Sentenza del 17/09/2019 n. 1057 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
SANZIONI - Sanzioni tributarie non penali - disapplicazione - condizioni - art. 8, D.Lgs. n. 546/92
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di attribuzione di rendita catastale relativo a posti auto, box, locali, lastrico solare, posti barca, moli, banchine e pontili realizzati su aree demaniali. I.T.N. contestava la legittimità dell'atto perché notificato a un soggetto privo di diritti reali sugli immobili, lamentava carenza di motivazione, l'inapplicabilità della procedura di accatastamento d'ufficio e l'illegittima richiesta di oneri catastali. La Commissione tributaria di primo grado aveva respinto le contestazioni principali, ma aveva escluso le sanzioni ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992, ritenendo sussistente una situazione di obiettiva incertezza normativa e interpretativa. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato esclusivamente la parte relativa all'annullamento delle sanzioni, sostenendo che tale disapplicazione dovesse essere richiesta dal contribuente e che non ricorressero i presupposti di legge.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima la delega di firma utilizzata dall'Ufficio e ha affermato che l'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992 consente al giudice di escludere anche d'ufficio le sanzioni tributarie non penali quando l'inosservanza dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo delle norme. Nel caso concreto, la coesistenza di norme legislative, regolamentari e convenzionali e la presenza di orientamenti interpretativi differenti giustificavano l'errore in buona fede del contribuente. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992
Il giudice tributario può dichiarare non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
La norma attribuisce al giudice tributario il potere di disapplicare le sanzioni anche d'ufficio, senza una specifica richiesta del contribuente, quando sussiste un'incertezza normativa oggettiva, tale da escludere la colpevolezza.
Art. 1, commi 335-340, della Legge n. 311/2004
Le disposizioni disciplinano le procedure di revisione e attribuzione d'ufficio delle rendite catastali, costituendo il quadro normativo invocato dall'Agenzia delle Entrate per giustificare l'accertamento.
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La delega di firma consente a un funzionario di sottoscrivere l'atto per conto del titolare dell'Ufficio, senza trasferimento della competenza e senza determinare, di per sé, un vizio di incompetenza.
Art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001
I dirigenti possono delegare, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, alcune delle competenze proprie delle loro funzioni.
La disposizione riguarda la delega di funzioni, distinta dalla mera delega di firma: nella prima si trasferisce l'esercizio di determinate competenze, nella seconda si autorizza soltanto la sottoscrizione dell'atto.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
Consente una motivazione sintetica della sentenza, purché siano esposti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie possono essere escluse quando il contribuente ha violato una norma in presenza di un'incertezza normativa oggettiva, verificabile e non riconducibile a una semplice difficoltà soggettiva di interpretazione.
- L'incertezza può risultare dalla sovrapposizione di norme legislative, regolamentari e convenzionali, dalla complessità della disciplina e dall'esistenza di orientamenti giurisprudenziali o amministrativi divergenti.
- Il giudice tributario può disapplicare le sanzioni anche d'ufficio, purché accerti concretamente l'assenza di colpa e la buona fede del contribuente; non è quindi indispensabile una specifica richiesta formulata dal contribuente.
- La disapplicazione delle sanzioni non comporta necessariamente l'annullamento del tributo o dell'atto impositivo: imposta e sanzioni devono essere valutate autonomamente.
- La mera novità della questione o la personale convinzione del contribuente non bastano: occorre dimostrare un'incertezza interpretativa oggettiva, ragionevole e documentabile.
- La delega di firma del funzionario dell'Amministrazione finanziaria non equivale a una delega di funzioni e, se validamente conferita, non rende nullo l'atto né ne determina l'incompetenza del sottoscrittore.
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