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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/662

Regolamento delegato (UE) 2023/662 della Commissione del 20 gennaio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda la metodologia di calcolo delle passività risultanti da derivati

Normativa europea32023R0662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il quadro tecnico del regolamento delegato (UE) 2015/63 alla riforma del regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di calcolo dell’esposizione dei derivati, consentendo di continuare a utilizzare il metodo del valore di mercato/Current Exposure Method per la determinazione delle passività rilevanti ai fini dei contributi di risoluzione. Introduce inoltre una disciplina dettagliata su compensazione, margini di variazione e metodo semplificato, con formule e percentuali specifiche. Per il solo periodo di contribuzione 2023, prevede termini transitori prorogati per la trasmissione dei dati e per la notifica delle decisioni sulle contribuzioni.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 sulla determinazione dei contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, in particolare sostituendo la metodologia di calcolo delle passività derivanti da contratti derivati e prorogando per il 2023 alcuni termini procedurali.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti soggetti ai contributi annuali ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione nell’ambito della direttiva 2014/59/UE e del regolamento delegato (UE) 2015/63. Riguarda la valutazione delle passività derivanti da contratti derivati ai fini del calcolo dei contributi di risoluzione, nonché gli obblighi di comunicazione degli enti e le decisioni/notifiche delle autorità di risoluzione per il periodo di contribuzione 2023. Il regolamento si applica a decorrere dal 1o ottobre 2022, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/63 sulle passività da derivati ai fini dei contributi di risoluzione

Il regolamento interviene sul meccanismo di calcolo dei contributi ex ante ai fondi di risoluzione disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2015/63, per adeguarlo alle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2019/876. Il problema affrontato è quello dell’incompatibilità del metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR) con la valutazione delle passività da derivati ai fini dei contributi di risoluzione, per evitare distorsioni tra enti. Il testo introduce quindi una disciplina autonoma e dettagliata, fondata sul metodo del valore di mercato e su specifiche regole di compensazione.

Ambito applicativo e ratio dell’intervento

Le modifiche riguardano gli enti tenuti a versare contributi annuali ai meccanismi di finanziamento della risoluzione nell’ambito della direttiva 2014/59/UE. In particolare, incidono sul calcolo della componente costituita dalle passività derivanti da contratti derivati, comprese le posizioni fuori bilancio. La logica del regolamento è duplice: da un lato assicurare coerenza tecnica con il quadro prudenziale aggiornato; dall’altro evitare effetti distorsivi e incertezza operativa per il calcolo dei contributi del 2023.

Definizione di passività derivanti da contratti derivati

Viene inserita nel regolamento delegato (UE) 2015/63 una definizione espressa di "passività derivanti da contratti derivati", riferita sia alle singole passività da contratto derivato sia, se del caso, alle passività derivanti da insiemi di attività soggette a compensazione relative ai derivati elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013. La definizione è rilevante perché delimita l’oggetto della componente contributiva interessata dalla nuova metodologia.

Nuova metodologia di valutazione delle passività da derivati

Il nuovo articolo 5, paragrafo 3, stabilisce che l’ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle passività da derivati va valutato secondo i nuovi articoli da 5 bis a 5 sexies. Rimane tuttavia un vincolo minimo: il valore attribuito non può scendere sotto il 75% del valore contabile ai fini dell’informativa di bilancio. Se, in base ai principi contabili nazionali applicabili, alcuni derivati fuori bilancio non presentano una misura contabile dell’esposizione, l’ente deve comunicare all’autorità di risoluzione la somma dei fair value negativi come costo di sostituzione e includere tali derivati nei valori contabili in bilancio.

Metodo del valore di mercato e trattamento del margine

L’articolo 5 bis definisce il metodo generale di calcolo dell’esposizione dei derivati: gli enti utilizzano il mark-to-market di cui all’articolo 5 ter. Il regolamento consente di considerare novazioni e altri accordi di compensazione, ma esclude la compensazione tra prodotti differenti, salvo all’interno di una stessa categoria di prodotti dell’allegato II se esiste un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti. Sono inoltre disciplinati gli effetti delle garanzie reali: se la contabilizzazione della garanzia riduce le passività, tale riduzione deve essere annullata ai fini del calcolo contributivo.

