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Ordinanza

Ordinanza n. 15750/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - del decreto del Ministero dell'Interno del 3 giugno 2026, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-,; - del presupposto parere del Consiglio di Stato, affare n. 786/2026, espresso nell'Adunanza di Sezione del 29 aprile 2026, favorevole al diniego, richiamato nel decreto impugnato; - di tutti gli atti presupposti, connessi, preparatori, istruttori e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi comprese le informative, note e relazioni riservate provenienti dagli organismi preposti alla sicurezza dello Stato, poste a fondamento del diniego

Giustizia amministrativa202609748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero dell'Interno di diniego della concessione della cittadinanza italiana, fondato su un parere del Consiglio di Stato e su informative dei servizi di sicurezza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 3 giugno 2026, il parere del Consiglio di Stato n. 786/2026 del 29 aprile 2026 e gli atti istruttori e informativi presupposti, chiedendone l'annullamento. Il testo dell'ordinanza non riporta i motivi specifici di illegittimità dedotti; il TAR ha ritenuto necessario acquisire la relazione dei servizi di sicurezza e il parere posti a fondamento del diniego, oppure una relazione che esponga le ragioni per cui tali atti non possano essere trasmessi.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento e ha disposto un'istruttoria ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Ha ordinato al Ministero dell'Interno di depositare entro il 1° febbraio 2027, in doppia busta e con le cautele necessarie alla tutela delle fonti e dell'attività di intelligence, la relazione dei servizi di sicurezza e il parere del Consiglio di Stato n. 786/2026; in alternativa, il Ministero dovrà depositare una relazione sulle specifiche ragioni che renderebbero ragionevole non trasmettere gli atti. La documentazione sarà esaminabile dal Collegio e dal difensore della ricorrente, senza possibilità di estrarne copia, nella camera di consiglio fissata per il 3 febbraio 2027. La trattazione è stata rinviata a tale udienza.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    dispone gli incombenti istruttori ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

    Il TAR dispone l'acquisizione documentale e le correlate modalità di esame nell'ambito dei poteri istruttori previsti dal codice del processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Il TAR dispone l'oscuramento delle generalità della parte per tutelarne i diritti o la dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Il TAR richiama le disposizioni del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali a sostegno dell'oscuramento delle generalità della parte.

Massime di principio

  • Quando il diniego della cittadinanza è fondato su informative dei servizi di sicurezza e su un parere presupposto, il giudice può disporre l'acquisizione degli atti necessari alla decisione, prescrivendo cautele idonee a tutelare le fonti informative e a non pregiudicare l'attività di intelligence.
  • Qualora l'amministrazione ritenga di non poter trasmettere atti riservati richiesti in sede istruttoria, può essere chiamata a depositare una relazione che esponga le specifiche ragioni alla base di tale scelta; l'accesso difensivo agli atti acquisiti può essere regolato con modalità limitative, compreso l'esame senza estrazione di copia.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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