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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/149

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/149 della Commissione del 20 gennaio 2023 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva benfluralin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione del benfluralin, sostanza attiva utilizzata nei prodotti fitosanitari, sulla base delle conclusioni EFSA che evidenziano rischi per uccelli, mammiferi e organismi acquatici, nonché un dubbio residuo su una possibile impurità genotossica. La conseguenza principale è la soppressione della voce relativa al benfluralin dall’elenco delle sostanze attive approvate e l’obbligo per gli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti che lo contengono entro il 12 agosto 2023. È previsto inoltre che l’eventuale periodo di tolleranza nazionale non possa superare il 12 maggio 2024.

Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva benfluralin e conseguente aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva benfluralin e, per effetto riflesso, ai prodotti fitosanitari che la contengono autorizzati negli Stati membri dell’UE. Incide sull’approvazione della sostanza a livello unionale, sulle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari e sull’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica in anticipo rispetto alla scadenza prorogata dell’approvazione fissata al 28 febbraio 2023.

Mancato rinnovo dell’approvazione del benfluralin

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/149 della Commissione disciplina il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva benfluralin nell’ambito della normativa UE sui prodotti fitosanitari. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1107/2009 e sulla procedura di rinnovo prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, tenendo conto delle valutazioni scientifiche EFSA e dei relativi motivi di preoccupazione.

Contesto procedurale e valutazioni scientifiche

La sostanza benfluralin era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è quindi considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inclusione nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini alla Norvegia, quale Stato membro relatore, e ai Paesi Bassi, quale Stato membro correlatore. Dopo la presentazione dei fascicoli supplementari e della relazione di valutazione, l’EFSA ha pubblicato nel 2019 le conclusioni sul rischio della sostanza e, successivamente, nel 2022 ha trasmesso conclusioni aggiornate su richiesta della Commissione.

Motivi del mancato rinnovo

Secondo l’EFSA, persistono aspetti critici che destano preoccupazione. In particolare, è stato individuato un rischio a lungo termine per uccelli e mammiferi, incluso un rischio di avvelenamento secondario per i mammiferi e gli uccelli che si nutrono di lombrichi. È stato inoltre rilevato un rischio a lungo termine per gli organismi acquatici derivante dal benfluralin, anche in presenza di misure di mitigazione, nonché un rischio legato ai metaboliti 371R e 372R. L’Autorità ha inoltre rilevato che non era possibile escludere il potenziale genotossico di un’impurità, poiché la specifica tecnica non era accompagnata dalla relativa valutazione tossicologica.

Esito normativo

Sulla base di tali elementi, la Commissione ha concluso che non era possibile stabilire il rispetto dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per almeno uno degli impieghi rappresentativi esaminati. Di conseguenza, l’approvazione del benfluralin non viene rinnovata e la voce corrispondente viene soppressa dall’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Effetti pratici per gli Stati membri e per gli operatori

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti benfluralin entro il 12 agosto 2023. Qualora sia concesso un periodo di tolleranza per lo smaltimento, la commercializzazione o l’uso delle scorte residue, esso deve comunque concludersi entro il 12 maggio 2024 ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il regolamento chiarisce infine che resta possibile presentare una nuova domanda di approvazione della sostanza attiva ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento.

Disposizioni principali

Mancato rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva benfluralin non è rinnovata, poiché non è stato possibile accertare il soddisfacimento dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario.

Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo nell’allegato, parte A, la riga 188 relativa al benfluralin.

Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti benfluralin entro il 12 agosto 2023.

Periodo di tolleranza

Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve scadere entro il 12 maggio 2024.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La scelta di applicarlo prima della scadenza prorogata del 28 febbraio 2023 è giustificata dal fatto che la decisione di mancato rinnovo è stata adottata prima di tale data.

Possibilità di nuova domanda

Il regolamento precisa che il mancato rinnovo non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione del benfluralin ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentareregolamentazione delle sostanze attiveagricolturatutela della salute e dell'ambiente

Testo integrale

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