Cassazione Penale, Sentenza n. 44262/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censura l'identificazione dell'imputato come autore delle telefonate moleste (utenze intestate ai genitori), l'utilizzabilità della dichiarazione autoindiziante resa dal Visalli a carabinieri in altro procedimento (sostenendone la non attualità, risalente a due anni prima), l'assenza di dolo specifico (la persona offesa aveva bloccato chiamate da sconosciuti) e l'omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.; inoltre si contesta la motivazione e la dosimetria della pena, ritenendo erroneo il richiamo alla continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto utilizzabile la dichiarazione resa dall'imputato in altro procedimento, non essendo il divieto di testimonianza applicabile in quel contesto, e ha confermato che la condotta del Visalli integra l'elemento materiale e soggettivo del reato di cui all'art. 660 c.p. (molestie tramite telefonate). La causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis c.p. non è applicabile in caso di reiterazione della stessa condotta. La Corte ha poi precisato che il riferimento alla "continuazione" presente nella motivazione è da interpretare come richiamo alla reiterazione e gravità della condotta e non trova riscontro nel dispositivo; il dispositivo prevale e la pena di 500 euro di ammenda è confermata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, che saranno liquidate dal Tribunale di Patti.
Norme richiamate
art. 660 cod. pen.
Il reato di molestia o disturbo si configura quando le telefonate costituiscono un'effettiva, significativa e ossessiva intrusione nella sfera personale; per il reato commesso tramite telefono rileva il carattere invasivo del mezzo e non la possibilità per la vittima di bloccare le chiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non si applica quando la condotta è reiterata; pertanto, in caso di reiterazione della molestia telefonica non è necessaria motivazione specifica per escludere l'art. 131-bis
art. 133 cod. pen.
I criteri di cui all'art. 133 (gravità, offensività dell'evento, grado di colpevolezza) possono giustificare una pena più prossima al massimo edittale in considerazione della reiterazione e dell'intensità della condotta
art. 62 cod. proc. pen.
Il divieto di testimonianza dell'art. 62 c.p.p. riguarda dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento relativo al fatto addebitato; dichiarazioni rese in altro contesto procedimentale possono essere utilizzate
d.P.R. 115/2002, artt. 82 e 83
Norme regolatrici della liquidazione delle spese per il patrocinio a spese dello Stato; la Corte dispone la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, con liquidazione dal Tribunale di Patti secondo questi articoli
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Richiamata solo come riferimento al precedente procedimento in cui il Visalli rese dichiarazioni; non incide sulla utilizzabilità delle stesse nel presente giudizio
Massime di principio
- Le dichiarazioni auto‑indizianti rese dall'imputato in un procedimento diverso possono essere utilizzate, perché il divieto di testimonianza dell'art. 62 c.p.p. opera solo nel contesto del procedimento relativo al fatto addebitato
- Per il reato di molestia telefonica (art. 660 c.p.) è rilevante il carattere invasivo e ossessivo delle telefonate; l'eventuale possibilità per la vittima di bloccare o impostare il telefono non esclude la consumazione del reato
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) non si applica automaticamente nei casi di reiterazione della condotta: la reiterazione esclude la tenuità del fatto
- Chi contesta la titolarità o l'effettivo utilizzo di un'utenza telefonica da parte dell'imputato deve proporre elementi specifici e probatori per smentire dichiarazioni rese dall'imputato o altri dati che indicano l'uso dell'utenza
- In caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, prevale il dispositivo; errori di formulazione nella motivazione (es. richiamo alla continuazione) possono essere interpretati in relazione al contesto e alla gravità della condotta
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