Il margine di variazione pagato in contante può essere dedotto dalla componente di costo corrente di sostituzione solo se ricorrono tutte le condizioni previste: assenza di segregazione per le negoziazioni non compensate presso una controparte centrale qualificata, scambio quotidiano sulla base di valutazione mark-to-market, pagamento nella valuta di regolamento, corrispondenza al pieno importo necessario a estinguere l’esposizione, e copertura da un unico accordo di compensazione riconoscibile. La deduzione è comunque limitata alla parte negativa del costo corrente di sostituzione e non può ridurre l’esposizione creditizia potenziale futura. Se il margine ricevuto è contabilizzato come passività da corrispondere, tale passività può essere esclusa dalla misura dell’esposizione alle medesime condizioni.

Metodo del valore di mercato: costo corrente di sostituzione ed esposizione potenziale futura

Ai sensi dell’articolo 5 ter, il costo corrente di sostituzione corrisponde al valore assoluto del valore di mercato netto delle posizioni soggette a compensazione, al lordo delle garanzie. L’esposizione creditizia potenziale futura si ottiene applicando alle grandezze nozionali o ai valori sottostanti le percentuali della tabella 1, differenziate per durata residua e tipologia di contratto. Il regolamento fornisce un trattamento specifico per:

  • contratti non classificabili nelle categorie elencate, considerati come contratti su merci diverse dai metalli preziosi;
  • contratti con più scambi del capitale, per i quali le percentuali si moltiplicano per il numero dei pagamenti residui;
  • contratti strutturati con date di pagamento in cui l’esposizione si azzera e le condizioni sono rifissate, per i quali la durata residua coincide con il periodo fino alla successiva rifissazione; per taluni contratti sui tassi di interesse con durata residua superiore a un anno la percentuale non può essere inferiore allo 0,5%.

Metodo semplificato dell’esposizione

L’articolo 5 quater consente, per i contratti derivati dell’allegato II, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’uso di un metodo semplificato basato su percentuali della tabella 2 applicate al nozionale di ciascuno strumento. Per i contratti su tassi di interesse, l’ente può scegliere tra durata originaria e durata residua. Il metodo semplificato rappresenta una deroga al metodo generale, ma non consente di ridurre l’esposizione mediante il margine di variazione ricevuto in contante.

Compensazione contrattuale e riconoscimento del rischio ridotto

L’articolo 5 quinquies limita il riconoscimento degli effetti di riduzione del rischio ai contratti bilaterali di novazione e ad altri accordi bilaterali di compensazione. In ogni caso, il riconoscimento è subordinato al fatto che l’accordo sia stato riconosciuto dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 296 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che l’ente rispetti i requisiti dell’articolo 297 del medesimo regolamento.

Effetti della compensazione sul calcolo dell’esposizione

L’articolo 5 sexies distingue tra contratti di novazione e altri accordi di compensazione. Nei primi, gli enti possono utilizzare gli importi netti stabiliti dalla novazione anziché quelli lordi e tenerne conto sia per il costo corrente di sostituzione sia per il nozionale nel metodo semplificato. Negli altri accordi di compensazione, il costo corrente di sostituzione tiene conto del costo netto ipotetico reale; se la compensazione genera un credito netto per l’ente, il costo corrente di sostituzione è pari a zero.

Per l’esposizione potenziale futura, il regolamento introduce una formula specifica di riduzione: PCEred = 0,4 • PCEgross + 0,6 • NGR • PCEgross, dove NGR è il rapporto netto/lordo calcolato come costo di sostituzione netto diviso costo di sostituzione lordo. È inoltre previsto che i contratti derivati perfettamente congruenti possano essere trattati come un unico contratto con nozionale equivalente agli importi netti. Per gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, si applicano percentuali ridotte della tabella 3, differenziate per durata e per tipologia di contratto.

Regime transitorio per il 2023

Per il solo periodo di contribuzione 2023, il regolamento modifica i termini ordinari. In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, le autorità di risoluzione devono notificare le decisioni che stabiliscono il contributo annuale entro il 31 maggio 2023. In deroga all’articolo 14, paragrafo 4, gli enti devono trasmettere i dati necessari al calcolo dei contributi entro il 28 febbraio 2023. La proroga dei termini è funzionale a consentire l’adeguamento operativo al nuovo metodo di calcolo.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o ottobre 2022. La retroattività è espressamente giustificata dall’esigenza di garantire continuità metodologica lungo tutti i periodi di contribuzione e di evitare incertezze giuridiche sul metodo applicabile al 2023, consentendo alle autorità di risoluzione di impartire istruzioni in anticipo.

