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Legge

L.R. Sardegna 4/2016

Disposizioni in materia di tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna

Normativa regionaleL.R. Sardegna 4/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sardegna produzione e vendita del pane, distinguendo pane fresco, conservato e ottenuto da prodotto intermedio, e introduce obblighi informativi ed etichettatura. Prevede responsabile produttivo con formazione o requisiti equivalenti, un contrassegno regionale per il pane fresco, un registro delle specialità tradizionali, misure contro l’abusivismo, sanzioni e norme transitorie per i panifici già attivi.

Tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna

Tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna

La legge disciplina, nel solo territorio della Sardegna, l’attività di produzione e vendita del pane, con l’obiettivo di tutelare il consumatore, sostenere l’innovazione del settore e valorizzare le tipologie da forno tradizionali dell’isola.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina richiama le definizioni statali di panificio, pane fresco e pane conservato previste dal decreto-legge n. 223 del 2006 e relative disposizioni attuative. Viene inoltre definita l’impresa di panificazione come l’azienda organizzata dall’imprenditore per la produzione di pane, impasti, prodotti da forno dolci e salati e prodotti assimilati o affini.

Esercizio dell’attività di panificazione

L’apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a DUAAP da presentare al SUAP territorialmente competente. L’attività deve svolgersi nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza sul lavoro.

Responsabile dell’attività produttiva e formazione

Ogni panificio, e ogni impianto di produzione con laboratorio di panificazione, deve avere un responsabile dell’attività produttiva, individuato tra titolare, collaboratore familiare, socio o lavoratore dell’impresa e designato all’atto della DUAAP. Il responsabile garantisce il rispetto delle buone pratiche professionali, l’uso corretto delle materie prime, l’osservanza delle norme igieniche e di sicurezza e la qualità del prodotto finito.

Il responsabile deve frequentare un corso di formazione accreditato dalla Regione, erogato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative anche con il supporto delle agenzie regionali. La Giunta regionale ne definisce contenuti e durata; almeno il 60% deve consistere in tirocinio presso un panificio.

È previsto l’esonero dalla formazione per chi:

  • abbia lavorato per almeno tre anni in un’impresa di panificazione come operaio panettiere o con qualifica superiore;
  • abbia esercitato per almeno tre anni l’attività di panificazione come titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d’opera con mansioni produttive;
  • sia in possesso di diploma di qualifica professionale attinente, con un anno di attività lavorativa nel settore, oppure due anni se il diploma è stato conseguito prima della maggiore età.

Modalità di vendita e informazione al consumatore

Il pane fresco deve essere venduto entro la giornata in cui si conclude il processo produttivo. Il pane ottenuto da prodotto intermedio di panificazione deve essere esposto in scaffali distinti dal pane fresco e recare le indicazioni di etichettatura previste dalla normativa vigente, oltre alla dicitura specifica e all’indicazione del metodo di conservazione.

Il pane conservato va venduto in comparti separati dal pane fresco, previo confezionamento ed etichettatura conformi alla normativa comunitaria e nazionale.

È vietato usare le denominazioni “pane fresco” o “pane conservato” per prodotti che differiscano sostanzialmente, per composizione o procedimento produttivo, da quelli definiti dalla legge. Per il pane precotto o congelato il venditore deve esporre l’etichetta con l’indicazione del luogo di provenienza e della ragione o denominazione sociale del produttore. È inoltre consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, in costruzioni stabili e in negozi mobili, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e dei requisiti dell’ordinanza ministeriale del 3 aprile 2002.

Contrassegno regionale per il pane fresco

La Regione istituisce un contrassegno regionale che attesta la vendita di pane fresco. I soggetti autorizzati devono esporre al pubblico le indicazioni di etichettatura previste dalla normativa vigente e specificare modalità di cottura, origine della materia prima e tipologia di farina e lievito impiegati.

Registro regionale delle specialità da forno tipiche

Presso l’Assessorato competente in materia di artigianato è istituito il Registro regionale delle specialità da forno tipiche della tradizione della Sardegna. Vi confluiscono:

  • le specialità già identificate dalla Regione come prodotti tradizionali ai sensi della normativa statale e inserite negli elenchi regionale e nazionale;
  • le specialità riconosciute come DOP, IGP o STG secondo la normativa dell’Unione europea.

La Regione approva i disciplinari di produzione delle specialità tradizionali ai fini dell’accesso al marchio collettivo di qualità previsto dalla legge regionale sull’agricoltura e sviluppo rurale. Inoltre la Giunta istituisce un tavolo tecnico con compiti di elaborazione di strategie per agevolare i produttori locali nelle procedure di riconoscimento DOP, IGP e STG.

Valorizzazione della filiera e contrasto all’abusivismo

La Regione valorizza la filiera delle tipologie da forno tradizionali tramite accordi o programmi di filiera che coinvolgano agricoltori, produttori, panificatori, molitori, rivenditori e consumatori finali. La Giunta regionale definisce gli indirizzi generali degli accordi, con attenzione a trasparenza, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale. Può inoltre promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sul consumo consapevole del pane.

Per il contrasto all’abusivismo e alla concorrenza sleale, la Giunta sottoscrive protocolli con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e con gli organi di controllo.

Vigilanza e sanzioni

La vigilanza sull’applicazione della legge è affidata ad ASL e comuni, ai quali spettano i proventi delle sanzioni amministrative. Sono previste sanzioni da 1.000 a 4.000 euro per la mancata formazione o per l’assenza dei requisiti del responsabile produttivo, per ciascuna violazione degli obblighi sulla vendita del pane, e da 250 a 1.000 euro per il mancato rispetto degli obblighi informativi relativi al contrassegno regionale. In caso di recidiva, il sindaco può sospendere temporaneamente l’attività fino a tre giorni.

Disposizioni transitorie

I panifici già attivi alla data di entrata in vigore devono comunicare al SUAP, entro 180 giorni, il nominativo del responsabile dell’attività produttiva. In prima applicazione, i responsabili diversi da quelli esonerati devono completare la formazione entro 12 mesi dall’attivazione dei corsi.

Abrogazioni e copertura finanziaria

Sono abrogate alcune leggi regionali del 1979 e del 1986 relative a specifiche produzioni tradizionali di pane sardo. L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e avviene con le risorse già disponibili.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.

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