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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 01161/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari che, in riforma del primo grado, aveva confermato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato il 10 dicembre 2018. L'azienda aveva contestato lo "scarso rendimento" della dipendente, ricollegandolo a microassenteismo dovuto a malattie simulate; la ricorrente ha dedotto insufficienza e vizio della motivazione, mancanza di prova della simulazione e violazioni delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova e sulla corretta applicazione delle lettere C e D dell'art. 27 dell'Allegato A al R.D. n. 148/1931

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure: la valutazione della prova e degli elementi fattuali (accertamento della simulazione delle malattie e del conseguente scarso rendimento) appartiene al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizi estremi; le contestazioni sulla motivazione non hanno evidenziato i requisiti di nullità o di motivazione apparente secondo i parametri delle Sezioni Unite. La cassazione ha confermato che, se dimostrata la simulazione, le assenze sono imputabili alla lavoratrice e possono integrare lo scarso rendimento idoneo al licenziamento. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (e rilevazione dell'obbligo di ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002).

Norme richiamate

  • R.D. n. 148/1931, Allegato A, art. 27 lett. d)

    La disposizione è stata interpretata come previsione di esonero definitivo per scarso rendimento con doppio profilo: oggettivo (rendimento inferiore alla media esigibile) e soggettivo (imputabilità per colpa). Nel caso in esame il giudice di merito ha ritenuto lo scarso rendimento causato da assenze per malattie simulate, quindi imputabili alla lavoratrice.

  • R.D. n. 148/1931, Allegato A, art. 27 lett. c)

    Richiamata dalla ricorrente come alternativa alla lett. d). La Corte territoriale ha comunque privilegiato la lett. d) ritenendo che la fattispecie concreta fosse quella dello scarso rendimento per assenze simulate; la scelta tra norme diverse deve essere motivata ma ricade nel sindacato di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova; la Corte ha osservato che la censura di cassazione non può limitarsi a una diversa valutazione della prova operata dal giudice del merito: la violazione dell'art. 2697 è sindacabile in cassazione solo se il giudice ha erroneamente attribuito l'onere della prova.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 3 e n. 4)

    Norme che individuano i motivi di impugnazione per cassazione (violazione di norme di diritto, vizi di motivazione). La Corte ha ritenuto che le censure non rientrassero nei casi utili ad ottenere l'annullamento per vizio di motivazione o violazione di legge.

  • art. 113 c.p.c.

    Rinvocato dalla ricorrente in relazione alla prova; la Cassazione ha escluso che vi sia stata una violazione della regola della prova in senso che richiedesse l'annullamento della decisione di merito.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, punto 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Norme sulla motivazione della sentenza; la ricorrente ha lamentato motivazione carente, ma la Corte ha ritenuto la motivazione percepibile e non affetta da quelle anomalie estreme (motivazione apparente o incomprensibile) che determinano nullità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in tema di diritto al processo giusto e motivazione delle decisioni; la Corte ha ricordato che solo difetti gravi e radicali della motivazione ledono il principio costituzionale fino a giustificare annullamento.

  • Legge n. 92/2012 (Rito Fornero)

    Quadro procedurale del giudizio di lavoro applicato al ricorso; richiamata come contesto del procedimento d'impugnazione.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dall'art.1, comma 17, L. n. 228/2012)

    Norma che regola l'ulteriore contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente.

  • art. 12 delle Preleggi al Codice Civile

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla corretta interpretazione delle norme; la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione tale da incidere sulla validità della motivazione.

Massime di principio

  • La valutazione della sussistenza di fatti storici complessi (es. che una malattia sia stata simulata) è tipicamente materia del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo errori di diritto o vizi motivazionali gravi.
  • Per un licenziamento per scarso rendimento ai sensi dell'art. 27 lett. d) R.D. 148/1931 è necessario coniugare un elemento oggettivo (rendimento inferiore alla media esigibile) con l'imputabilità soggettiva: assenze per malattia non colpose possono non concorrere al giudizio di scarso rendimento, mentre assenze per malattie simulate possono essere valutate come colpa del lavoratore.
  • L'onere della prova sulla simulazione della malattia grava sull'azienda che la contesta; tuttavia, la mera affermazione della ricorrente che manchi prova non basta in Cassazione se il giudice del merito ha ritenuto probanti gli elementi probatori.
  • Il vizio di motivazione è rilevante in Cassazione solo se sussistono difetti estremi (motivazione assente, apparente, contraddittoria o incomprensibile) come definiti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • Soglie o criteri interni adottati dall'azienda (es. un limite numerico di giorni di assenza) non sono automaticamente determinanti: rilevano la coerenza, la giustificazione e la prova su cui si fondano tali criteri e come incidono sul rendimento complessivo.
  • Chi impugna una decisione in Cassazione deve proporre censure di diritto ben articolate (errata applicazione di norme o vizio motivazionale grave); la mera richiesta di diversa valutazione delle prove è inammissibile.
  • In controversie di lavoro, è strategico documentare con precisione sia gli elementi oggettivi del rendimento sia gli elementi che provano la volontarietà o la simulazione delle assenze (documenti, verifiche, presunzioni adeguatamente argomentate) per resistere efficacemente ai controlli di merito e limitare il campo di sindacabilità in Cassazione.

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