Disposizioni principali

Nuova definizione di passività derivanti da contratti derivati

All’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/63 viene inserita la definizione di "passività derivanti da contratti derivati", intese come le singole passività derivanti da un contratto derivato o, se del caso, le passività derivanti da un insieme di attività soggette a compensazione di contratti derivati elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013.

Regola generale di valutazione delle passività da derivati

L’articolo 5, paragrafo 3, è sostituito: l’ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle passività derivanti da derivati elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, incluse le posizioni fuori bilancio, è valutato secondo i nuovi articoli da 5 bis a 5 sexies. Il valore attribuito non può essere inferiore al 75% del valore risultante dalle regole contabili applicabili ai fini del bilancio. Se per alcuni derivati fuori bilancio non esiste una misura contabile dell’esposizione, l’ente comunica all’autorità di risoluzione la somma dei fair value negativi come costo di sostituzione e aggiunge tali derivati ai valori contabili in bilancio.

Metodo del valore di mercato (mark-to-market)

Il nuovo articolo 5 bis stabilisce che gli enti determinano il valore dell’esposizione dei contratti derivati secondo il metodo del valore di mercato di cui all’articolo 5 ter. È possibile tenere conto di novazioni e di altri accordi di compensazione conformemente all’articolo 5 quinquies, ma non si applica la compensazione tra prodotti differenti, salvo compensazione interna a una singola categoria di prodotti dell’allegato II in presenza di un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti. È inoltre disciplinato il trattamento delle garanzie reali, del margine di variazione pagato in contante e le condizioni per la sua deduzione, nonché la possibilità di usare il metodo semplificato dell’esposizione per specifiche categorie di derivati se ricorrono le condizioni dell’articolo 273 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Determinazione del costo corrente di sostituzione e dell’esposizione potenziale futura

L’articolo 5 ter definisce il metodo del valore di mercato: il costo corrente di sostituzione corrisponde al valore assoluto del valore di mercato netto dei contratti soggetti a compensazione, al lordo di garanzie reali. L’esposizione creditizia potenziale futura si ottiene applicando percentuali a importi nozionali o valori sottostanti, secondo la tabella 1, con regole specifiche per categorie di derivati, durata residua, contratti con più scambi del capitale e contratti strutturati con date di rifissazione. Il valore dell’esposizione è dato dalla somma di costo corrente di sostituzione ed esposizione potenziale futura.

Metodo semplificato dell’esposizione

L’articolo 5 quater prevede un metodo alternativo per i contratti derivati dell’allegato II, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicando al nozionale percentuali della tabella 2. Per i contratti su tassi di interesse può essere usata la durata originaria o la durata residua.

Accordi di compensazione riconoscibili

L’articolo 5 quinquies limita il riconoscimento dell’effetto di riduzione del rischio ai soli contratti bilaterali di novazione e ad altri accordi bilaterali di compensazione, a condizione che l’accordo sia stato riconosciuto dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 296 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che l’ente rispetti i requisiti dell’articolo 297 di tale regolamento.

Effetti della compensazione sul calcolo dell’esposizione

L’articolo 5 sexies disciplina gli effetti della compensazione. Nei contratti di novazione, è possibile ponderare gli importi netti anziché quelli lordi e tenerne conto sia per il costo corrente di sostituzione sia per il nozionale nel metodo semplificato. Per gli altri accordi di compensazione, il costo corrente di sostituzione si basa sul costo netto ipotetico reale e, se il risultato è un credito netto per l’ente, il costo è posto a zero; l’esposizione potenziale futura è ridotta secondo la formula PCEred = 0,4 • PCEgross + 0,6 • NGR • PCEgross. Sono inoltre previste regole per i contratti perfettamente congruenti e una tabella 3 di percentuali ridotte per altri contratti inclusi in accordi di compensazione.

Termini transitori per il periodo di contribuzione 2023

All’articolo 20 sono aggiunti i paragrafi 6 e 7: in deroga all’articolo 13, paragrafo 1, per il periodo di contribuzione 2023 le autorità di risoluzione notificano le decisioni sul contributo annuale entro il 31 maggio 2023; in deroga all’articolo 14, paragrafo 4, i dati da comunicare all’autorità di risoluzione nel 2023 devono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2023.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o ottobre 2022. La scelta della decorrenza retroattiva è motivata dall’esigenza di assicurare continuità di metodo e di consentire alle autorità di risoluzione di impartire istruzioni agli enti con sufficiente anticipo per il 2023.

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