Regolamento (UE) 2023/147
Regolamento (UE) 2023/147 della Commissione del 20 gennaio 2023 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciromazina, topramezone e triflumizolo in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per tre sostanze attive: ciromazina, topramezone e triflumizolo. Per la ciromazina mantiene i valori per gli ovini, ma sopprime i restanti LMR; per topramezone e triflumizolo abbassa i valori al limite di determinazione e li trasferisce nell’allegato V, dove sono indicati i rispettivi limiti analitici. È inoltre previsto un regime transitorio per i prodotti immessi o importati prima del 12 agosto 2023, al fine di consentire l’adeguamento degli operatori e degli Stati membri.
Modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per adeguare i livelli massimi di residui di ciromazina, topramezone e triflumizolo in determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e dei mangimi, agli Stati membri e, indirettamente, agli importatori e ai produttori interessati dai livelli massimi di residui (LMR) di ciromazina, topramezone e triflumizolo nei prodotti di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. Ha portata territoriale UE ed è rilevante anche ai fini SEE. Non si applica ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 12 agosto 2023, per i quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005. Le modifiche si applicano, in generale, a partire da sei mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento.
Modifica dei livelli massimi di residui per ciromazina, topramezone e triflumizolo
Il regolamento (UE) 2023/147 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La revisione è motivata, nei considerando, dalla cessazione o non approvazione delle sostanze attive interessate e dall’esigenza di allineare i limiti ai dati di valutazione disponibili e ai limiti di determinazione analitica proposti dai laboratori di riferimento dell’Unione.
Ambito e finalità della revisione
La Commissione chiarisce che per ciromazina, topramezone e triflumizolo esistevano già LMR negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, ma l’evoluzione regolatoria delle sostanze attive rende necessario un aggiornamento. Sono stati consultati i laboratori di riferimento dell’UE per i residui di antiparassitari e, tramite l’OMC, i partner commerciali dell’Unione; le osservazioni ricevute sono state considerate.
Ciromazina
Per la ciromazina, l’approvazione come sostanza attiva per prodotti fitosanitari è scaduta il 31 dicembre 2019 e non è stata presentata domanda di rinnovo. Tuttavia, la sostanza è anche farmacologicamente attiva in medicinali veterinari; per questo il regolamento mantiene i LMR negli ovini, escluso il latte, in coerenza con il regolamento (UE) n. 37/2010 e con le raccomandazioni dell’EMA. Per tutti gli altri prodotti, i LMR sono soppressi dall’allegato II ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005.
Topramezone
Per il topramezone, l’EFSA aveva effettuato una valutazione del rischio nel 2014, ma nel 2020 tutte le domande di rinnovo sono state ritirate e la sostanza è risultata non approvata; inoltre, tutte le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti topramezone sono state revocate. Di conseguenza, gli LMR dell’allegato III, parte A, sono eliminati e sostituiti da valori al limite di determinazione analitica nell’allegato V. Il regolamento indica anche la definizione del residuo come topramezone (BAS 670H).
Triflumizolo
Per il triflumizolo, l’approvazione della sostanza attiva è scaduta il 30 giugno 2020 e non è stata presentata domanda di rinnovo; anche le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che lo contenevano sono state revocate. Il regolamento elimina pertanto i LMR dell’allegato II e li sostituisce con limiti al limite di determinazione nell’allegato V. La definizione del residuo comprende triflumizolo e il metabolita FM-6-1, espressi in triflumizolo; il testo evidenzia anche la diversa definizione del residuo per alcune combinazioni di antiparassitario e codici prodotto.
Valori e gruppi di prodotti interessati
Gli allegati modificati contengono un’ampia elencazione di gruppi di prodotti vegetali e animali. Per il topramezone e il triflumizolo sono previsti valori al limite di determinazione per numerose categorie, tra cui frutta, ortaggi, legumi secchi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè/caffè/infusioni di erbe/cacao/carrube, luppolo, spezie e prodotti di origine animale. Per la ciromazina, la tabella dell’allegato II mantiene limiti specifici per gli ovini, mentre per gli altri prodotti il valore è eliminato o riportato al limite inferiore di determinazione analitica, secondo la struttura dell’allegato.
Regime transitorio e applicazione differita
Il regolamento prevede una clausola transitoria importante: la disciplina previgente continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 12 agosto 2023. Inoltre, per consentire l’adeguamento di Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare, l’applicazione delle nuove regole decorre da sei mesi dopo l’entrata in vigore. Questa soluzione evita interruzioni nella commercializzazione e garantisce un passaggio graduale ai nuovi limiti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta quindi di un atto immediatamente vincolante nel suo complesso, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In particolare, vengono aggiornati i LMR per ciromazina, topramezone e triflumizolo in relazione a specifici gruppi di prodotti alimentari e di origine animale.
Ciromazina: soppressione dei LMR residui e mantenimento per gli ovini
Per la ciromazina, l’allegato II viene riscritto in modo da mantenere LMR solo per i prodotti ovini, ad eccezione del latte, sulla base dei limiti già fissati per coprire l’esposizione derivante dall’uso in medicinali veterinari. Per tutti gli altri prodotti i LMR sono soppressi, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005.
Topramezone: riduzione al limite di determinazione e inserimento in allegato V
Per il topramezone, i LMR previsti nell’allegato III, parte A, sono soppressi e sostituiti da limiti pari al limite di determinazione analitica nell’allegato V. Il regolamento precisa valori differenziati per alcune categorie di prodotti vegetali e animali, con definizione del residuo che comprende topramezone (BAS 670H).
Triflumizolo: riduzione al limite di determinazione e inserimento in allegato V
Per il triflumizolo, i LMR dell’allegato II sono soppressi e sostituiti da limiti al limite di determinazione analitica nell’allegato V. La definizione del residuo include triflumizolo e il metabolita FM-6-1, espressi in triflumizolo; il regolamento segnala inoltre che, per alcune combinazioni, la definizione del residuo è diversa e che la sostanza è liposolubile.
Regime transitorio per i prodotti già immessi o importati
L’articolo 2 stabilisce che la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 12 agosto 2023. Il considerando chiarisce che la disposizione mira a garantire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo, preservando un elevato livello di protezione dei consumatori.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere da sei mesi dopo la data di entrata in vigore. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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