R.R. Puglia 12/2008
Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Puglia, i criteri tecnici e localizzativi per gli impianti a biomassa soggetti ad autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003, con particolare attenzione alle filiere locali, alla sostenibilità ambientale, al recupero del calore e alla minimizzazione delle emissioni. Sono ammesse in zona agricola solo biomasse da filiera corta; per esse è richiesto il parere non vincolante del Comune entro 60 giorni.
Realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse in Puglia
Regolamento per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentata a biomasse in Puglia
Il regolamento regionale pugliese definisce finalità, ambito di applicazione, nozioni tecniche e criteri localizzativi per gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse soggetti ad autorizzazione unica. La disciplina è orientata alla valorizzazione delle filiere locali, alla semplificazione procedurale e alla sostenibilità ambientale, in coerenza con il PEAR regionale.
Finalità e obiettivi della disciplina
Il provvedimento mira a promuovere l’uso delle fonti rinnovabili e, in particolare, lo sviluppo degli impianti alimentati da biomasse agricole e forestali prodotte localmente. Tra gli obiettivi vi sono anche la semplificazione delle procedure autorizzative per le iniziative con forte valenza territoriale e l’individuazione di indicatori di sostenibilità agro-ambientale ed economica utili anche ai fini dell’accesso a finanziamenti pubblici. La disciplina si coordina con il Piano Energetico Ambientale Regionale e con le sue linee di indirizzo, con attenzione alla disponibilità della materia prima e alle emissioni in atmosfera.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse per i quali è prevista l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003. Si applica anche alle centrali ibride, comprese le co-combustioni, di potenza termica inferiore a 300 MW, a condizione che il produttore documenti che la producibilità imputabile derivante da fonti rinnovabili superi il 50% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale per i cinque anni successivi alla prevista entrata in esercizio.
Non si applica, invece, agli impianti per la conversione energetica dei combustibili richiamati dalla disciplina regionale. È inoltre ricordato che, per gli impianti di fonte rinnovabile per i quali non è richiesto alcun titolo autorizzativo, non si applicano le procedure dell’art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. 387/2003.
Definizioni rilevanti
Il testo chiarisce alcune nozioni essenziali per l’applicazione della disciplina:
- per fonti rinnovabili si intendono, tra le altre, eolico, solare, geotermico, idraulico, biomasse, gas di discarica, gas residuati da depurazione e biogas;
- per biomassa si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine agricola, forestale, industriale e urbana;
- la biomassa di origine agro-forestale comprende materiali vegetali da coltivazioni dedicate, da coltivazioni agricole non dedicate trattate meccanicamente, da interventi selvicolturali e manutenzioni forestali, da lavorazione meccanica del legno vergine e da prodotti agricoli lavorati meccanicamente, nonché oli vegetali ottenuti per trattamento esclusivamente meccanico;
- sono richiamati i reflui zootecnici e la co-digestione con biomasse per la produzione di biogas;
- il rifiuto è definito secondo il d.lgs. 152/2006;
- le centrali ibride sono quelle che producono energia con fonti rinnovabili e non rinnovabili, incluse le co-combustioni;
- gli impianti di microgenerazione sono quelli fino a 1 MW elettrico;
- l’impianto di cogenerazione è il sistema che produce congiuntamente energia elettrica e termica in modo tecnicamente interconnesso;
- il piano di approvvigionamento è il documento del proponente contenente le informazioni tecniche richieste dall’allegato 1.
Criteri di localizzazione e condizioni tecniche
Le proposte localizzative di nuovi impianti devono rispettare una serie di condizioni sostanziali. In particolare, occorre garantire:
- la compatibilità con gli strumenti di pianificazione generali e settoriali regionali e locali e con i vincoli presenti nell’area, con specifica analisi dell’impatto emissivo basata su modelli di ricaduta al suolo;
- l’uso delle migliori tecnologie disponibili, con attenzione alla riduzione di NOx, CO e polveri totali e all’efficienza energetica, anche in relazione alla qualità dell’aria locale;
- l’adozione di sistemi di monitoraggio continuo delle emissioni in atmosfera;
- misure di valorizzazione e riqualificazione delle aree interessate, inclusi interventi di compensazione ambientale e territoriale, anche tramite accordi con l’ente locale;
- l’uso produttivo della maggior parte del calore residuo per fini civili o industriali, da dimostrare con convenzioni, contratti o accordi supportati da garanzia fideiussoria e da un’analisi di fattibilità tecnico-economica;
- la minimizzazione dei costi di trasporto dell’energia, dell’impatto delle infrastrutture di collegamento e del traffico indotto;
- il riutilizzo prioritario di siti industriali esistenti, anche in piani di riconversione di aree industriali.
Localizzazione in area agricola e filiera corta
In aree classificate come agricole sono ammessi solo impianti alimentati da biomasse derivanti da filiera corta. In questi casi il proponente deve acquisire il parere non vincolante del Comune o dei Comuni interessati, che deve essere espresso entro 60 giorni. Il proponente deve allegare il parere alla proposta localizzativa e l’ente locale deve assicurare un’adeguata informazione della popolazione interessata.
Coordinamento con la normativa regionale successiva e regime delle procedure in corso
Il testo richiama una disposizione successiva della l.r. 31/2008, che prevede l’applicazione delle regole sulle procedure in corso, con esclusione delle istanze per impianti eolici presentate prima del regolamento eolico del 2006 e delle istanze per impianti a biomasse presentate prima dell’entrata in vigore di questo regolamento, qualora alla data di entrata in vigore della l.r. 31/2008 non risultassero formalmente concluse le conferenze di servizi ex art. 12 del d.lgs. 387/2003. Questo elemento rileva ai fini transitori delle pratiche pendenti.
Rilievo pratico della disciplina
La disciplina è rivolta soprattutto alla fase autorizzatoria e localizzativa degli impianti a biomassa in Puglia, con forte attenzione alle filiere agricole e forestali locali e alle ricadute ambientali. Per l’operatore, il punto centrale è la verifica della filiera di approvvigionamento, della compatibilità urbanistico-ambientale, delle emissioni e dell’effettivo recupero del calore, oltre al requisito rafforzato per gli impianti in zona agricola.
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