica.
Integrazione sociale, disabilità e Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità
La Regione disciplina l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel rispetto della legge n. 68 del 1999 e delle linee guida statali. L’ASPAL gestisce la materia e i centri per l’impiego sono gli uffici competenti per i servizi. Essi tengono elenchi e graduatorie, avviano al lavoro, predispongono preselezioni, stipulano convenzioni di inserimento mirato, raccolgono dati e verificano gli interventi. La Giunta definisce i criteri per le graduatorie e, per alcuni centri selezionati, anche autorizzazioni, esoneri, compensazioni territoriali, trasmissione telematica delle comunicazioni e stipula di convenzioni con datori di lavoro, anche in forma quadro.
Per l’inserimento mirato opera un comitato tecnico composto da dirigente ASPAL, esperto sociale e medico legale ASL, senza compensi salvo rimborso spese. L’ASPAL coordina le attività e gestisce quelle di dimensione regionale.
È istituito il Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, destinato a programmi di inserimento e rafforzamento del collocamento mirato. Il fondo finanzia contributi a enti che sostengono l’integrazione lavorativa, rimborsi per accomodamenti ragionevoli e tecnologie di telelavoro, rimozione di barriere e figura del responsabile dell’inserimento lavorativo, oltre ad altre provvidenze. È alimentato da risorse statali, sanzioni, versamenti obbligatori non destinati al fondo statale, contributi privati e risorse regionali. La Giunta approva un programma annuale; è istituito un Comitato regionale del fondo con funzioni propositive. Presso l’Assessorato è inoltre istituito l’albo regionale per le convenzioni di collocamento mirato.
Trasferimento di funzioni, personale e riordino amministrativo
Dal 1° luglio 2016 la Regione subentra alle province nelle funzioni già attribuite dalla previgente legge regionale sui servizi per il lavoro. La Giunta adotta un piano di subentro che disciplina trasferimento di funzioni, personale, risorse finanziarie, beni mobili e immobili, contratti, contenzioso e procedimenti in corso, nonché l’inquadramento del personale trasferito e le eventuali misure perequative.
È trasferito all’ASPAL il personale impiegato nelle funzioni dei servizi per il lavoro, compreso il personale già transitato dalle strutture statali alle province e il personale di ruolo provinciale impiegato esclusivamente nel sistema dei servizi e delle politiche attive del lavoro, con alcune esclusioni per chi va in quiescenza entro il 31 dicembre 2016. Sono previsti il subentro nei contratti a termine e nei rapporti di collaborazione esclusivi, nonché il mantenimento in servizio di personale impiegato in programmi precedenti. La Regione attiva procedure per il superamento del precariato, nel rispetto della normativa statale, prorogando o rinnovando i contratti fino alla conclusione delle stabilizzazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. È previsto anche l’inquadramento nei ruoli regionali del personale trasferito, con salvaguardia di alcune voci retributive, secondo l’accordo del 14 novembre 2019.
Piano straordinario di formazione e previdenza complementare
Per migliorare qualità e standard dei servizi, gli assessorati competenti e l’ASPAL adottano un piano straordinario di formazione per qualificare, riqualificare e aggiornare gli operatori dei servizi per il lavoro, anche con risorse FSE. La Giunta presenta inoltre un disegno di legge sulla previdenza complementare dei dipendenti del sistema Regione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Lavoratori socialmente utili
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta approva un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili iscritti nell’elenco regionale istituito nel 2014.
Clausola valutativa e monitoraggio
Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e valuta gli effetti sulla crescita dell’occupazione. La Giunta deve presentare entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento, sulle risorse impiegate, sui soggetti coinvolti, sui beneficiari, sulle criticità e sui risultati. Dal 2018 la relazione integra anche gli esiti di studi sperimentali, ove fattibili. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore la Giunta presenta un programma triennale di valutazione per individuare le misure da analizzare. Dati e documenti devono essere accessibili al pubblico.
Disposizioni di coordinamento, abrogazioni e disciplina finanziaria
La legge modifica alcune disposizioni su cooperative sociali, interventi comunali a favore di cittadini destinatari di sostegni economici, e sostituisce nella normativa di vigilanza regionale il riferimento all’Agenzia regionale per il lavoro con l’ASPAL. Sono abrogate la legge regionale sul Fondo per l’occupazione dei diversamente abili, la previgente legge regionale sui servizi per il lavoro del 2005 e una disposizione della legge finanziaria 2012.
Gli oneri complessivi sono coperti con le risorse iscritte nei bilanci regionali, con specifiche quantificazioni per alcuni articoli e capitoli di spesa. L’entrata in vigore è fissata al giorno della pubblicazione nel BURAS, quindi al 19 maggio 2016. Alcune disposizioni transitorie hanno avuto efficacia solo per periodi determinati, come il subentro delle funzioni dal 1° luglio 2016, le procedure di stabilizzazione e i termini per atti della Giunta previsti nei primi mesi/anni di applicazione.
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