Cassazione Civile, Ordinanza n. 26980/2025 del 07/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI 2012 relativo a terreni in parte riconducibili a un'azienda agricola coltivata dal figlio dei contribuenti. La commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello dei contribuenti, annullando l'accertamento limitatamente ad alcuni terreni e confermando per il resto la decisione di primo grado, salvo il profilo relativo al pagamento pro quota da parte degli eredi. In cassazione i contribuenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno dedotto nullità della sentenza per motivazione meramente apparente ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., richiamando art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.; con il secondo e il terzo hanno denunciato violazione di legge per difetto di potere di firma del funzionario che aveva sottoscritto l'avviso, sostenendo che la delega fosse del Sindaco e non della Giunta comunale, come richiesto dalla disciplina ICI; nel secondo motivo hanno anche contestato la delibera del Sindaco del 6 aprile 2006 per asserita tardiva o irregolare pubblicazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di merito non meramente apparente, perché la CTR aveva esposto le ragioni giuridiche della decisione e richiamato gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito. Ha invece accolto il terzo motivo, assorbendo il secondo, affermando che per la validità della sottoscrizione degli avvisi ICI è necessaria la designazione del funzionario da parte della Giunta comunale ai sensi dell'art. 11, comma 4, d.lgs. 504/1992; la delega del Sindaco non è sufficiente. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito e accoglimento del ricorso originario dei contribuenti, con annullamento dell'avviso di accertamento. Le spese sono state compensate per il consolidarsi della giurisprudenza sul punto solo dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, ma non per mera insufficienza o contraddittorietà motivazionale dopo la riforma del 2012
art. 111 Cost.
richiede il minimo costituzionale della motivazione, violato solo se la motivazione manca, è apparente, perplessa o incomprensibile
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impone l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario richiede analoga motivazione della sentenza
art. 9, settimo comma, d.lgs. n. 23 del 2011
richiamato dai ricorrenti come norma violata in relazione al potere di firma dell'atto
art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992
con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi
la sottoscrizione dell'avviso ICI richiede la previa designazione del funzionario da parte della Giunta comunale; la norma speciale non è stata abrogata dal TUEL e prevale sulla disciplina generale
artt. 107, comma 2, e 109, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000
sono norme generali sulla gestione amministrativa attribuita ai dirigenti e sul conferimento degli incarichi, ma non derogano alla disciplina speciale dell'art. 11, comma 4, d.lgs. 504/1992
art. 274 d.lgs. n. 267 del 2000
il fatto che non abbia abrogato espressamente l'art. 11, comma 4, d.lgs. 504/1992 conferma la sopravvivenza della disciplina speciale dell'ICI
art. 11, d.lgs. n. 504 del 1992
è la base normativa della richiesta di designazione del funzionario e della sua legittimazione a sottoscrivere gli avvisi ICI
Massime di principio
- Nel processo tributario la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza omette del tutto le ragioni della decisione o le rende obiettivamente incomprensibili; non è sufficiente che la parte non condivida la valutazione del giudice o invochi una diversa lettura delle prove.
- In tema di ICI, la legittimazione alla sottoscrizione degli avvisi spetta al funzionario appositamente designato con delibera della Giunta comunale ai sensi dell'art. 11, comma 4, d.lgs. 504/1992; la mera delega del Sindaco non è sufficiente se manca tale designazione.
- Quando una norma speciale disciplina in modo espresso la designazione del funzionario competente a sottoscrivere gli atti tributari, essa non è superata dalla disciplina generale successiva se non vi è un'abrogazione espressa o incompatibilità insanabile.
- Se il vizio denunciato comporta l'invalidità dell'atto impositivo e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito, annullando direttamente l'atto impugnato.
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