Cassazione Civile, Ordinanza n. 26808/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRES relativa all'anno 2006, impugnata dalla società innanzi alle commissioni tributarie. Dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la CTR della Lombardia rigettava l'appello. Contro tale sentenza la società e il legale rappresentante proponevano ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 31, 16, 16-bis e 17 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che, pur essendo stata avanzata dall'ufficio istanza di pubblica udienza, la segreteria non aveva loro inviato l'avviso di udienza, recapitandolo invece due volte all'Agenzia delle Entrate, con conseguente mancata partecipazione all'udienza e lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo, rilevando che la cartella oggetto di giudizio era stata inserita nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023, elenco volto alla definizione delle controversie e alla riduzione dei tempi per la declaratoria di estinzione dei giudizi di legittimità. Tale inserimento documentava la definizione della lite nelle forme previste dall'art. 1, commi 186 e seguenti, L. n. 197/2022, e l'assenza di diniego ai sensi del comma 200; di conseguenza, ai sensi del comma 198, il processo si è estinto. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate e la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il carattere tipico e non estensibile della relativa misura.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato che aveva dato luogo alla cartella di pagamento impugnata
artt. 31, 16, 16-bis e 17 d.lgs. n. 546/1992
invocati dai ricorrenti a sostegno della dedotta violazione delle regole sul contraddittorio e sulla comunicazione dell'udienza nel processo tributario
art. 24 Cost.
richiamato per sostenere la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio
art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023
indicato come disposizione che disciplina l'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate per accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità
art. 1, commi 186 ss., L. n. 197/2022
richiamato come disciplina della definizione agevolata della controversia fiscale
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
considerato la base normativa dell'estinzione del processo a seguito della definizione agevolata
art. 1, comma 200, L. n. 197/2022
richiamato per evidenziare l'assenza di un diniego alla definizione agevolata
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
richiamato anche per regolare le spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate
art. 1420/2022, Cass. 18/01/2022, n. 1420
citata per affermare che il raddoppio del contributo unificato non si applica ai casi di estinzione e, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria risulti inserita nell'elenco trasmesso dall'Amministrazione finanziaria ai fini della definizione agevolata e non emerga un diniego alla procedura, il processo di legittimità deve essere dichiarato estinto ai sensi della disciplina speciale sopravvenuta.
- La definizione agevolata della lite fiscale produce l'estinzione del giudizio e comporta che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola dettata dalla normativa speciale.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio, poiché la relativa previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame ed è norma di natura sanzionatoria non interpretabile estensivamente o analogicamente.
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