Regolamento (UE) 2023/148
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/148 della Commissione del 20 gennaio 2023 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento accoglie la domanda di Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd. per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nell’ambito delle misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti in ceramica per il servizio da tavola e da cucina dalla Cina. La Commissione conclude che l’impresa soddisfa tutte e tre le condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1198: assenza di esportazioni nell’UE durante il periodo dell’inchiesta iniziale, mancanza di collegamenti con operatori soggetti a dazio e comprovate esportazioni successive verso l’Unione. Di conseguenza, la società viene inserita nell’allegato I del regolamento antidumping con il codice TARIC addizionale C879 e soggetta all’aliquota del 17,9 %.
Accettazione della richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd. ai fini del dazio antidumping sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, con modifica dell’elenco dei produttori esportatori nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1198.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito delle misure antidumping definitive già in vigore. Incide specificamente sulla posizione di Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd., che viene aggiunta all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione e beneficia dell’aliquota antidumping del 17,9 %. Non introduce un regime generale nuovo, ma modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1198 per un singolo operatore; si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione pubblicato nel 2023.
Trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per oggetti in ceramica da tavola e cucina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/148 della Commissione interviene nel quadro delle misure antidumping definitive già vigenti sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione concede a Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd. il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, con conseguente applicazione dell’aliquota del dazio del 17,9 % prevista per le società cinesi che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
Contesto normativo e misure in vigore
Le misure antidumping definitive hanno origine nel regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, che ha istituito il dazio il 13 maggio 2013. Successivamente, a seguito del riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ha prorogato le misure per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. Tale regolamento è stato poi modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 in esito a un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base.
Regola per i nuovi produttori esportatori
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1198 consente di modificare l’allegato I e di riconoscere a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 17,9 %, purché siano provate tre circostanze: non aver esportato il prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, non essere collegati a operatori soggetti alle misure e aver effettivamente esportato nell’Unione dopo tale periodo oppure aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo.
Istruttoria svolta dalla Commissione
Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd. ha presentato la domanda il 30 ottobre 2020. La Commissione ha inviato un questionario, ha richiesto ulteriori informazioni il 6 aprile 2021 e ha verificato gli elementi prodotti anche tramite banche dati online, tra cui Orbis e Qichacha. L’industria dell’Unione è stata informata e ha presentato osservazioni, soprattutto in relazione alla condizione di cui alla lettera a) dell’articolo 2.
Valutazione delle tre condizioni
Per la prima condizione, la Commissione ha ritenuto dimostrato che la società non aveva esportato nell’Unione durante il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011: i registri di vendita non mostravano esportazioni verso l’Unione, e la documentazione contabile era coerente con tale conclusione. Quanto alla seconda condizione, la Commissione ha accertato che la società non era collegata a produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping; secondo Qichacha, gli azionisti partecipavano ad altre tre società non assoggettate alle misure. Per la terza condizione, è stato verificato che il richiedente aveva esportato il prodotto in esame nell’Unione nel 2019 e anche in altre occasioni tra il 2012 e il 2019, producendo fattura, ordine di acquisto, documenti di sdoganamento, polizza di carico e ricevuta di pagamento.
Divulgazione delle informazioni e osservazioni delle parti
La Commissione ha comunicato al richiedente e all’industria dell’Unione i fatti e le considerazioni principali. In risposta, l’industria dell’Unione ha contestato l’assenza di un rendiconto finanziario sottoposto a revisione. La Commissione ha però verificato che nel 2009 l’ufficio tributario competente aveva esentato il richiedente dall’obbligo di presentare relazioni sottoposte a revisione, escludendo quindi un obbligo legale sia prima sia dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. La Commissione ha inoltre fornito il nome della società collegata richiesto dall’industria dell’Unione, senza ricevere ulteriori osservazioni.
Effetti della modifica e codice TARIC
In conclusione, la Commissione aggiunge Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd. all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1198, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2131, con il codice addizionale TARIC C879. L’effetto pratico è l’assoggettamento della società al dazio antidumping del 17,9 %, in linea con il regime applicabile alle società che hanno collaborato ma non sono state incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Accoglimento della domanda di nuovo produttore esportatore
La Commissione riconosce che Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd. soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1198 e dispone la sua inclusione tra le società che hanno collaborato non incluse nel campione, con applicazione del dazio antidumping del 17,9 %.
Verifica delle tre condizioni sostanziali
È accertato che la società non ha esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011), non è collegata ad esportatori o produttori soggetti alle misure, e ha esportato il prodotto nell’Unione dopo tale periodo, sulla base di documentazione commerciale e doganale.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1198
L’allegato I del regolamento antidumping definitivo, come già modificato dal regolamento (UE) 2019/2131, è integrato con l’indicazione di Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd. e del codice addizionale TARIC C879.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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