Sentenza del 24/08/2016 n. 2137 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Indagini finanziarie - applicazione - generalità dei contribuenti - è possibile. - Indagini finanziarie - movimentazioni ingiustificate - dichiarazioni di terzi interessati - non rilevano. - Movimentazioni finanziarie - ascrivibilità a plusvalenze non imponibili - sopravvenuta imponibilità a seguito di rilevazione finanziaria - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava l'utilizzo delle indagini finanziarie e la presunzione di redditività applicata alle movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate. In particolare, sosteneva che le somme fossero riconducibili a dichiarazioni del coniuge e a una parte del corrispettivo occultata nella cessione di un immobile, qualificabile come plusvalenza non imponibile per il percettore.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo lo svolgimento delle indagini finanziarie nei confronti di qualsiasi categoria di contribuente, anche se non obbligata alla tenuta delle scritture contabili. Ha inoltre stabilito che la dichiarazione di un terzo interessato, come il coniuge, non è sufficiente a superare la presunzione collegata alle movimentazioni bancarie. Tuttavia, ha precisato che tale presunzione non può trasformare in imponibile un reddito che, per sua natura, non sarebbe stato soggetto a imposta. Pertanto, l'occultamento di una parte del prezzo di vendita dell'immobile non comporta automaticamente l'imponibilità della somma se la relativa plusvalenza non rientra tra i redditi diversi imponibili del percettore.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati relativi ai rapporti e alle movimentazioni bancarie come base per l'accertamento, applicando una presunzione di riferibilità a ricavi o redditi non dichiarati, salvo adeguata prova contraria.
Art. 38, d.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento sintetico e la ricostruzione del reddito complessivo del contribuente sulla base degli elementi disponibili.
Art. 39, d.P.R. n. 600/1973
Regola l'accertamento dei redditi delle persone fisiche e consente la rettifica in presenza di elementi presuntivi e dati non coerenti con la dichiarazione.
Art. 40, d.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche, nell'ambito delle procedure di rettifica previste dalla normativa sulle imposte dirette.
Art. 41, d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento d'ufficio quando la dichiarazione è omessa o non validamente presentata, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti dall'Amministrazione.
Massime di principio
- Le indagini finanziarie possono essere utilizzate nei confronti di qualsiasi contribuente, anche non imprenditore e non obbligato alla contabilità.
- Una movimentazione bancaria non spiegata può essere presunta come reddito imponibile; per superare la presunzione occorrono prove documentali, precise e verificabili, non mere dichiarazioni di familiari o altri soggetti interessati.
- La presunzione bancaria incide sull'onere della prova, ma non modifica la natura giuridica del reddito: una somma può essere ricostruita finanziariamente senza diventare imponibile se la legge non assoggetta quella specifica categoria a tassazione.
- In caso di cessione immobiliare, occorre distinguere tra occultamento del corrispettivo e imponibilità della plusvalenza: l'accertamento dell'importo percepito non basta, da solo, a dimostrare l'esistenza di un reddito tassabile.
- Il contribuente deve dimostrare analiticamente l'origine, la destinazione e la non imponibilità delle somme contestate, preferibilmente mediante documenti bancari, contratti, atti notarili e altra documentazione oggettiva.
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