Sentenza del 24/08/2016 n. 6639 - Comm. Trib. Prov. Milano
Società - Cancellazione dal Registro Imprese - Effetti - Debiti e crediti - Successione in capo ai soci - Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che le obbligazioni non si estinguono automaticamente con la cancellazione della società. Esse si trasferiscono ai soci: nelle società con responsabilità limitata, i soci rispondono nei limiti di quanto eventualmente riscosso in sede di liquidazione; nelle società con responsabilità illimitata, rispondono senza tale limite, secondo il tipo societario e il regime di responsabilità applicabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda gli effetti della cancellazione di una società dal Registro delle Imprese. La cancellazione determina l'estinzione della società, ma non comporta necessariamente il venir meno di tutti i rapporti giuridici ancora pendenti. Quando residuano debiti o altri rapporti, si verifica un fenomeno successorio: i soci subentrano nelle obbligazioni della società secondo il regime di responsabilità applicabile.
Norme richiamate
Norme del Codice civile in materia di cancellazione delle società e responsabilità dei soci
La cancellazione dal Registro delle Imprese produce l'estinzione della società, ma, in presenza di rapporti giuridici residui, determina una successione dei soci nei rapporti facenti capo alla società. La responsabilità dei soci varia in base al regime societario: è limitata a quanto riscosso in liquidazione per i soci di società a responsabilità limitata, mentre può essere illimitata per i soci soggetti a responsabilità illimitata.
Massime di principio
- La cancellazione della società non elimina automaticamente i debiti ancora esistenti: il creditore può far valere la propria pretesa nei confronti dei soci subentrati.
- Per stabilire l'estensione della responsabilità occorre verificare il tipo di società e il regime di responsabilità dei soci.
- Nelle società a responsabilità limitata, il creditore deve normalmente dimostrare che il socio abbia ricevuto somme o beni dalla liquidazione, potendo agire entro tale limite.
- Nelle società con soci illimitatamente responsabili, la cancellazione non impedisce di agire contro i soci secondo le regole proprie della responsabilità illimitata.
- La cancellazione estingue il soggetto societario, ma non necessariamente i rapporti patrimoniali ancora pendenti, che possono proseguire nei confronti dei successori.
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