Cassazione Civile, Ordinanza n. 23414/2021 del 24/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva recuperato l'imposta suppletiva di registro su un atto notarile del 29.03.2011 di costituzione di pegno a favore di una società controllata. Secondo l'Amministrazione, nell'atto di pegno erano enunciati due precedenti atti non registrati: un contratto di finanziamento e una cessione di credito, entrambi formati mediante corrispondenza commerciale, ritenuti tassabili ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986. Il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) omessa o insufficiente motivazione dell'avviso, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente; 2) violazione dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che difettasse il presupposto soggettivo della perfetta coincidenza tra le parti dell'atto enunciante e quelle degli atti enunciati; 3) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 33 d.P.R. n. 131/1986, contestando sia l'affermazione secondo cui non vi sarebbe stato uno specifico motivo di appello, sia l'applicazione dell'art. 22 anche ad atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso che non risultavano ancora depositati presso le cancellerie giudiziarie o altrimenti "usati".
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo per inammissibilità, rilevando che, quando si censura la motivazione di un avviso di accertamento o liquidazione, il ricorso per cassazione deve riportare testualmente i passaggi dell'atto amministrativo ritenuti erroneamente valutati, oppure almeno sintetizzarne compiutamente il contenuto e indicarne la specifica collocazione nel giudizio di merito. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha interpretato l'art. 22 d.P.R. n. 131/1986 nel senso che l'enunciazione in un atto registrato può far scattare l'imposta anche per atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, ma soltanto se sussiste l'identità tra le parti sostanziali dell'atto enunciante e di quello enunciato; nel caso concreto tale identità mancava, poiché la cessione del credito e il finanziamento erano intervenuti tra soggetti diversi rispetto alle parti dell'atto di costituzione di pegno. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente e annullando l'atto impositivo. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate integralmente per la novità e parziale peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La censura sulla motivazione dell'avviso è inammissibile se il ricorso per cassazione non riproduce il contenuto dell'atto amministrativo asseritamente carente di motivazione o non ne indica in modo puntuale la collocazione nel fascicolo.
art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'enunciazione in un atto registrato può rendere imponibili anche disposizioni contenute in atti non registrati; la norma si applica anche ad atti soggetti a registrazione in caso d'uso, ma richiede l'identità delle parti sostanziali tra atto enunciante e atto enunciato.
art. 1, comma 1, lett. a), Tariffa, Parte Seconda, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Gli atti formati mediante corrispondenza, normalmente soggetti a registrazione solo in caso d'uso, non diventano tassabili per il solo fatto di essere menzionati in un atto registrato, salvo l'operatività dell'art. 22 nei limiti sopra indicati.
art. 6 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il caso d'uso richiede un deposito presso cancellerie giudiziarie o amministrazioni pubbliche per finalità di acquisizione agli atti; il mero richiamo dell'atto in un documento registrato non integra, di per sé, un caso d'uso.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La doglianza sul difetto di specificità del motivo di appello è stata assorbita dalla valutazione della disciplina sostanziale dell'enunciazione e della tassazione dell'atto.
art. 33 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla tassazione degli atti enunciati; la Corte ha risolto la questione applicando il combinato disposto con l'art. 22 e con la disciplina del caso d'uso.
art. 384 c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge dedotti dal contribuente.
Massime di principio
- Quando si deduce in cassazione il vizio di motivazione di un avviso di accertamento o liquidazione, il ricorso deve consentire il controllo diretto della Corte mediante trascrizione o puntuale riproduzione del contenuto rilevante dell'atto amministrativo, con indicazione della sua precisa collocazione processuale; in difetto, la censura è inammissibile.
- Ai fini dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, l'enunciazione di un atto non registrato in un atto registrato può comportare tassazione anche se l'atto enunciato era soggetto a registrazione solo in caso d'uso; tuttavia, il mero richiamo testuale non equivale di per sé a 'caso d'uso'.
- Il presupposto soggettivo dell'enunciazione consiste nell'identità delle parti sostanziali dei due atti, non nella mera coincidenza formale dei sottoscrittori: l'atto enunciato non è tassabile se è intervenuto tra soggetti diversi da quelli dell'atto che lo richiama.
- L'enunciazione di un finanziamento o di una cessione di credito in un atto successivamente registrato non consente l'imposizione se tali rapporti negoziali sono intercorsi tra parti diverse e non risultano effetti, anche indiretti, derivanti dall'atto enunciante nei confronti delle medesime parti dell'atto enunciato.
- Se la controversia è definibile solo in diritto e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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